SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L’ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019. A cura del Dottor Rocco Orefice (Aggiornata con la bozza dell'11 dicembre 2019)

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE E L’ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2019.

Di seguito le principali misure previste dal ddl in titolo aggiornate con le modificazioni introdotte con la bozza dell’11 dicembre 2019 (segnalate in rosso).

L’articolo 1 disciplina la delega al Governo per l'attuazione degli atti dell'Unione europea. In particolare ci si riferisce ai decreti legislativi che sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe stesse.

L’articolo 2 contempla la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ad oggetto, pertanto, le disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

L’articolo 3 detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/ UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato.

L’articolo 4 riguarda i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore, al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione.

L’articolo 5 ha ad oggetto i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, in coerenza con le esigenze dì tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici.

In particolare, per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, si dovrà individuare una disciplina per la definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili che tenga conto delle esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili.

L’articolo 6 contiene i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno.

L’articolo 7 è dedicato ai principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

In particolare, si segnala la necessità di coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo, di cui all'articolo 62, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 e successive norme di attuazione, con le previsioni relative alla fatturazione elettronica, nonché di prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta. In aggiunta, si dovrà prevedere, ai sensi dell'articolo 9, par. 1, della direttiva (UE) 2019/633, tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare a doppio ribasso, nonché introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo della direttiva (UE) 2019/633, entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.

L’articolo 8 riguarda i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio.

In particolare, si dovranno definire in modo restrittivo i ''programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva " dì cui all'articolo 3, par. 1, lettera b), in particolare riconducendo il concetto di ''produzione propria" alla nozione di "produzione interna", e individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui all'articolo 4.

L’articolo 9 contiene i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE,

Nella fattispecie, si chiede di applicare la definizione di “istituti di tutela del patrimonio culturale” nell’accezione più ampia possibile, al fine di favorire l’accesso ai beni custoditi, nonché di garantire adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati. Inoltre, bisognerà stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2.

L’articolo 10 ha ad oggetto le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria e finanziaria mista. Nello specifico, si chiede di apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE, e all'applicazione del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) 545/2013, relativi ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione di attuazione della direttiva e del regolamento tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee.

L’articolo 11 ha ad oggetto la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la risoluzione delle crisi. Invero, si dovrà garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti. Inoltre, prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

Si segnala, inoltre, la facoltà di imporre alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari da esse conclusi di una clausola che riconosca l'esercizio da parte dell'autorità di risoluzione dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi previsti dalla direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879.

L’articolo 12 interessa le norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.

In particolare, il Governo è chiamato a definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini, attive nell'ambito della generazione, dell'approvvigionamento , della distribuzione, dell'accumulo, della condivisione, della vendita di energia elettrica e della fornitura di servizi energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica e di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando la rete elettrica esistente e assicurando un'adeguata partecipazione ai costi di sistema.

Inoltre, dovrà essere definito il quadro normativo per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, nonché aggiornare il quadro normativo delle misure per implementare la protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica

Si segnala altresì la possibilità di prevedere, in caso di mancato rispetto da parte delle imprese elettriche degli obblighi previsti dalla direttiva 2019/944, dal regolamento (CE) n. 2019/943 o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'Agenzia per la cooperazione dei regolatori per l'energia (ACER) o dell'autorità nazionale di regolazione, l'irrogazione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive, incluso il potere dì imporre sanzioni fino al 10 % del fatturato annuo del gestore del sistema di trasmissione o fino al 10 % del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata.

L’articolo 13 pone prìncipi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 201911160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009165/CE e 2011161/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 201911156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n.345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014).

Si segnala, in particolare, la necessità di designare la CONSOB quale autorità competente alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative a spese ed oneri prevista dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/ 1156 e quale autorità competente alla trasmissione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati delle informazioni previste dagli articoli 5, 8, 10 e 13 del regolamento (UE) 2019/1156.

