Istituzione dell'Autorità europea del lavoro.

E’ in esame, presso la Commissione Occupazione del Parlamento europeo l’atto comunitario volto all’ Istituzione dell'Autorità europea del lavoro. Cliccando qui si può legge il parere del relatore

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/EMPL/PR/2018/07-11/1155814IT.pdf

Il relatore è del parere che vi sia bisogno di un'Autorità con un mandato operativo, con un accento chiaro sull'applicazione, e con competenze e poteri sufficienti per conseguire i suoi obiettivi.

Due sono i temi che assumono particolare rilevanza. In primo luogo, la necessità che l'Autorità abbia un ruolo chiaramente definito e un numero limitato di compiti. È essenziale che i mezzi disponibili siano utilizzati nella maniera più efficiente possibile in ambiti in cui l'Autorità può apportare il maggior valore aggiunto. Questo valore aggiunto dell'Autorità dovrebbe riguardare soprattutto l'ambito dell'applicazione. Il relatore nutre pertanto dubbi rispetto alla necessità e all'auspicabilità di attribuire all'Autorità anche altri compiti, tra cui la fornitura di informazioni o i servizi per l'impiego. È ovvio che, per sfruttare appieno le potenzialità offerte dal mercato interno, è fondamentale migliorare l'accesso alle informazioni da parte degli individui e dei datori di lavoro, in particolare le PMI, circa i rispettivi diritti e obblighi in tema di mobilità dei lavoratori, libera circolazione dei servizi e coordinamento della sicurezza sociale. Per ragioni di efficienza ed efficacia, tuttavia, detta fornitura di informazioni affidabili, aggiornate e facilmente accessibili non dovrebbe rientrare nell'ambito delle competenze dell'Autorità ma del livello nazionale o regionale, dove è possibile prendere in considerazione anche specifici accordi bilaterali tra gli Stati membri, ad esempio per quanto riguarda il coordinamento fiscale. A tal fine, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di istituire o agevolare la creazione di servizi di assistenza o sportelli unici per le imprese e i lavoratori nelle situazioni transfrontaliere, mentre l'Autorità dovrebbe attenersi al suo compito principale: migliorare l'applicazione del diritto dell'Unione e fornire sostegno agli Stati membri a tal fine.

In secondo luogo, è necessario che l'Autorità disponga dei mezzi che le consentano di fare realmente la differenza nella pratica. Essa non dovrebbe diventare una tigre senza artigli: la natura volontaria della partecipazione delle autorità degli Stati membri, proposta dalla Commissione, non basta a garantire il conseguimento dell'obiettivo. Il relatore ha presentato la presente relazione allo scopo di conseguire il giusto equilibrio tra le competenze degli Stati membri e il principio di sussidiarietà, da un lato, e il desiderio di un'agenzia a livello dell'UE che abbiarealmente la capacità di migliorare l'applicazione delle norme in tutta l'Unione, dall'altro. Ciò significa che le autorità degli Stati membri dovrebbero partecipare alle ispezioni concertate o transfrontaliere proposte, e che possono rifiutarsi di partecipare solo in casi eccezionali e debitamente giustificati.

L'Autorità europea del lavoro dovrebbe rappresentare una valida risposta alle preoccupazioni che riguardano il rispetto e l'applicazione efficace ed efficiente della normativa dell'UE: il rischio èdi compromettere l'equità del mercato interno e la fiducia in esso. È pertanto essenziale migliorare l'applicazione transfrontaliera del diritto dell'Unione in tema di mobilità dei lavoratori e contrastare gli abusi al fine di tutelare i diritti dei lavoratori mobili, garantire che le imprese, in particolare le PMI, possano competere a parità di condizioni e preservare il sostegno dei cittadini al mercato interno e alle quattro libertà, così che le società e i lavoratori che operano in buona fede possano godere dei loro diritti e sfruttare appieno le opportunità offerte dal mercato interno.

 

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