DL 23/2020 Imprese, credito agevolato, tutela salute, e proroga termini (AC. 2461) - Sintesi articolato.

Governo - Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (AC. 2461)

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020.

Capo I
MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

L’articolo 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese) prevede che la SACE S.p.A., in virtù dell'esperienza maturata con banche e altri intermediari per il rilascio di garanzie sul rischio creditizio delle aziende e sui rischi sistemici, conceda garanzie, in via temporanea fino al 31 dicembre, in favore delle banche, delle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese italiane. La previsione normativa introduce una serie di condizioni per il rilascio della garanzia da parte della SACE S.p.A. La SACE S.p.A. disciplina modalità, procedure e documentazione necessarie per la trattazione delle suddette richieste di finanziamento e rilascio della garanzia.

In conformità alla comunicazione della Commissione sopra menzionata, è disciplinato il processo di reporting in base al quale la SACE S.p.A. riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze sul rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo, sulla base dei rendiconti da questi forniti.

L'efficacia delle disposizioni normative in considerazione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L’articolo 2 (Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese) dispone che SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia.

SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, nella misura del dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il novanta per cento dei medesimi impegni è assunto dallo Stato in conformità con il presente articolo, senza vincolo di solidarietà. La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attività deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni, in nome proprio e per conto dello Stato.

l rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da SACE S.p.A. e dal Ministero dell'economia e delle finanze, è preventivamente autorizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione istituito ai sensi del comma 9-sexies. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.
A decorrere dall'anno 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., come determinate dalla convenzione.

Il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. disciplinano con convenzione, di durata decennale, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e sottoposta alla registrazione della Corte dei conti:

   a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere ai sensi del comma 9-bis;

   b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando non è prevista l'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter;

   c) la gestione, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, delle facoltà previste nella polizza di assicurazione, nonché la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;

   d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo per la quota di pertinenza e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;

   e) le modalità di informazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle deliberazioni dell'organo competente di SACE S.p.A. relative agli impegni da assumere o assunti, alle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle richieste di indennizzo;

   f) la trasmissione periodica e a richiesta di informazioni da parte di SACE S.p.A. al Comitato di cui al comma 9-sexies e al Comitato interministeriale per la programmazione economica, riguardo all'andamento delle operazioni a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del comma 9-bis;

   g) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al comma 9-bis;

   h) le modalità di gestione da parte di SACE S.p.A. del fondo di cui al comma 9-quater e degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche, sulla base delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;

   i) le modalità di trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze dei premi riscossi da SACE S.p.A. per conto di questo ai sensi del comma 9-quater, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., e la determinazione delle suddette commissioni;

   l) l'eventuale definizione di un livello di patrimonializzazione minimo.

   9-sexies.

È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione. Il Comitato è copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è composto da sei membri, oltre i copresidenti. I componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in caso di impedimento, li sostituiscono, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero della difesa e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ciascun componente partecipa alla riunione con diritto di voto. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri enti o istituzioni, pubblici e privati secondo le materie all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato può avvalersi dell'ausilio delle amministrazioni componenti il Comitato e può richiedere pareri all'IVASS su specifiche questioni ed operazioni. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni componenti il Comitato. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, Direzione VI – assicura le funzioni di segreteria del Comitato. La partecipazione al Comitato non dà diritto ad emolumenti. Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il suo funzionamento ci si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali iscritte in bilancio a legislazione vigente.

Il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, esprime il parere di competenza per l'autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE S.p.A., verificata la conformità dell'operazione deliberata da SACE S.p.A. Il decreto del Ministro è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei conti. Il Comitato esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte.

Il comma 5 stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, con concessione del limite speciale di cui all'articolo 7.8 della Convenzione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014, entro i seguenti limiti:

   a) per il settore crocieristico, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni deliberate nel corso dell'anno 2020, escluse quelle di cui alla lettera a) del comma 4 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di tre miliardi di euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 40 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato;

   b) per il settore difesa, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni, esclusivamente con controparte sovrana, deliberate nel corso dell'anno 2020 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di cinque miliardi euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 29 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE S.p.A., previo parere dell'IVASS – espresso entro 15 giorni dalla richiesta – limitatamente alla congruità del premio riconosciuto allo Stato, nel principio della condivisione dei rischi e tenuto conto dei necessari accantonamenti prudenziali alla luce del nuovo scenario di rischiosità sistemica e di una maggiore concentrazione, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, vigente alla data del 6 aprile 2020.
Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, a società a totale partecipazione pubblica un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza (comma 10).