Ancora alla CONSOB, attribuire le competenze e i poteri in tema di pre-commercializzaione di fondi EuVECA ed EuSEF ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2019/1156, e i poteri di vigilanza e di indagine già previsti dal decreto legislativo n. 58 del 1998 per l'esercizio delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2019/1156.

Infine, prevedere che la CONSOB e la Banca d'Italia adottino la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156.

L’articolo 14 detta principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 20161429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).

Nella fattispecie, il Governo è chiamato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, per adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di sanità e benessere animale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, incluse quelle riguardanti le malattie animali non elencate nell'articolo 5 del medesimo regolamento, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili.

L’articolo 15 pone principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 201 71745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici e del Regolamento (UE) 201 71746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 201 7, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro.

Nella fattispecie, bisognerà stabilire i contenuti, le tempistiche e le modalità dì registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori di dispositivi medici sul territorio italiano, nonché gli utilizzatori come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, n. 30, n. 34 e n. 37 del regolamento (UE) 20171745 e dall'articolo 2, paragrafo 1, n. 23, n. 27 e n. 30 del regolamento (UE) 2017/746, sono tenuti a comunicare al Ministero della salute.

Si segnala, altresì, la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 20171745 e del regolamento (UE) 2017/746 e riordino del sistema vigente, prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute ed essere destinati, in misura pari all' ottanta per cento, al fine della razionalizzazione del governo dei dispositivi medici.

L’articolo 16 interessa i fondi europei per il venture capital e per l’imprenditoria sociale

Il Governo dovrà apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 le modifiche e le integrazioni necessarie per l'attuazione del regolamento (UE) 2017/1991, attribuendo, i poteri e le competenze di vigilanza previsti dal citato regolamento alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del citato testo unico e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria. Inoltre, dovrà apportare al citato testo unico le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere il regime sanzionatorio previsto dal citato testo unico in attuazione della direttiva 2011/61/CE anche ai gestori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 345/2013 e di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 346/2013.

L’articolo 17 ha ad oggetto i principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 51812019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 92412009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria.

Sarà necessario prevedere le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

L’articolo 18 contiene i principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III "Quadro di certificazione della cibersicurezza" del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 «regolamento sulla cibersicurezza».

Il Governo dovrà designare il Ministero dello sviluppo economico quale «autorità competente» ai sensi del comma I dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881 e individuare l'organizzazione e le modalità per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri attribuiti ai sensi dell'articolo 58 e dell'articolo 56 paragrafi 5, lettera a) e 6 del regolamento (UE) 2019/881.

Sarà necessario definire il sistema delle sanzioni applicabili ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2019/881, prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalità di ricerca e formazione in materia di certificazione della cibersicurezza; le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori al minimo di 15.000 euro e non devono essere superiori al massimo di 5.000.000 di euro;

L’articolo 19 interessa la normativa sul mercato interno dell’energia elettrica e relativi rischi.

Si segnala in particolare la necessità di stabilire, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 2019/943 , l'irrogazione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive.

L’articolo 20 pone principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo al prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).

Il Governo è chiamato a designare la COVIP come Autorità competente per le procedure di registrazione e di cancellazione, nonché come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le Autorità competenti degli Stati membri e di comunicazioni con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).

È altresì chiamato ad attribuire alle Autorità designate ai sensi della lettera a) dell’articolo 20 il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per le violazioni previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo 67 e per le violazioni di ulteriori obblighi previsti dal Regolamento medesimo, nel rispetto dei previsti criteri e dei limiti, nonché delle procedure previste dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle Autorità, avuto riguardo alla ripartizione di competenze secondo i principi indicati nella lettera a).

 

Sintesi bozza del 9 Dicembre 2019.

L’articolo 1 disciplina la delega al Governo per l'attuazione degli atti dell'Unione europea. In particolare ci si riferisce ai decreti legislativi che sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe stesse.

L’articolo 2 contempla la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, da adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ad oggetto, pertanto, le disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

L’articolo 3 detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/ UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato.

L’articolo 4 riguarda i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche per l'armonizzazione della normativa di settore, al fine di assicurare il necessario coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione.

