Senato della Repubblica- 4-02157 -Interrogazione sul controllo dei requisiti necessari per accedere ai contributi annuali di sostegno alle emittenti radio televisive locali. RISPOSTA

Senato della Repubblica-4-02157-Interrogazione a risposta orale presentata il 17 settembre 2019

 - Al Ministro dello sviluppo economico. - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 2017, recante il regolamento attuativo per il riparto delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, stabilisce all'articolo 4, i requisiti di ammissione per accedere ai contributi annuali di sostegno alle emittenti radio televisive locali, stabilendo, al punto 1, che esse debbano avere almeno 14 dipendenti, di cui almeno 4 giornalisti, se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia più di 5 milioni di abitanti;

il decreto del 20 ottobre 2017 del Ministro dello sviluppo economico recante le "Modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali", ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146", dispone inoltre alcuni punti essenziali per acquisire punteggio ed ottenere i relativi contributi, riguardanti i giornalisti;

ritenuto che:

l'art. 3, rubricato "Contenuto della domanda per le emittenti televisive" del decreto ministeriale 20 ottobre 2017, al comma 2, lettera d), specifica in linea generale che nella domanda devono essere dichiarati "i dati riguardanti i dipendenti, effettivamente applicati all'attività di fornitori di servizi media audiovisivi per la regione e per il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati alla data della presentazione della domanda e nei due esercizi annuali precedenti";

l'articolo 3, comma 2, lettera e) specifica inoltre che nella domanda devono essere dichiarati "i dati riguardanti i giornalisti (professionisti, pubblicisti e praticanti iscritti ai relativi albi o registri) effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi per la regione e per il marchio/palinsesto oggetto della domanda, occupati alla data della presentazione della domanda e nei due esercizi annuali precedenti";

l'articolo 3, comma 4, lettera d), specifica che alla domanda deve essere allegata, pena l'inammissibilità, la "dichiarazione attestante l'avvenuta trasmissione nell'anno solare precedente di almeno due telegiornali con valenza locale ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera d) dell'art. 4 del Regolamento";

appurato che:

dal 1° gennaio 2018 è scattato dunque l'obbligo per le emittenti televisive locali che presentano le domande di accesso ai contributi pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, di trasmettere giornalmente almeno due edizioni giornaliere di telegiornali (con valenza locale nella fascia oraria dalle ore 7.00 alle ore 23.00);

tale requisito, previsto all'art. 4, comma 1, lettera d) del citato regolamento, si intende soddisfatto se tali telegiornali vengono trasmessi giornalmente, ovvero tutti i giorni;

le domande relative al 2016 sono state presentate nel dicembre 2017 e per esse è stata già stilata apposita graduatoria con relativa ripartizione dei fondi in corso di erogazione. Nel gennaio 2018 sono state presentate le domande relative al 2017 e nel febbraio di quest'anno quelle relative al 2018;

visto che:

il Ministero dello sviluppo economico ha risposto a uno specifico quesito in materia formulato dall'associazione delle tv private Aeranti-Corallo nel dicembre del 2017, asserendo che all'obbligo giornaliero possono essere previste deroghe ed eccezioni, come ad esempio nel caso di festività nazionali;

l'obbligo citato ribadiva il Ministero, sarebbe scattato dal 1° gennaio 2018 riguardando le domande di contributi relative all'anno 2019 (come prevede esplicitamente il citato art. 4, comma 1, lettera d) del regolamento);

il decreto, oltre a voler favorire il pluralismo e l'informazione sul territorio, dunque, risponde anche a quell'esigenza che ha ispirato la legge di riforma dell'editoria (legge n. 198 del 2016), tesa alla ripresa dell'occupazione giornalistica nel settore radiotelevisivo locale che ha visto in particolare negli anni 2012-2015, una emorragia di posti di lavoro con conseguente ricorso ad ammortizzatori sociali come la cassa integrazione in deroga e susseguenti licenziamenti collettivi;

accertato che:

alcuni operatori del settore lamentano che il telegiornale di diverse emittenti regionali venga confezionato in toto da service esterni, che elaborano il prodotto chiuso per gran parte delle emittenti, anche quelle recanti uno o più giornalisti nello staff redazionale;

all'atto in cui la stragrande maggioranza delle emittenti manda in onda il medesimo servizio giornalistico, confezionato con lo stesso commento, le stesse immagini ed uguali interviste, non viene salvaguardato il pluralismo e la libertà di informazione garantite dalla legge;