L’articolo 3 (SACE S.p.A.) prevede modalità di accordo, condivisione e informazione tra lo Stato e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. sulle modalità di esercizio dei diritti dell'azionista da parte di quest'ultima e stabilisce rapporti diretti tra lo Stato e la SACE S.p.A., volti ad agevolare il funzionamento delle misure introdotte dal decreto-legge.

Capo II
MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

L’articolo 4 (Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato) assicura la continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari nella situazione di emergenza epidemiologica, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall'ordinamento.

L’articolo 5 (Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) posticipa al 1 settembre 2021, l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

L’articolo 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale) prevede la sospensione degli obblighi previsti dal codice civile in materia di perdita del capitale sociale. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

L’articolo 7 (Disposizioni temporanee sui princìpi di redazione del bilancio) dispone che nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il comma 2 prevede altresì l'estensione della regola di cui al comma 1 anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati. Resta, naturalmente, ferma la previsione di cui all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha prorogato di sessanta giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

L’articolo 8 (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società) dispone che ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codice civile. La ratio degli articoli 2467 e 2497-quinquies, infatti, è quella di sanzionare indirettamente i fenomeni di cosiddetta sottocapitalizzazione nominale, cioè le situazioni in cui la società dispone sicuramente dei mezzi per l'esercizio dell'impresa ma questi sono in minima parte imputati a capitale, perché risultano per lo più concessi sotto forma di finanziamento.

L’articolo 9 (Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione) prevede una serie di interventi sulle procedure di concordato preventivo o sugli accordi di ristrutturazione, consistenti, in sintesi:

   1) nella proroga dei termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che avessero già conseguito favorevolmente l'omologazione da parte del tribunale all'insorgere dell'emergenza epidemiologica;

   2) in relazione ai procedimenti di omologazione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, nella possibilità per il debitore di ottenere dal tribunale un nuovo termine per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione;

   3) in relazione ai procedimenti di omologazione dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, nella possibilità per il debitore di optare per una soluzione più semplice, consistente nella modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo;

   4) nell'introduzione di un nuovo termine sino a novanta giorni di cui si può avvalere il debitore cui sia stato concesso, alternativamente, il termine ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetto «preconcordato» o «concordato in bianco») o il termine ai sensi dell'articolo 182-bis, settimo comma, del medesimo regio decreto.

L’articolo 10 (Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza) dispone che tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili. Risulta indispensabile, per un periodo di tempo limitato, sottrarre le imprese ai procedimenti finalizzati all'apertura del fallimento e di procedure parimenti fondate sullo stato di insolvenza.

L’articolo 11 (Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito) dispone per tutto il territorio nazionale la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o che iniziano a decorrere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva. Inoltre, le nuove disposizioni chiariscono il campo di applicazione della sospensione, con specifico riferimento agli assegni bancari e postali, a beneficio di tutti i soggetti coinvolti nell'utilizzo e nella gestione di tali titoli di credito (banche, Poste, pubblici ufficiali incaricati di levare il protesto, traenti e beneficiari degli assegni).

L’articolo 12 (Fondo solidarietà mutui «prima casa», cd. «Fondo Gasparrini) chiarisce che rientrano nella nozione di lavoratori autonomi (e quindi che hanno accesso al Fondo di solidarietà mutui prima casa, cosiddetto Fondo Gasparrini), anche le ditte individuali e gli artigiani. Si prevede, inoltre, che i benefìci del predetto Fondo siano concessi, per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.

L’articolo 13 (Fondo centrale di garanzia PMI) è diretto a rafforzare le misure di sostegno all’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, previste dall’articolo 49 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, tutte incardinate sullo strumento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

In particolare, la norma prevede al comma 1: la gratuità della garanzia; l’innalzamento a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantito per impresa; la possibilità di rilasciare la garanzia su operazioni di rinegoziazione a condizione che sia prevista la concessione di credito aggiuntivo alle imprese; l’allungamento della garanzia per i finanziamenti che beneficino della sospensione del pagamento delle rate accordata dalla banca finanziatrice; l’eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite dal Fondo; la possibilità di cumulo tra garanzia del Fondo e altre garanzie acquisite su finanziamenti a lungo termine concessi a imprese operanti nel settore turistico-alberghiero; l’innalzamento della garanzia su portafogli di finanziamenti concessi a imprese danneggiate dall’emergenza del COVID-19; l’accesso senza valutazione per i finanziamenti di importo fino a 25.000 euro concessi a piccole imprese e a persone fisiche che esercitano arti e professioni la cui attività sia stata colpita dall’emergenza del COVID-19.