L’articolo 5 ha ad oggetto i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, in coerenza con le esigenze dì tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici.

In particolare, si dovrà individuare un quadro regolatorio nazionale per la definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, con determinazione degli specifici criteri in base ai quali ciascuna Regione e Provincia autonoma individua tali superfici e aree. Inoltre, prevedere misure per agevolare il massimo utilizzo dell'energia producibile da fonti rinnovabili, anche favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo dell'energia, compresi i veicoli elettrici, e le connesse esigenze di ricerca e sviluppo.

L’articolo 6 contiene i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno.

L’articolo 7 è dedicato ai principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

In particolare, si segnala la necessità di coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo, di cui all'articolo 62, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 e successive norme di attuazione, con le previsioni relative alla fatturazione elettronica, nonché di prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta.

L’articolo 8 riguarda i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio.

In particolare, si dovranno definire in modo restrittivo i ''programmi di produzione propria che sono finanziati interamente dall'organismo di diffusione radiotelevisiva " dì cui all'articolo 3, par. 1, lettera b), in particolare riconducendo il concetto di ''produzione propria" alla nozione di "produzione interna", e individuare i requisiti degli organismi di gestione collettiva autorizzati a rilasciare le licenze obbligatorie di cui all'articolo 4.

L’articolo 9 contiene i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE,

Nella fattispecie, si chiede di applicare la definizione di “istituti di tutela del patrimonio culturale” nell’accezione più ampia possibile, al fine di favorire l’accesso ai beni custoditi, nonché di garantire adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati. Inoltre, bisognerà stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 1 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2.

L’articolo 10 ha ad oggetto le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria e finanziaria mista. Nello specifico, si chiede di apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2013/36/UE, e all'applicazione del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) 545/2013, relativi ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, nonché delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione di attuazione della direttiva e del regolamento tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza europee.

L’articolo 11 ha ad oggetto la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la risoluzione delle crisi. Invero, si dovrà garantire la coerenza tra la disciplina nazionale di recepimento della direttiva e il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti. Inoltre, prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.

Si segnala, inoltre, la facoltà di imporre alle società italiane capogruppo di un gruppo bancario l'obbligo di richiedere alle proprie controllate con sede legale in Stati terzi l'inserimento nei contratti finanziari da esse conclusi di una clausola che riconosca l'esercizio da parte dell'autorità di risoluzione dei poteri di sospensione degli obblighi di pagamento e di consegna, di limitazione dell'escussione di garanzie e di sospensione dei meccanismi terminativi previsti dalla direttiva 2014/59/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/879.

L’articolo 12 interessa le norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.

In particolare, il Governo è chiamato a definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini, attive nell'ambito della generazione, dell'approvvigionamento , della distribuzione, dell'accumulo, della condivisione, della vendita di energia elettrica e della fornitura di servizi energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica e di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando la rete elettrica esistente e assicurando un'adeguata partecipazione ai costi di sistema.

Inoltre, dovrà essere definito il quadro normativo per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai mercati dell'energia elettrica e dei servizi, nonché aggiornare il quadro normativo delle misure per implementare la protezione dei clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica

Si segnala altresì la possibilità di prevedere, in caso di mancato rispetto da parte delle imprese elettriche degli obblighi previsti dalla direttiva 2019/944, dal regolamento (CE) n. 2019/943 o dalle pertinenti decisioni giuridicamente vincolanti dell'Agenzia per la cooperazione dei regolatori per l'energia (ACER) o dell'autorità nazionale di regolazione, l'irrogazione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive, incluso il potere dì imporre sanzioni fino al 10 % del fatturato annuo del gestore del sistema di trasmissione o fino al 10 % del fatturato annuo dell'impresa verticalmente integrata.

L’articolo 13 pone prìncipi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 201911160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009165/CE e 2011161/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 201911156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n.345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014).

