Camera dei deputati - 5-03461- Interrogazione sull' agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia. RISPOSTA
Camera dei deputati - 5-03461- Interrogazione a risposta immediata in Commissione presentata il 29 gennaio 2020.
— Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
l'agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e consiste in una detrazione dall'Irpef del 36 per cento delle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019 è possibile usufruire di una detrazione più elevata (50 per cento) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro. La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo;
gli interventi agevolabili sulle singole unità immobiliari sono quelli di manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia. Le agevolazioni si applicano anche per i medesimi interventi, con l'aggiunta della manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali;
si fa presente che, ad eccezione dell'installazione di porte blindate (riconducibile al diverso presupposto delle opere finalizzate alla prevenzione di illeciti da parte di terzi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f) la sostituzione delle porte interne è inquadrabile fra le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici riconducibili tra gli interventi di manutenzione ordinaria e quindi non agevolabili sulle singole unità immobiliari abitative. Il Ministero delle finanze, con circolare n. 57 del 1998, par. 3.4, ha tuttavia affermato il principio per cui qualora gli interventi singolarmente non agevolabili (manutenzione ordinaria) siano integrati o correlati ad interventi di categorie diverse per i quali compete la detrazione d'imposta, per effetto del carattere assorbente della categoria di intervento «superiore» rispetto a quella «inferiore», anche i lavori rientranti in quest'ultima categoria sono ammessi a beneficiare della detrazione d'imposta;
tuttavia, nell'ultima versione della guida dell'Agenzia delle entrate riguardo all'utilizzo dei bonus fiscali per la riqualificazione edilizia, che costituisce uno strumento di orientamento per aziende e consumatori, non si rilevano indicazioni circa la possibile detraibilità delle porte interne;
diverse aziende del settore rilevano da diverso tempo la necessità che siano date indicazioni più esplicite e chiare per fornire maggiore certezza ad operatori e consumatori e permettere di sfruttare alieno le potenzialità offerte dalle detrazioni Irpef per le ristrutturazioni –:
se ritenga di adottare iniziative per chiarire in quali casi la sostituzione delle porte interne può essere detratta e fornire i necessari chiarimenti e indicazioni ad imprese e cittadini attraverso idonei strumenti di comunicazione, quali quelli a disposizione dell'Agenzia delle entrate.
(5-03461)
Camera dei Deputati
Giovedì 30 gennaio 2020
Finanze (VI)
Giovedì 30 gennaio 2020. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
La seduta comincia alle 13.30.
5-03461 Currò: Applicazione della normativa per le agevolazioni fiscali sugli interventi di ristrutturazione edilizia.
Nicola GRIMALDI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.
La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).
Nicola GRIMALDI (M5S) ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta fornita, dichiarandosi soddisfatto.
5-03461 Currò: Applicazione della normativa per le agevolazioni fiscali sugli interventi di ristrutturazione edilizia.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, richiamando la circolare del Ministero delle finanze n. 57 del 1998 con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia per i quali è riconosciuta la detrazione fiscale, chiedono chiarimenti in merito alla possibile fruizione di tale agevolazione per la sostituzione di porte interne.
Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
L'articolo 16-bis del TUIR prevede una detrazione dall'imposta lorda delle persone fisiche (IRPEF), attualmente pari al 50 per cento, nel limite massimo di spesa di euro 96.000, a fronte di interventi, effettuati sulle singole unità immobiliari, di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia (cfr. articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 – T.U. dell'edilizia).
Tali agevolazioni riguardano anche i medesimi interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali. In tale ultimo caso, tuttavia, la detrazione spetta anche nell'ipotesi di spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria, di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
Come rappresentato dall'Onorevole interrogante, la sostituzione delle porte interne è inquadrabile fra le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, riconducibili tra gli interventi di manutenzione ordinaria e, quindi, non agevolabile se effettuata sulle singole unità immobiliari.
Con la circolare n. 13/E del 31 maggio 2019, l'Agenzia delle entrate ha ribadito, confermando la precedente prassi, che gli interventi previsti in ciascuna delle categorie edilizie sopra richiamate sono, di norma, integrati o correlati ad interventi di categorie diverse. Ad esempio, negli interventi di manutenzione straordinaria, sono necessarie, per completare l'intervento edilizio nel suo insieme, opere di pittura e finitura ricomprese in quelle di manutenzione ordinaria.
Pertanto, al fine dell'esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale applicazione delle disposizioni agevolati ve, anche in funzione dell'identificazione delle spese ammesse alla detrazione, occorre considerare il carattere assorbente della categoria di interventi «superiore» rispetto a quella «inferiore», e se ne può, quindi, tenere conto ai fini del beneficio spettante. Nell'ambito di un intervento di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione edilizia, effettuato sulla singola unità immobiliare, la detrazione, dunque, può essere calcolata, nel limite complessivamente stabilito dalla norma, anche con riferimento alle spese sostenute per opere di finitura, quali la sostituzione di porte interne, rientranti nella manutenzione ordinaria, se tali opere sono necessarie al completamento del suddetto intervento edilizio nel suo insieme.
Tutto ciò premesso, si fa presente, infine, che la Guida dell'Agenzia delle Entrate avendo carattere divulgativo non elenca tutti gli interventi ammessi a fruire della detrazione.
Per la valutazione degli interventi ricadenti nell'ambito della manutenzione straordinaria, la Guida rinvia alla copiosa prassi amministrativa.
La seduta termina alle 14.15.