Per tali misure, la norma prolunga il periodo di attuazione dai nove mesi inizialmente previsti dall’articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020 fino al 31 dicembre 2020.

Si segnala anche il comma 3 anticipa al 10 aprile 2020 la limitazione dell’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

L’articolo 14 (Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti) prevede l’ampliamento, fino al 31 dicembre 2020, dell’operatività del Fondo di garanzia per l’impiantistica sportiva, precisando che tale Fondo può prestare garanzia anche sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.

Il comma 2 prevede la costituzione di un comparto del Fondo speciale di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. Tale comparto è destinato alla concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti delle operazioni di liquidità secondo criteri di gestione stabiliti dal Comitato di gestione dei Fondi speciali.

Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

L’articolo 15 (Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133) sostituisce l'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, relativo alla disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.

Nello specifico si estende l’ambito di applicazione della disciplina transitoria e, quindi, dell’obbligo di notifica, anche ai settori di cui alle ulteriori lettere del regolamento (UE) 2019/452, ossia:

  • sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l’energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare;
  • accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni;
  • libertà e pluralismo dei media.

Viene chiarito inoltre che tra i settori oggetto di intervento è annoverato quello finanziario, nel quale si intendono compresi il settore creditizio e quello assicurativo.

Inoltre, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si introduce, al nuovo comma 3-bis dell’articolo 4-bis del decreto-legge n. 105 del 2019, una disposizione transitoria, vigente fino al 31 dicembre 2020, ai sensi della quale l’ambito applicativo dell’obbligo di notifica è esteso a tutte le operazioni descritte nei commi 2 e 5 dell’articolo 2 del decreto legge n. 21 del 2012, e riguardanti i settori di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 (energia, trasporti e comunicazioni) e dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/452.

Infine si chiarisce che le disposizioni in esame hanno vigenza fino al 31 dicembre 2020 e si applicano nei confronti di delibere, atti od operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. Restano validi, anche successivamente al termine in questione, gli atti e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione delle disposizioni del presente comma, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi atti e provvedimenti successivamente al decorso del predetto termine.

L’articolo 16 (Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56) modifica alcuni articoli del decreto-legge n. 21 del 2012 al fine di prevedere la possibilità di intervenire d'ufficio su operazioni non notificate e di esercitare eventualmente i poteri speciali. In tali casi, disciplinati alle lettere a), c) e d) del comma 1 del presente articolo, si prevede che i termini procedimentali decorrano dall'accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.

Infine, al fine di raccogliere dati e informazioni utili per le valutazioni di competenza, si conferisce

al gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 il potere di richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti. Per la stessa finalità la Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca, per instaurare forme di collaborazione stabile e rafforzare gli strumenti di indagine a disposizione, per assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni in materia di esercizio dei poteri speciali.

L’articolo 17 (Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) modifica il comma 2-bis dell’ articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), andando a sopprimere le parole «ad elevato valore corrente di mercato e» , ciò al fine di consentire alla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quelle indicate nel comma 2 del medesimo articolo 120 anche con riguardo a società che non presentino un'elevata capitalizzazione di mercato, qualora ricorrano le esigenze di tutela espressamente indicate nella norma.

Inoltre la lettera b) del comma 1, conferisce alla Consob il potere di prevedere, per periodi di tempo limitato e per esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, in aggiunta alle soglie già indicate nel comma 4-bis, una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso.

Capo IV
MISURE FISCALI E CONTABILI

L’articolo 18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi) dispone per alcuni soggetti, individuati nei commi dello stesso articolo, la sospensione dei versamenti tributari e contributivi. I beneficiari della sospensione sono individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

L’articolo 19 (Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari) prevede in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e alle ritenute d'acconto sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della predetta agevolazione, provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino al massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
L’ articolo 20 (Metodo previsionale acconti giugno) stabilisce, solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell'importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP, entro il margine del 20 per cento.

In questo si intende agevolare i contribuenti che, a causa degli effetti della crisi sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, potrebbero registrare una diminuzione dell'imponibile fiscale ai fini dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, consentendo la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo previsionale anziché il metodo storico.

L’articolo 21 (Rimessione in termini per i versamenti) consente di considerare tempestivi i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza al 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

L’articolo 22 (Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020) al comma 1 differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Il comma 2 dispone che non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

L’articolo 23 (Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020) proroga la validità dei certificati in materia di appalti, previsti dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi dall'Agenzia delle entrate, fino al 30 giugno 2020.