Si segnala, in particolare, la necessità di designare la CONSOB quale autorità competente alla pubblicazione delle disposizioni nazionali relative a spese ed oneri prevista dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/ 1156 e quale autorità competente alla trasmissione all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati delle informazioni previste dagli articoli 5, 8, 10 e 13 del regolamento (UE) 2019/1156.

Ancora alla CONSOB, attribuire le competenze e i poteri in tema di pre-commercializzaione di fondi EuVECA ed EuSEF ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2019/1156, e i poteri di vigilanza e di indagine già previsti dal decreto legislativo n. 58 del 1998 per l'esercizio delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2019/1156 .

L’articolo 14 detta principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 20161429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»).

Nella fattispecie, il Governo è chiamato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, per adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti in materia di sanità e benessere animale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione, incluse quelle riguardanti le malattie animali non elencate nell'articolo 5 del medesimo regolamento, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili.

L’articolo 15 pone principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 201 71745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici e del Regolamento (UE) 201 71746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 201 7, relativo ai dispositivi medico diagnostici in vitro.

Nella fattispecie, bisognerà stabilire i contenuti, le tempistiche e le modalità dì registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori di dispositivi medici sul territorio italiano, nonché gli utilizzatori come definiti dall'articolo 2, paragrafo 1, n. 30, n. 34 e n. 37 del regolamento (UE) 20171745 e dall'articolo 2, paragrafo 1, n. 23, n. 27 e n. 30 del regolamento (UE) 2017/746, sono tenuti a comunicare al Ministero della salute.

Si segnala, altresì, la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 20171745 e del regolamento (UE) 2017/746 e riordino del sistema vigente, prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute ed essere destinati, in misura pari all' ottanta per cento, al fine della razionalizzazione del governo dei dispositivi medici.

L’articolo 16 interessa i fondi europei per il venture capital e per l’imprenditoria sociale

Il Governo dovrà apportare al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 le modifiche e le integrazioni necessarie per l'attuazione del regolamento (UE) 2017/1991, attribuendo, i poteri e le competenze di vigilanza previsti dal citato regolamento alla Banca d'Italia e alla Consob, secondo le rispettive attribuzioni e finalità indicate negli articoli 5 e 6 del citato testo unico e prevedendo il ricorso alla disciplina secondaria;

L’articolo 17 ha ad oggetto i principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 51812019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 92412009 per quanto riguarda talune commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione e le commissioni di conversione valutaria.

Sarà necessario prevedere le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione del medesimo regolamento e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

L’articolo 18 contiene i principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III "Quadro di certificazione della cibersicurezza" del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza».

Il Governo dovrà designare il Ministero dello sviluppo economico quale «autorità competente» ai sensi del comma I dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881 e individuare l'organizzazione e le modalità per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri attribuiti ai sensi dell'articolo 58 e dell'articolo 56 paragrafi 5, lettera a) e 6 del regolamento (UE) 2019/881.

Sarà necessario definire il sistema delle sanzioni applicabili ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2019/881, prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per finalità di ricerca e formazione in materia di certificazione della cibersicurezza; le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori al minimo di 15.000 euro e non devono essere superiori al massimo di 5.000.000 di euro.

L’articolo 19 interessa la normativa sul mercato interno dell’energia elettrica e relativi rischi.

Si segnala in particolare la necessità di stabilire, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 2019/943 , l'irrogazione da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive.

L’articolo 20 pone principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo al prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).

Il Governo è chiamato a designare la COVIP come Autorità competente per le procedure di registrazione e di cancellazione, nonché come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le Autorità competenti degli Stati membri e di comunicazioni con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).

È altresì chiamato ad attribuire alle Autorità designate ai sensi della lettera a) dell’articolo 20 il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dall'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 per le violazioni previste dal paragrafo 2 del medesimo articolo 67 e per le violazioni di ulteriori obblighi previsti dal Regolamento medesimo, nel rispetto dei previsti criteri e dei limiti, nonché delle procedure previste dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle Autorità, avuto riguardo alla ripartizione di competenze secondo i principi indicati nella lettera a).

 

 

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