Aiuti-bis - Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 - Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

Aiuti-bis - Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 - Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. (GU Serie Generale n. 185 del 09-08-2022)

Bozza relazione illustrativa

ART. 9 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto)

La disposizione prevede, al comma 1, l’istituzione di un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi carburanti e dei prodotti energetici in relazione all’erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri terrestre, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico. Tale Fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, è destinato alla mitigazione degli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo dei carburanti mediante il riconoscimento di un contributo per l’incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo semestre 2022 rispetto all’analogo periodo del 2021, per l'acquisto del carburante destinato all’alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico. Inoltre, la disposizione stabilisce che qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

Ai fini della ripartizione dei contributi di cui di cui al comma 1, il comma 2 prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adatto entro sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di stabilire i criteri e le modalità per il riconoscimento da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico del contributo di cui al comma 1, alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio grosscost, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.
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