L’articolo 24 (Termini agevolazioni prima casa) prevede che, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, i termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, siano sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

L’articolo 25 (Assistenza fiscale a distanza) prevede che i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, con riferimento al periodo d'imposta 2019. Le suddette modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS.

L’articolo 26 (Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche) prevede che il pagamento dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno possa essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, senza applicazione di interessi e sanzioni, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta da versare emessa nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro.

Se invece, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel secondo trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare resta inferiore a 250 euro, il versamento dell'imposta relativa al primo e al secondo trimestre dell'anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell'anno di riferimento.

L’articolo 27 (Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole) equipara ai fini dell'IVA la cessione di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole alla loro distruzione ed esclude la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.

L’articolo 28 (Modifiche all'articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019) apporta modifiche all'articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019 in materia di utili distribuiti a società semplici. In particolare, le modifiche sono volte a:

  • comprendere nell'ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal Testo unico delle imposta sui redditi;
  • chiarire le modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società;
  • disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice;
  • disciplinare un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022. A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018.

L’articolo 29 (Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori), prevede che gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato, siano tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi. La proroga del termine di cui all'articolo 73, comma 1, si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori.

L’articolo 30 (Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro), prevede che il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trovi applicazione anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto on il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.

L’articolo 31 (Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli), prevede che le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli siano incrementate di otto milioni di euro, per l'anno 2020, al fine di consentire l’incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall'emergenza sanitaria Covid19. I dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che provengono dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse.

L’articolo 32 (Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19), prevede che far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione della specifica funzione assistenziale prestata per la cura dei pazienti affetti da COVID-19, parametrata ai maggiori costi sostenuti dalle menzionate strutture; ciò in quanto si tratta di strutture che, nell'attuale stato emergenziale, partecipano direttamente alla gestione della rete assistenziale e che, allo scopo hanno allestito reparti destinati all'urgenza e hanno in carico pazienti affetti da COVID 19.

L’articolo 33 (Proroga organi e rendiconti), prevede che il rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo per gli enti e organismi pubblici, siano ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Inoltre, limitatamente all'anno 2020, i rendiconti suppletivi sono presentati entro il termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

L’articolo 34 (Divieto di cumulo pensioni e redditi), intende chiarire che i professionisti di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ai fini della fruizione dell'indennità prevista dal medesimo articolo, devono intendersi iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, e non titolari di trattamento pensionistico diretto.

L’articolo 35 (Pin Inps) consente all’INPS di rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata, mediante acquisizione telematica degli elementi necessari all’identificazione del richiedente, posticipando al termine dell’attuale stato emergenziale la verifica con riconoscimento diretto, ovvero con riconoscimento facciale da remoto.

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

L’articolo 36 (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare) impone lo spostamento del termine, fissato al 15 aprile dall’articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in corso di conversione AS 1766, concernente il rinvio d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto, per i procedimenti indicati al comma 2 del richiamato articolo 83, all’11 maggio 2020.

Tale rinvio incide anche sui procedimenti innanzi alle commissioni tributarie e agli organi della magistratura militare per effetto del richiamo di cui al comma 21 dell’articolo 83.

La previsione di cui al comma 2 risponde all’esigenza di consentire ai capi degli uffici di adottare misure per la trattazione dei procedimenti nei quali i termini massimi di custodia cautelare vengano a scadenza nei sei mesi successivi all’11 maggio, indipendentemente dalla richiesta che ne faccia l’imputato in custodia cautelare.

Per il processo amministrativo, il comma 3 proroga la sospensione dei termini per un ulteriore brevissimo periodo, che va dal 16 aprile al 3 maggio compresi, ma con esclusivo riferimento ai termini stabiliti per la notificazione dei ricorsi (di primo e di secondo grado; introduttivo, in appello, incidentale, per motivi aggiunti, eccetera), sempre con l’eccezione di quelli relativi al procedimento cautelare (il ricorso in appello avverso un’ordinanza cautelare, oltre al procedimento ante causam), al fine di agevolare il graduale, ma immediato, ritorno alla trattazione dei processi amministrativi, sebbene in forma esclusivamente scritta.

Infine, il comma 4 prevede che la proroga dei termini di cui al comma 1, primo periodo, trovi applicazione anche con riferimento alle funzioni e alle attività della Corte dei conti di cui all’articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché il conseguente spostamento al 12 maggio 2020 del termine iniziale previsto dal comma 5 del medesimo articolo 85.

