Taxi, la sentenza della Corte di Giustizia Ue.

Taxi, la sentenza della Corte di Giustizia Ue

N. 102/2020: Corte di Giustizia Ue del 10 settembre 2020

Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-62/19 Star Taxi App

Secondo l’avvocato generale Szpunar, un servizio che mette in collegamento diretto, mediante un’applicazione elettronica, clienti e tassisti, costituisce un servizio della società dell’informazione.

Link alla sentenza:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=230875&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1259413

Conclusione

112. Alla luce di tutto quanto precede, propongo di fornire la seguente risposta alle questioni pregiudiziali presentate dal Tribunalul București (Tribunale superiore di Bucarest, Romania):

  1. L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, («Direttiva sul commercio elettronico»), in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che costituisce un servizio della società dell’informazione un servizio consistente nel mettere in collegamento diretto, tramite un’applicazione elettronica, clienti e tassisti, qualora tale servizio non sia indissolubilmente legato al servizio di trasporto mediante taxi cosicché non ne è parte integrante.
  2. L’articolo 4 della direttiva 2000/31 dev’essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione nei confronti di un prestatore di un servizio della società dell’informazione di un sistema di autorizzazione applicabile a prestatori dei servizi economicamente equivalenti che non costituiscono servizi della società dell’informazione.

Gli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno devono essere interpretati nel senso che ostano all’applicazione di un siffatto regime di autorizzazione, a meno che quest’ultimo non sia conforme ai criteri sanciti in tali articoli, il che compete al giudice del rinvio verificare. Un regime di autorizzazione non è conforme ai criteri enunciati all’articolo 10 della direttiva 2006/123 qualora il rilascio dell’autorizzazione sia subordinato a requisiti tecnologicamente inadeguati al servizio preso in considerazione dal richiedente.

L’articolo 3 della direttiva 2000/31, l’articolo 16 della direttiva 2006/123 e l’articolo 56 TFUE non sono applicabili nella situazione di un prestatore che intenda fornire servizi della società dell’informazione nello Stato membro nel quale è stabilito.

  1. La Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 626/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 178/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru, a Caietului de sarcini și a contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi (delibera del Consiglio comunale di Bucarest n. 626/2017, del 19 dicembre 2017, che modifica e integra la delibera n. 178/2008, recante approvazione del regolamento quadro, del disciplinare e del contratto di concessione in gestione delegata ai fini dell’organizzazione e dell’esecuzione del servizio pubblico di trasporto locale mediante taxi, del 21 aprile 2008), non costituisce una regola tecnica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2015/1535.
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