Diritto d’autore, pubblicazioni sulla GU UE.

Diritto d’autore, pubblicazioni sulla GU UE

Causa C-597/19: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Ondernemingsrechtbank Antwerpen — Belgio) — Mircom International Content Management & Consulting (M.I.C.M.) Limited / Telenet BVBA [Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Nozione di «messa a disposizione del pubblico» – Scaricamento mediante una rete tra pari (peer-to-peer) di un file contenente un’opera protetta e contemporanea messa a disposizione dei segmenti di tale file al fine di essere caricati – Direttiva 2004/48/CE – Articolo 3, paragrafo 2 – Abuso di misure, procedure e mezzi di ricorso – Articolo 4 – Soggetti legittimati a chiedere l’applicazione di misure, procedure e mezzi di ricorso – Articolo 8 – Diritto d’informazione – Articolo 13 – Nozione di «pregiudizio» – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f) – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Liceità del trattamento – Direttiva 2002/58/CE – Articolo 15, paragrafo 1 – Disposizioni legislative volte a limitare la portata dei diritti e degli obblighi – Diritti fondamentali – Articoli 7 e 8, articolo 17, paragrafo 2, nonché articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] – pubblicazione sulla GU UE del 2.08.2021. Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che costituisce una messa a disposizione del pubblico, ai sensi di tale disposizione, il caricamento, a partire dall’apparecchiatura terminale di un utente di una rete tra pari (peer-to-peer) verso apparecchiature terminali di altri utenti di tale rete, dei segmenti, previamente scaricati da detto utente, di un file multimediale contenente un’opera protetta, benché tali segmenti siano utilizzabili da soli soltanto a partire da una determinata percentuale di scaricamento. È irrilevante il fatto che, per via delle configurazioni del software di condivisione client-BitTorrent, tale caricamento sia automaticamente generato da quest’ultimo, qualora l’utente, dalla cui apparecchiatura terminale avviene detto caricamento, abbia acconsentito all’utilizzo di tale software dando il suo consenso all’applicazione di quest’ultimo dopo essere stato debitamente informato delle sue caratteristiche.

2)

La direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretata nel senso che un soggetto contrattualmente titolare di taluni diritti di proprietà intellettuale, che tuttavia non li sfrutta esso stesso, ma si limita a chiedere il risarcimento del danno a presunti autori di violazioni, può beneficiare, in linea di principio, delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui al capo II di tale direttiva, a meno che non si dimostri, in forza dell’obbligo generale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, di quest’ultima e sulla base di un esame globale e circostanziato, che la sua domanda è abusiva. In particolare, per quanto riguarda una richiesta di informazioni fondata sull’articolo 8 di tale direttiva, essa deve essere parimenti respinta se non è giustificata o proporzionata, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare.

3)

L’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, in linea di principio, né alla registrazione sistematica, da parte del titolare dei diritti di proprietà intellettuale nonché di un terzo per suo conto, di indirizzi IP di utenti di reti tra pari (peer-to-peer) le cui connessioni Internet sono state asseritamente utilizzate in attività di violazione, né alla comunicazione dei nomi e degli indirizzi postali di tali utenti a detto titolare o a un terzo al fine di consentirgli di proporre un ricorso per risarcimento dinanzi a un giudice civile per un danno asseritamente causato da tali utenti, a condizione, tuttavia, che le iniziative e le richieste in tal senso da parte di detto titolare o di un terzo siano giustificate, proporzionate e non abusive e abbiano il loro fondamento giuridico in una misura legislativa nazionale, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, che limita la portata delle norme di cui agli articoli 5 e 6 di tale direttiva, come modificata.

Cause riunite C-682/18 e C-683/18: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Frank Peterson / Google LLC, YouTube LLC, YouTube Inc., Google Germany GmbH (C-682/18) e Elsevier Inc. / Cyando AG (C-683/18) (Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Messa a disposizione e gestione di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file – Responsabilità del gestore per violazioni di diritti di proprietà intellettuale commesse dagli utenti della sua piattaforma – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3 e articolo 8, paragrafo 3 – Nozione di «comunicazione al pubblico» – Direttiva 2000/31/CE – Articoli 14 e 15 – Condizioni per beneficiare dell’esonero dalla responsabilità – Mancata conoscenza di violazioni concrete – Notifica di tali violazioni quale condizione per l’ottenimento di un provvedimento inibitorio) – pubblicazione sulla GU UE del 9.08.2021. Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che il gestore di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file, sulla quale utenti possono mettere illecitamente a disposizione del pubblico contenuti protetti, non effettua una «comunicazione al pubblico» di detti contenuti, ai sensi di tale disposizione, salvo che esso contribuisca, al di là della semplice messa a disposizione della piattaforma, a dare al pubblico accesso a siffatti contenuti in violazione del diritto d’autore. Ciò si verifica, in particolare, qualora tale gestore sia concretamente al corrente della messa a disposizione illecita di un contenuto protetto sulla sua piattaforma e si astenga dal rimuoverlo o dal bloccare immediatamente l’accesso ad esso, o nel caso in cui detto gestore, anche se sa o dovrebbe sapere che, in generale, contenuti protetti sono illecitamente messi a disposizione del pubblico tramite la sua piattaforma da utenti di quest’ultima, si astenga dal mettere in atto le opportune misure tecniche che ci si può attendere da un operatore normalmente diligente nella sua situazione per contrastare in modo credibile ed efficace violazioni del diritto d’autore su tale piattaforma, o ancora nel caso in cui esso partecipi alla selezione di contenuti protetti comunicati illecitamente al pubblico, fornisca sulla propria piattaforma strumenti specificamente destinati alla condivisione illecita di siffatti contenuti o promuova scientemente condivisioni del genere, il che può essere attestato dalla circostanza che il gestore abbia adottato un modello economico che incoraggia gli utenti della sua piattaforma a procedere illecitamente alla comunicazione al pubblico di contenuti protetti sulla medesima.

2)

L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che l’attività del gestore di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di hosting e di condivisione di file rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione, purché detto gestore non svolga un ruolo attivo idoneo a conferirgli una conoscenza o un controllo dei contenuti caricati sulla sua piattaforma.

L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che per essere escluso, in forza di tale disposizione, dal beneficio dell’esonero dalla responsabilità previsto da detto articolo 14, paragrafo 1, un siffatto gestore deve essere al corrente degli atti illeciti concreti dei suoi utenti relativi a contenuti protetti che sono stati caricati sulla sua piattaforma.

3)

L’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in forza del diritto nazionale, il titolare di un diritto d’autore o di diritti connessi possa ottenere un provvedimento inibitorio nei confronti dell’intermediario, il cui servizio sia stato utilizzato da terzi per violare il suo diritto senza che tale intermediario ne sia stato al corrente, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/31, soltanto nel caso in cui, prima dell’avvio del procedimento giudiziario, tale violazione sia stata previamente notificata a detto intermediario e quest’ultimo non sia intervenuto immediatamente per rimuovere il contenuto in questione o bloccare l’accesso ad esso e per garantire che siffatte violazioni non si ripetessero. Spetta tuttavia ai giudici nazionali verificare, nell’applicare una condizione siffatta, che quest’ultima non comporti che la cessazione effettiva della violazione sia ritardata in modo da cagionare danni sproporzionati a tale titolare.

Rettifica della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019) – pubblicazione sulla GU UE del 12.08.2021.

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