DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2019, N. 104 RIORDINO MINISTERI

DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 2019, N. 104, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 222 DEL 21 SETTEMBRE 2019.

Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

A cura del Dott. Rocco Orefice

Il testo seguente riporta, in sintesi, le modifiche apportate e approvate dal Senato della Repubblica il 6 novembre 2019.

Al comma 2 dell’articolo 1 si prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, la soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

I posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti al Ministero per i beni e le attività culturali. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali sono altresì istituiti i posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale nonché ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e archivi.

Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 3.592.500 euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali è rideterminata nel numero massimo di ventisette posizioni di livello generale e di centonovantadue posizioni di livello non generale.

Sono stati aggiunti il comma 3-bis e il comma 3-ter:

Al 3-bis si prevede un incremento complessivo di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, della dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all’articolo 4, comma 5, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, al fine di procedere a un potenziamento delle relative attività.

Al 3-ter è stabilito che all’onere derivante dal comma 3-bis, pari a 692.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

Aggiunto l’articolo 1-bis Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di accoglienza e assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali.

Nello specifico il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all’area II, di cui 100 unità appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unità appartenenti alla posizione economica F1, individuate mediante apposita procedura selettiva. Ciò al fine di assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione e nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019.

Sarà adottato un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo scopo di disciplinare la procedura selettiva di cui al comma 1 e individuare l’inquadramento delle unità di personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019,n. 76

Per tali finalità è autorizzata la spesa di euro 2.623.798 per l’anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall’anno 2021. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 145.000 per l’anno 2020, per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Aggiunto l’articolo 1-ter Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura.

Per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura, nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verificata l’impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, è autorizzato ad avvalersi della società Ales Spa, alla quale è assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro nell’anno 2019, a 330.000 euro nell’anno 2020 e a 245.000 euro nell’anno 2021.

Aggiunto l’articolo 1-quater Commissario per le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino.

L’articolo modifica l’articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in particolare sopprimendo al comma 1, lettera d), le parole: «Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi. »

Sono poi inseriti dopo il comma 1, il comma 1-bis e 1-ter:

«1-bis. La carica di commissario di cui al comma 1 non è compatibile con rapporti di lavoro dipendente. Al commissario è riconosciuto un compenso, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in misura non superiore ai limiti di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I relativi oneri gravano sulla contabilità speciale intestata al commissario medesimo.

1-ter. Il commissario riferisce, con cadenza almeno bimestrale, alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019, circa lo stato di avanzamento degli interventi programmati ».

All’articolo 2 comma 5 è prevista ora l’abrogazione del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12 e degli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma, e 57, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Al comma 9 dell’articolo 2 si interviene modificando l’articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164:

al comma 2, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

« l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione ai bandi europei ed internazionali ».

Ancora all’articolo 2 comma 10 sono aggiunti i commi da 10-bis a 10-septies:

10-bis. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «delle attività produttive», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione internazionale »;

b) agli articoli 2 e 3, le parole: « del commercio con l’estero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

10-ter. All’articolo 18-quater, commi 3 e 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « Ministro dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

10-quater. All’articolo 46, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: « Ministero delle attività produttive » sono sostituite dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

10-quinquies. All’articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n. 84, le parole: « Ministero del commercio con l’estero » e « Ministro del commercio con l’estero », ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale » e « Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

10-sexies. All’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: « Ministro dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

10-septies. Le gestioni fuori bilancio, aventi le caratteristiche dei fondi di rotazione, del Ministero dello sviluppo economico relative al fondo rotativo per opera- zioni di venture capital di cui all’articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Aggiungo il comma 11-bis all’articolo 2 che modifica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143:

a) le parole: « Ministro del commercio con l’estero » e « Ministero del commercio con l’estero », ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale» e «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale »;

b) le parole: «dello sviluppo economico », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

13. Restano in ogni caso salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico attribuite dalla legge 1° luglio 1970, n. 518.

Aggiunto il comma 13 che fa salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico attribuite dalla legge 1° luglio 1970, n. 518.

Il comma 13-bis modifica l’articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304. In particolare, le parole: « del commercio con l’estero», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».

All’articolo 3 (Rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate), comma 3, si prevede ora che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di euro 6.500.000 per l’anno 2019, di euro 4.500.000 per l’anno 2020, di euro 3.300.000 per l’anno 2021 e di euro 3.800.000 per l’anno 2022.

Aggiunto l’articolo 3-bis Incremento del fondo di cui all’articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132:

Per le finalità di cui all’articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il fondo ivi previsto è incrementato di 60.500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020.

Aggiunto l’articolo 3-ter per la sostituzione delle tabelle B e C allegate al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:

La tabella B allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella B di cui all’allegato 1 annesso al presente decreto.

La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella C di cui all’allegato 2 annesso al presente decreto.

All’articolo 4 (Istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), è modificato il comma 5:

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, fino al 31 luglio 2020, a procedere, anche con riferimento ai compiti e alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, alla riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, mediante uno o più regolamenti adottati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri.

Infine, è aggiunto il comma 6-bis il quale modifica l’articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilità degli enti proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l’Agenzia promuove e assicura la vigilanza, nelle forme e secondo le modalità indicate nei commi da 3 a 5, sulle condizioni di sicurezza del sistema ferro- viario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali »;

b) al comma 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo, gli enti proprietari e i gestori delle infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a garantire al personale autorizzato dell’Agenzia l’accesso incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e operative, nonché a tutta la documentazione pertinente».

 

 

 

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