Comm.ne Lavoro (XI) – Audizione di rappresentanti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) nell’ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro onché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende. Audizione del 5 novembre 2019.

Commissione Lavoro (XI) – Audizione di rappresentanti dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) nell’ambito dell'esame delle proposte di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, e C. 788 Gribaudo, recante norme sull'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.

Nella seduta di martedì 5 novembre, presso la Commissione Lavoro della Camera dei deputati, si è svolta l’audizione nell’ambito dell’esame delle proposte di legge in titolo.

Il Presidente dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), ha ricordato, in apertura di relazione, come l’ARAN rappresenti la Pubblica amministrazione nelle relazioni sindacali e nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il sistema di misurazione della rappresentatività nel settore pubblico ha ormai una regolazione strutturata, completa ed esaustiva. E’ un’esperienza ormai consolidata, che ha dato certezza al sistema delle relazioni sindacali, con livelli fisiologici ed accettabili di contenzioso

Le fonti di regolazione sono il d. lgs. n. 165/2001 (per la cornice regolativa generale); accordi nazionali quadro (per la regolazione di maggior dettaglio); decisioni assunte da un apposito comitato paritetico (per gli aspetti applicativi di dettaglio)

Gli ambiti di misurazione della rappresentatività sono COMPARTI ed AREE DIRIGENZIALI, definiti attraverso accordo nazionale quadro prima dell’inizio di ogni stagione contrattuale

Il criterio di calcolo per la rappresentatività delle organizzazioni sindacali a livello nazionale si basa sulla media tra dato associativo (deleghe di ciascuna organizzazione per ciascuno comparto o area su totale deleghe nel medesimo ambito) e dato elettorale (voti ottenuti da ciascuna organizzazione per ciascun comparto o area su totale dei voti validi nel medesimo ambito)

La rappresentatività nel pubblico impiego è data dalla media tra dato elettorale e dato associativo, e la soglia per l’ammissione al tavolo negoziale si ha con una percentuale di rappresentatività almeno del 5%. Il dato elettorale, com’è intuibile, è fornito dalla somma nel comparto dei risultati ottenuti nelle elezioni per le R.S.U. . in ogni singolo ente.

La soglia individuata affinché il contratto collettivo possa dirsi perfezionato è che le organizzazioni sindacali, che aderiscono al testo di accordo, rappresentino nel loro complesso almeno il 51% come media tra dato elettorale e associativo nel comparto o nell’area contrattuale o almeno il 60% del dato elettorale nel medesimo ambito.

Una volta che il contratto collettivo viene firmato, esso verrà applicato erga omnes in quanto il d.lgs. 165/2001 impone ad ogni amministrazione pubblica di applicare a tutti i propri dipendenti il CCNL di riferimento senza quindi lasciare senza tutela contrattuale alcun dipendente.

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In allegato la sintesi della diretta web.

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