Camera dei deputati - 2-00685 - Interpellanza sulla cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi, esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali.
Camera dei deputati - 2-00685 - Interpellanza presentata il 30 marzo 2020
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
l'articolo 68 del decreto-legge «Cura Italia» sospende i termini, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali;
la norma differisce al 31 maggio 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alle definizioni agevolate e al saldo e stralcio dei debiti tributari e il termine per le comunicazioni di inesigibilità poste a carico degli agenti della riscossione;
il comma 1 sospende, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivo fiscale e contributivo;
i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015 relative alla sospensione dei termini per eventi eccezionali;
giusto il predetto rinvio, dunque, anche in questa ipotesi le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;
l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione;
il comma 2 prevede che la sospensione dei versamenti si applichi anche: agli accertamenti esecutivi doganali, alle ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali, agli accertamenti esecutivi degli enti locali introdotti dalla legge di bilancio 2020;
la legge di bilancio 2020 (commi 784 e seguenti) ha riformato la riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali;
è stato introdotto anche per gli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cosiddetto ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo e opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data;
il comma 3 differisce al 31 maggio 2020 il termine, originariamente fissato al 28 febbraio 2020, per il versamento di alcune rate;
il comma 4, in considerazione della sospensione della riscossione fino al 31 maggio 2020 disciplinata ai commi 1 e 2 della norma in esame, posticipa il termine per le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020;
esse sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 ed entro il 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999;
la circolare n. 6/2020 emessa dall'Agenzia delle entrate il 23 marzo 2020 in materia di sospensione dei termini e accertamento con adesione esclude che il termine di 20 giorni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997 per perfezionare, tramite il pagamento, la procedura di adesione, sia soggetto a sospensione;
i contribuenti che abbiano sottoscritto nei primissimi giorni di marzo 2020 l'atto di accertamento con adesione sono obbligati a versare quanto dovuto, pena il mancato perfezionamento della procedura deflattiva;
la predetta circolare, dunque, parrebbe restringere il campo di applicazione dell'articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 ai soli avvisi di accertamento esecutivi già affidati all'agente della riscossione. La sospensione del termine per i versamenti derivanti dagli avvisi previsti dall'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010 cui fa riferimento l'articolo 68 andrebbe riferita solo ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti successivamente all'affidamento in carico all'agente della riscossione degli importi non pagati ai sensi della lettera b) dell'articolo 29 del decreto-legge n. 78 del 2010. Per gli avvisi di accertamento notificati e il cui termine di pagamento non sia ancora scaduto, troverebbe invece applicazione secondo l'Agenzia la sola sospensione prevista dall'articolo 83, comma 2, dello stesso decreto-legge che sospende dal 9 marzo al 15 aprile 2020 i termini per la proposizione del ricorso –:
se il Ministro interpellato intenda, anche con riguardo a tali versamenti, adottare iniziative per accordare un rinvio del termine di versamento per il perfezionamento della procedura, in ragione dell'emergenza in corso.
(2-00685)