Senato della Repubblica - 4-02786 – Interrogazione sull’ entrata in vigore delle nuove regole sulla flat tax.

Senato della Repubblica - 4-02786 – Interrogazione a risposta scritta presentata il 28 gennaio 2020.

 - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), ha previsto all'articolo 1, commi 691 e 692, alcune modifiche alla disciplina del regime forfettario, sopprimendo l'imposta sostitutiva al 20 per cento prevista a partire dal 2020, reintroducendo come condizione per l'accesso al regime forfettario al 15 per cento, il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio e l'esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro;

numerosi articoli di stampa rilevano tuttavia che, in base allo statuto del contribuente e a quanto ribadito addirittura dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 9 del 10 aprile 2019 (che ha chiarito che qualora il contribuente si trovasse in una delle condizioni tali da far scattare l'applicazione della causa ostativa già a partire dal 2019, lo stesso potrà comunque applicare nell'anno 2019 il regime forfettario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019) la tassa piatta del 15 per cento (cosiddetta flat tax) sul reddito da lavoro autonomo, si applica anche a chi attualmente sarebbe escluso dai paletti stabiliti dalla legge di bilancio per il 2020;

l'interrogante evidenzia al riguardo come anche numerose categorie professionali siano intervenute in merito, quali: l'Unione nazionale delle camere degli avvocati tributaristi - Uncat e l'Associazione italiana giovani avvocati - Aiga, esprimendo la propria condivisione per la conferma, anche per il 2020, del regime di flat tax con aliquota fissa al 15 per cento per i professionisti con fatturato inferiore ai 65.000 euro, nonché l'incentivo all'utilizzo della fatturazione elettronica con riduzione di un anno dei termini ordinari per le attività di accertamento;

a tal fine, per l'anno in corso, sarebbe pertanto possibile accedere alla tassazione agevolata anche per chi, oltre al reddito da lavoro autonomo, ha percepito più di 30.000 euro da pensione o lavoro dipendente, così come non sarebbe peraltro previsto l'avvio per quest'anno dell'altro limite, relativo a 20.000 euro di compensi a collaboratori o spese per l'acquisto di beni strumentali;

l'interrogante rileva altresì che, in virtù di quanto disposto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni tributarie indicate dallo statuto del contribuente non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti, la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti;

al riguardo, sebbene risulti ampiamente condivisibile e necessario il differimento di un anno per l'entrata in vigore delle disposizioni previste dalla legge di bilancio per il 2020, nell'ambito delle modifiche al regime forfettario (sarebbe meglio sopprimere tali disposizioni) appare urgente e indifferibile, a giudizio dell'interrogante, un intervento chiarificatore sulla decorrenza delle nuove cause di esclusione, in grado di fornire certezza in ordine agli effetti dei citati limiti applicativi, nel rispetto dei principi di trasparenza e leale collaborazione con i contribuenti,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere nell'ambito delle proprie competenze, con riferimento a quanto esposto in premessa;

se intenda confermare l'intenzione di adottare le iniziative di competenza affinché le nuove regole sulla flat tax previste dalla legge di bilancio per il 2020 entrino in vigore dal 2021 e, in caso affermativo, per prevedere la proroga di un anno per i contribuenti che intendono avvalersi del regime forfettario;

se infine, in considerazione dell'urgenza di un indispensabile intervento interpretativo, atteso dagli operatori del settore quali commercialisti e consulenti tributari, nonché da oltre 500.000 soggetti possessori di partita IVA, non convenga sulla necessità di prevedere un intervento legislativo ad hoc volto a confermare la proroga di anno per l'applicazione delle misure previste dalla legge di bilancio per il 2020, anche in considerazione del fatto che una eventuale scelta restrittiva dell'amministrazione si porrebbe anche in contrasto con quanto deciso dalla stessa amministrazione finanziaria nella circolare del 2019.

(4-02786)

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