inoltre, suddetta fattispecie è ostativa rispetto all'esigenza di favorire una ripresa dell'occupazione giornalistica nel settore radiotelevisivo locale, spesso teatro di inchieste relative proprio a truffe o ad un uso distorto di contributi per il settore,

si chiede di sapere:

quale sia il numero dei giornalisti effettivamente assunti o regolarmente contrattualizzati nel settore radiotelevisivo locale, in relazione alle annualità per le quali sono state presentate domande di accesso ai contributi;

se possa essere oggetto di riflessione ministeriale il dilagante ricorso a service esterni da parte delle società radiotelevisive locali che richiedono i contributi citati;

se si abbia intenzione di escludere dai contributi le società radiotelevisive locali, che risultano avere dei giornalisti solo formalmente inquadrati in quanto tali, ma che nella sostanza svolgono mansioni differenti o che addirittura non risultano essere mai fisicamente in azienda, prestando solamente il proprio habitus professionale con l'obiettivo di far percepire i suddetti contributi;

se il Ministro in indirizzo voglia intensificare e diversificare i controlli in futuro, piuttosto che limitarsi ai controlli a campione postumi e cartacei. (4-02157)

 

Senato della Repubblica

Lunedì 28 ottobre 2019

Sul pluralismo nell'informazione televisiva. Interrogazione n. 4-02157.

 

RISPOSTA. - Nell'interrogazione si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali", adottato in attuazione dell'art. 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato". In particolare, la disposizione ha richiesto a questo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di definire i criteri di riparto e le procedure di erogazione delle risorse del fondo, da assegna-re in favore delle emittenti televisive e radiofoniche in ambito locale.

L'articolo 1, comma 160, della legge n. 208 del 2015 ha previsto una riforma della disciplina relativa ai contributi pubblici a sostegno delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, attraverso la costituzione di un fondo unico per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione nel-lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, come assegnato per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della sopravvenuta legge 26 ottobre 2016, n. 198, da destinare alle emittenti televisive e radiofoniche locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.

Il nuovo regolamento ha sostituito la disciplina legislativa e regolamentare previgente (costituita dall'art. 45, commi 3 e 4, della legge 23 di-cembre 1998, n. 448, e relativo regolamento attuativo) e ha dettato una disciplina in linea con il nuovo quadro regolatorio del settore televisivo, che, con il passaggio dall'analogico al digitale, si caratterizza per la separazione tra l'attività di operatore di rete e quella di fornitore di contenuti o servizi di media audiovisivi, basandosi su criteri di assegnazione dei contributi selettivi e meritocratici, superando la logica della precedente disciplina regolamentare, come rilevato criticamente anche dalla Corte dei conti, nonché prevedendo una nuova procedura amministrativa di concessione più semplice e celere.

Secondo la precedente normativa, legge n. 448 del 1998, per il settore televisivo si applicavano le disposizioni del regolamento adottato con decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292, che, all'articolo 5, distribuiva le competenze tra questo Ministero e il Comitato regionale per le comunicazioni (CoReCom), nell'ambito di una più complessa procedura di concessione dei contributi ai soggetti beneficiari ammessi che non differenziava l'attribuzione dei contributi in base a criteri di merito, determinando un'eccessiva parcellizzazione del beneficio economico, spesso poco efficace rispetto a finalità di miglioramento qualitativo dei contributi editoriali.

Il nuovo regolamento, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, persegue invece obiettivi di semplificazione ed efficientamento, riducendo i tempi dell'iter procedurale, che viene completamente informatizzato. Il nuovo regolamento detta anche nuovi criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi. In un'ottica di massimo coinvolgimento e trasparenza, il nuovo regolamento è stato oggetto di ampia consultazione pubblica, cui hanno preso parte associazioni di categoria, sindacati e singole emittenti: ciò al fine di adottare un testo condivi-so da chi opera nel settore radiofonico e televisivo. Il regolamento è stato preceduto dall'emanazione di linee guida, pubblicate il 9 maggio 2016 al fine di raccogliere le valutazioni di tutti i soggetti interessati, dalle quali sono stati tratti gli elementi maggiormente rilevanti di riforma della disciplina di sostegno alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale, oggetto dello schema di regolamento che il Ministero avrebbe poi proposto all'approvazione del Consiglio dei ministri. In coerenza con la legge n. 208 del 2015, i nuovi criteri di determinazione dei contributi da corrispondere attuano gli obiettivi fissati dal legislatore, volti a promuovere il pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione del settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei con-tenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative. Rispondo-no, infatti, a questi obiettivi i nuovi requisiti di ammissione previsti agli artt. 3 e 4 del regolamento, secondo i quali possono presentare domanda le emittenti in regola con il versamento dei contributi previdenziali, che rispettino una soglia dimensionale minima di dipendenti e giornalisti occupati: a) per le emittenti televisive, è previsto un numero di dipendenti che varia tra i 14 (di cui 4 giornalisti) per le emittenti che operano in regioni con più di 5 milioni di abitanti e un minimo di 8 (di cui 2 giornalisti) se il territorio della regione non supera 1,5 milioni di abitanti; b) per le emittenti radiofoniche, il numero minimo è di 2 dipendenti, con almeno un giornalista.