L’articolo 37 (Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza), proroga dal 15 aprile al 15 maggio 2020 il termine previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 103 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Sono sospesi fino al 15 maggio tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, nonché i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli relativi al personale in regime di diritto pubblico, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

L’articolo 38 (Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata) anticipa ope legis gli effetti economici relativi all’accordo collettivo nazionale 2016-2018 previsti per la medicina convenzionata dall’atto di indirizzo approvato dal Comitato di settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome e parere positivo del Governo, con particolare riferimento al totale incrementale previsto per il 2018 (commi 1 e 6).

Per effetto delle disposizioni in parola, pertanto, si prevede che ai predetti medici venga riconosciuta la differenza tra gli incrementi contrattuali già riconosciuti e garantiti per effetto degli accordi collettivi nazionali vigenti e il totale incrementale previsto per il 2018 dall’atto di indirizzo citato, con le decorrenze chiarite nella nota del presidente del Comitato di settore prot. n. 33/COMITATOREG-SAN del 27 febbraio 2020.

Il comma 2 prevede altresì che gli effetti della norma cessano se entro sei mesi dalla fine dell’emergenza l’accordo collettivo nazionale relativo alla medicina generale e alla pediatria di libera scelta, per la parte normativa, non viene concluso secondo le procedure ordinarie, rinegoziando gli istituti previsti in fase d’emergenza.

Il comma 3 specifica che tali misure economiche vengono adottate anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici di medicina generale (telefonica, SMS, sistemi di messaggistica, sistemi di videocontatto e videoconsulto) per tutta la giornata, anche con l’ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.

Il comma 4 attribuisce ai medici l’onere di dotarsi di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli ospedali.

Il comma 5 prevede che le regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l’acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente ove necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 7).

L’articolo 39 (Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche) risponde all’esigenza di semplificare e velocizzare le procedure amministrative a carico delle strutture sanitarie propedeutiche allo svolgimento di nuove pratiche mediche con attrezzature radiologiche, per la durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19, dichiarata con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020. Tali pratiche comportano la necessità, al fine di ridurre le possibilità di diffusione del virus, di un uso estensivo di apparati radiografici mobili direttamente al letto del paziente affetto da COVID-19, o presso il suo domicilio se non ricoverato in ospedale, ma anche la realizzazione di aree di radiologia presso le nuove strutture, o riassetto delle esistenti, che siano dotate di apparati di tomografia computerizzata (TC), comunque indispensabili.

Al fine di evitare ambiguità interpretative, nella proposta sono espressamente richiamate le modalità di gestione tecnico amministrativa delle apparecchiature radiologiche mobili impiegate nelle strutture ospedaliere e nella radiologia domiciliare, già consentite dal vigente sistema regolatorio (benestare dell’esperto qualificato e prove di prima verifica). Il regime temporaneamente introdotto prevede che chiunque intenda intraprendere una pratica, comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti ne dà comunicazione di avvio di attività al posto della comunicazione preventiva ex articolo 22 del decreto legislativo n. 230 del 1995 che avrebbe comportato un fermo nell’attivazione di trenta giorni, e consente di non derogare dal fornire evidenza agli organi della pubblica amministrazione dello svolgimento delle attività in oggetto, garantendo la protezione dei lavoratori, della popolazione e, visto il richiamo al decreto legislativo n. 187 del 2000, del paziente, in quanto detta comunicazione è corredata del benestare dell’esperto qualificato, comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui all’articolo 61, comma 2, e dell’esito della prima verifica di cui all’articolo 79, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), del medesimo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Più in dettaglio, l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, già prevede che le regioni possano attivare le aree e strutture di emergenza in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, e disposizioni di simile tenore sono presenti al comma 2 in deroga alle norme edilizie.

Non sono presenti tuttavia clausole di semplificazione riguardo i processi autorizzativi definiti nella norma statale (decreto legislativo n. 230 del 1995) per le nuove pratiche con attrezzature medico-radiologiche che saranno condotte presso le strutture sanitarie interessate all’emergenza, comprese le aree di cui all’articolo 4 comma 1 del predetto decreto-legge n. 18 del 2020.

Il comma 1 dell’articolo qui proposto introduce quindi, per tutte le nuove pratiche nell’ambito dell’emergenza, una procedura di autorizzazione semplificata che prevede una comunicazione agli organi competenti di avvio dell’attività (e non di comunicazione preventiva), fermo restando il rispetto delle disposizioni sostanziali del decreto legislativo n. 230 del 1995 in materia di tutela dei lavoratori e del pubblico, che si sostanzia nell’obbligo di corredare detta comunicazione con le specifiche valutazioni e indicazioni di radioprotezione dell’esperto qualificato.

