Bozza dl di urgenza Coronavirus testo entrato in Consiglio dei Ministri questa sera 6 marzo 2020. Bozza 7 marzo 2020 aggiornata.

Articolo stralciato nella seconda versione del 7 marzo 2020

Art. 24

(Disposizioni in materia di governance della spesa farmaceutica)

1. Per l’anno 2020, fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica previsto dalla legislazione vigente, ai fini delle disposizioni e del procedimento di cui all’articolo 1, comma 577, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il tetto della spesa farmaceutica per altri acquisti diretti, di cui all’articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminato nella misura del 7,13 per cento, al netto della spesa per gas medicinali, che resta fissata nella misura dello 0,20 per cento. Per il medesimo anno 2020, il tetto per la spesa farmaceutica convenzionata, di cui all’articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato nella misura del 7,52 per cento. A decorrere dall’anno 2021, fermo restando il tetto complessivo per la spesa farmaceutica previsto dalla legislazione vigente, i tetti della spesa farmaceutica per acquisti diretti e quelli per la spesa farmaceutica convenzionata sono rideterminati nel rispetto del procedimento e dei criteri indicati con decreto del Ministro della salute, adottato entro il 30 giugno 2020, su proposta dell’AIFA, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Tale procedimento di rideterminazione, nel rispetto dei vincoli di spesa relativi al settore farmaceutico, tiene in considerazione anche gli effetti conseguenti alla periodica revisione del prontuario farmaceutico di cui all’articolo 48, comma 5, lett. c) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2018, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n.232, nel caso in cui, alla data del 15 aprile 2020, le regioni e le province autonome non siano rientrati delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano di cui al presente comma, ogni tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti e il tetto della spesa per la farmaceutica convenzionata sono parametrati al livello del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto per l'anno 2019, fino al recupero integrale delle predette risorse, accertato con determinazione dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.

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