Camera dei Deputati – 5-02883 - Interrogazione sulla possibilità di conseguire la pensione anticipata in cumulo anche con le casse professionali.

Camera dei Deputati – 5-02883 - Interrogazione a risposta in Commissione presentata il 10 Ottobre 2019.

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

come noto, con l'articolo 1, comma 195 della legge n. 232 del 2016 che ha apportato modifiche all'articolo 1 comma 239, della legge n. 228 del 2012 è stata introdotta la possibilità di conseguire la pensione anticipata in cumulo anche con le casse professionali;

si tratta di una misura da tempo attesa e che risponde all'esigenza sempre più diffusa di non disperdere i periodi contributivi, corrispondenti ai diversi percorsi lavorativi fenomeno che ormai rappresenta la normalità per la stragrande maggioranza di lavoratori;

il combinato disposto del novellato comma 239 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 con gli invariati commi 241 e 245 della medesima legge prevede che il «diritto al trattamento pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cui al comma 239 e degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto» e che la determinazione del trattamento pro quota ascrivibile a ciascuna gestione deve essere conseguita «secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla, base delle rispettive retribuzioni di riferimento»;

a parere degli interroganti la circolare Inps n. 140 del 2017, applicativa delle suddette disposizioni, come purtroppo già avvenuto in altre circostanze, ha introdotto ulteriori limitazioni per la fruizione del diritto al cumulo dei periodi contributivi che non appaiono, rispondenti né alla lettera né allo spirito delle norme approvate dal legislatore;

in particolare, il punto 1,2 di detta circolare dispone che «Per il conseguimento della pensione anticipata in cumulo devono peraltro sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate al cumulo»;

una previsione che introduce una condizione diversa rispetto a quelle previste dalle precitate disposizioni legislative;

molte sono le segnalazioni dei lavoratori che denunciano tale circostanza; tra questi, a quanto consta all'interrogante, vi è il caso della professoressa L. R., un'insegnante di scuola superiore vincitrice di concorso ordinario regionale nel 1994 e che aveva precedentemente lavorato come farmacista e, in tale veste, iscritta all'Ente nazionale previdenza e assistenza farmacisti;

nel caso specifico, va ricordato che l'Enpaf, dal 1994 ad oggi, ha introdotto diverse novità regolamentari tra cui quella che, applicata alla professoressa L. R., richiede di aver praticato l'attività professionale per almeno 5 anni per la pensione di vecchiaia, limite inesistente al momento in cui la medesima professoressa L. R. ha lasciato l'attività di farmacista;

tale nuovo vincolo, previsto dal vigente regolamento Enpaf e assunto dalla citata circolare Inps, quale condizione per l'applicazione del cumulo, rappresenta un ingiustificabile pregiudizio del diritto della professoressa L. R. a vedersi riconosciuti tutti i periodi contributivi e poter accedere al trattamento pensionistico senza dover protrarre per altri quattro anni il proprio impegno lavorativo –:

quali iniziative di indirizzo intenda adottare al fine di superare l'attuale situazione di incertezza normativa determinata dalle previsioni della circolare dell'Inps n. 14/2017.

(5-02883)

 

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