Comm.ni riunite Ambiente (VIII) e Politiche UE (XIV) - Audizione del Presidente dell’ Autorità nazionale anticorruzione (Anac), avente ad oggetto le ipotesi di modifiche alla normativa nazionale in materia di subappalto conseguenti a recenti sentenze e procedure di infrazione promosse dalla Commissione dell’ Unione europea, del 10 novembre 2020

Commissioni riunite Ambiente (VIII) e Politiche UE (XIV) - Audizione del Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), avente ad oggetto le ipotesi di modifiche alla normativa nazionale in materia di subappalto conseguenti a recenti sentenze e procedure di infrazione promosse dalla Commissione dell’Unione europea, del 10 novembre 2020 – Sintesi diretta web.

Il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), per prima cosa ha evidenziato che quello in oggetto rappresenta un tema sul quale c'è urgenza di un intervento normativo. Occorre cogliere l’occasione per pensare ad un intervento normativo che possa porre le basi per una soluzione più duratura nel tempo, che non sia solamente satisfattiva delle richieste che vengono dalla Corte di Giustizia, ma che guardi anche strutturalmente ai bisogni del mercato delle gare pubbliche in termini di semplificazione e di valutazione della reale effettività delle soluzioni che vengono proposte.

Ha ricordato che i valori in gioco, di cui occorre effettuare un bilanciamento, sono quelli richiamati e sottesi alla normativa europea e alle decisioni della Corte di Giustizia (cioè la tutela del mercato, della concorrenza e della libertà di iniziativa economica delle imprese, e attraverso il subappalto in particolare, la tutela delle piccole e medie imprese).

Ha sottolineato che il tipo di intervento richiesto deve spostare il baricentro dalle soglie e dai divieti verso un maggiore spazio ai controlli, alla possibilità per le stazioni appaltanti di effettuare effettivamente i controlli sui soggetti a favore dei quali viene effettuato il subappalto. Occorre un intervento che si muova sui canali della ragionevolezza, della effettività e della lungimiranza.

Il Presidente ha proseguito richiamando gli interventi della Corte di Giustizia più rilevanti. In particolare la decisione sulla causa 63/2018 sulla soglia del 30%, la sentenza del novembre 2019 che fa riferimento alla soglia del 20% come limite per il subappalto e la sentenza c.d. TIM in cui la Corte di Giustizia ha ritenuto che sia irragionevole avere come conseguenza dell’eventuale mancanza dei requisiti del subappaltatore, quella di escludere l’offerente principale. In particolare, Busia ha sottolineato che la Corte di Giustizia nelle sue sentenze si muove sui canali della ragionevolezza e della proporzionalità e chiede all’Italia, non di eliminare ogni limite, ma di non avere limiti generali e astratti valevoli per ogni caso e di non avere limiti sproporzionati rispetto al fine che si vuole conseguire.

Quindi è in questo contesto che si deve operare, tenendo a mente che ci sono alcuni elementi, già previsti dal Codice dei contratti pubblici, che non sono toccati dalle pronunce della Corte di Giustizia e che riguardano la necessità che chi partecipa alle gare indichi sin dall’inizio le parti della prestazione che intende subappaltare, che riceva un'autorizzazione da parte della stazione appaltante dopo aver verificato i requisiti dei concorrenti, e che l’appaltatore dimostri l'assenza di cause di esclusione, anche con riferimento ai subappalti.

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In allegato la sintesi della diretta web.

 

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