Rilancio - Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Il decreto-legge dovrebbe partire dalla Camera dei Deputati in prima lettura.

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n. 128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)

Articolo Art. 207 - Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici)

1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l’anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell’articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all’appaltatore.

Relazione illustrativa - Art. 207 - Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici (Errore nella relazione illustrativa segnalato)

L’articolo reca alcune misure urgenti nella materia dei contratti pubblici, nell’ottica di dare impulso ad un settore che rappresenta un volano per la nostra economia.

In particolare, il comma 1, al fine di mitigare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID – 19, prevede che, in relazione alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non scaduti i relativi termini e per le procedure avviate a decorrere dalla medesima data fino al 30 giugno 2021, l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere elevato al 30 per cento nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al comma 2, si prevede che le stazioni appaltanti possano riconoscere, secondo le modalità e con le garanzie previste dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un’anticipazione fino al 30 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire, anche laddove l’appaltatore abbia già usufruito dell’anticipazione contrattualmente prevista, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

??????Il comma 3, con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, prevede, alla lettera a), che, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, il direttore dei lavori adotti, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data, lo stato di avanzamento dei lavori entro dieci giorni. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall’adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall’emissione del certificato di pagamento medesimo. Trattasi di misure che, in deroga alle previsioni contrattuali, consentono di effettuare immediatamente il pagamento delle lavorazioni già realizzate al momento dell’entrata in vigore del decreto.

Al contempo, in ragione dell’obbligo degli appaltatori di attenersi alle misure di contenimento di cui agli articoli 1 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e dall’articolo 1 del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19 e meglio specificate nei provvedimenti attuativi nonché nel Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri edili condiviso tra Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Anas S.p.A., RFI S.p.a., ANCE, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL del 19 marzo 2020 nonché nel Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri edili condiviso tra Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, UPI, ANCI, Anas S.p.A., RFI S.p.a., ANCE, Alleanza delle cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL del 24 aprile 2020 (costituente l’allegato 7 del d.P.C.M. 26 aprile 2020), si prevede:

  • alla lettera b), che il rimborso dei conseguenti maggiori oneri sopportati dagli appaltatori a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta. Il rimborso avviene in occasione del pagamento del primo stato di avanzamento successivo all’approvazione dell’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;
  • alla lettera c) che, ove il rispetto delle misure di contenimento in parola impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell’articolo 107, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e che, qualora il rispetto delle misure di contenimento in parola impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all’esecutore ai sensi del comma 6 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta. Infine, si prevede sempre alla lettera c), che, in considerazione della qualificazione della pandemia COIVD- 19 come “fatto notorio” e della cogenza delle misure di contenimento disposte dalle competenti Autorità, non si applichino, anche in funzione di semplificazione procedimentale, gli obblighi di comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e dal quarto periodo del comma 5 dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

Relazione Tecnica - Articolo 207 - Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici

La disposizione di cui al comma 1 consente di incrementare sino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, la misura dell’anticipazione di cui all’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016 in relazione alle procedure disciplinate dal medesimo D.lgs. 50/2016, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso alle procedure avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021.

La disposizione di cui al comma 2 prevede che, al di fuori dei casi di cui al comma 1, la medesima anticipazione possa essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Viene inoltre previsto che, ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell’art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016, e che la determinazione dell’importo massimo attribuibile sia effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a titolo di anticipazione all’appaltatore.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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