Il comma 2 stabilisce invece che l’utilizzo e il movimento all’interno delle strutture (comprese le nuove aree di emergenza) di attrezzature mobili nell’ambito di pratiche per le quali la comunicazione preventiva ex articolo 22 del decreto legislativo n. 230 del 1995 sia già stata fatta, non è soggetto a nuova comunicazione, neanche in termini di variazione, agli organi competenti, ma solo al benestare dell’esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti.

Il comma 3 conferma la piena validità delle disposizioni del decreto legislativo 187 del 2000 sulla protezione del paziente dalle esposizioni a fini medici delle radiazioni ionizzanti.

Il comma 4, infine, limita la validità dei primi due commi alla durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti dal COVID-19, dichiarata con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

L’articolo 40 (Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica da COVID) è volto a semplificare l’articolo 17 del decreto-legge n. 18 del 2020 muove dall’esigenza di meglio definire l’ambito di applicazione della norma, con specifico ed esclusivo riferimento al settore dei medicinali – di diretta competenza dell’AIFA – escludendo dalla portata normativa il settore dei dispositivi medici. Le modifiche sono, altresì, finalizzate a disciplinare il cosiddetto programma di uso terapeutico, quale impiego di medicinali nell’ambito dell’uso compassionevole in più pazienti, mantenendo invece, disciplinato dal regime ordinario già vigente, l’uso terapeutico nominale per singolo paziente. Si è poi ritenuto di dover intervenire per meglio esplicitare gli ambiti di interesse, citando espressamente le tipologie di studi farmacologici coinvolti: studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV; studi osservazionali sui farmaci; e programmi di uso terapeutico compassionevole. Viene inoltre chiarita la modalità di gestione degli studi di fase I. Da ultimo è stato previsto che le menzionate sperimentazioni, ove siano senza fine di lucro, rientrino nelle coperture delle polizze assicurative già in essere nelle strutture sanitarie coinvolte nella sperimentazione. La previsione è in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 536 del 2014, che, al considerando 81, prevede che gli Stati membri adottino apposite misure per incentivare le sperimentazioni cliniche condotte da promotori non commerciali.

L’articolo 41 (Disposizioni in materia di lavoro), estende i trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020. Dispone, inoltre, che le domande di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga siano esenti da imposta di bollo.

L’articolo 42 (Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) è finalizzato a rendere nuovamente operativa l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). È noto, infatti, che l’AGENAS, quale principale organismo di raccordo fra l’amministrazione centrale e le regioni in ambito sanitario, riscontra la vacanza della copertura di due organi: il presidente e il direttore generale. Pertanto, per le ragioni legate all’emergenza, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia nominato un commissario straordinario per l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, attribuiti dallo statuto dell’Agenzia al presidente, al direttore generale e al consiglio di amministrazione, che decadono automaticamente con l’insediamento del commissario. La scelta avverrà tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il mandato del commissario cessa con la conclusione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020. Il commissario si occuperà di collaborare all’azione di potenziamento della rete delle strutture ospedaliere e territoriali, monitorando le iniziative regionali e fornendo il relativo supporto tecnico operativo in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile alle regioni, sempre in raccordo con l’attività del commissario straordinario di cui all’articolo 122, comma 2. Sarà compito del commissario verificare l’andamento dei piani adottati in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020 che prevedono l’incremento della dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio nelle strutture pubbliche e private accreditate. In tale contesto è necessario assicurare oltre che il supporto tecnico operativo, anche quello giuridico-amministrativo alle regioni, per superare le eventuali criticità riscontrate e garantire, nella fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettività della tutela del diritto alla salute. Il commissario verificherà l’attuazione tempestiva delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, con particolare riferimento agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nonché alle disposizioni di cui al decreto legge 9 marzo 2020, n. 14.

Il commissario, altresì, si occuperà del coordinamento delle stesse attività regionali poste in essere in conseguenza di ogni iniziativa utile assunta dal Ministro della salute per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. La disposizione precisa che restano in ogni caso fermi i poteri di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020, al fine di evitare sovrapposizioni e conflitti di competenza.

L’articolo 43 (Disposizioni finanziarie), contiene disposizioni finanziarie.

L’articolo 44 (Entrata in vigore), disciplina l’entrata in vigore del decreto.

 

 

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