Perseguono gli obiettivi fissati dal legislatore anche i criteri di va-lutazione per l'attribuzione dei punteggi secondo i quali determinare l'impor-to del contributo spettante ad ogni singola emittente. La tabella 1 del regolamento riporta infatti i criteri, applicati ai sensi dell'art. 6, per lo stanzia-mento destinato alle emittenti televisive e radiofoniche, secondo i quali l'ammontare maggiore segue il criterio inerente ai dipendenti e ai giornalisti (1'80 per cento per gli anni 2016 e 2017 e il 67 per cento per gli anni successivi), un ammontare minore segue il criterio inerente ai dati Auditel per le emittenti televisive e quello inerente ai ricavi per vendita di spazi pubblicitari per le emittenti radiofoniche (17 per cento per gli anni 2016 e 2017 e 30 per cento per gli anni successivi), da ultimo incidono gli investimenti in tecnologie innovative, in base ai quali si ripartisce il 3 per cento dello stanzia-mento.

Si riporta di seguito la tabella elaborata dall'associazione di categoria Aeranti-Corallo su dati dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) relativi all'occupazione giornalistica nel triennio 2016-2018, afferente al trend dei rapporti di lavoro suddivisi per contratto collettivo nazionale:

 

Anno di riferimento

2016

2017

2018

Aeranti-Corallo

1.685

1.807

1.866

FRT

377

433

420

FIEG/FNSI

180

207

188

Totale

2.242

2.447

2.474

 

Dalla lettura della tabella, emerge un incremento di 205 rapporti di lavoro a partire dal 2017, anno di emanazione del nuovo regolamento e di presentazione delle prime domande di contributo. Ancora, secondo i dati INPGI sulla forza lavoro stabilmente impiegata, nel 2018 sembrerebbe esserci un incremento del 7 per cento nei rapporti di lavoro stabili denunciati nel settore dell'emittenza radiotelevisiva locale rispetto al 2016. Le disposi-zioni vigenti sul requisito minimo numerico di giornalisti occupati dovrebbero inoltre costituire, per le emittenti che intendono richiedere i contributi pubblici di cui al regolamento, un disincentivo alla pratica, denunciata nell'interrogazione, del ricorso ai service esterni.

Per quello che attiene alla richiesta di intensificare e diversificare i controlli, si rappresenta che, durante l'istruttoria e l'esame delle domande di contributo, la competente Direzione del Ministero dello sviluppo economico già pone in essere controlli capillari in base al flusso informativo continuo attivato con l'INPS e con l'INPGI, in collaborazione con i due istituti. Inol-tre, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del regolamento, il Ministero effettua con-trolli relativamente alla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione presentata in sede di domanda e verifica il corretto adempimento degli obblighi previsti. Le eventuali dichiarazioni fallaci da parte delle emittenti lo-cali, ivi compresi i dati sui rapporti di lavoro riguardanti i dipendenti e i giornalisti, incidono infatti sia sull'ammissione alla procedura di concessione dei contributi, sia sulla successiva attribuzione dei punteggi. Nello svolgimento di tali controlli, la competente Direzione ministeriale si avvale della collaborazione della Guardia di finanza che svolge, con cura e impegno, un'attività ispettiva con risultati utili anche ai fini dell'adozione di provvedimenti di revoca o di rideterminazione degli importi di contributi già con-cessi o liquidati.

Il Ministro dello sviluppo economico

PATUANELLI

(28 ottobre 2019)

 

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