25 novembre 2019 AC 2267 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 2019, N. 111, RECANTE MISURE URGENTI PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA DIRETTIVA 2008/50/CE SULLA QUALITÀ DELL’ARIA E PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL’ARTICOLO 48, COMMI 11 E 13, DEL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189, CONVERTITO, CON MODIFICA-ZIONI, DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 2016, N. 229. A cura del Dottor Rocco Orefice

Testo approvato dal Senato della Repubblica il 21 novembre 2019 con le seguenti modificazioni:

 

All’articolo 1: al comma 1: sono premesse le seguenti parole:

« In coordinamento con il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico, »; le parole: « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « novanta giorni »;

Le parole da: « assicurare » fino a: « e sono identificate » sono sostituite dalle seguenti: « assicurare la corretta e piena attuazione della normativa europea e nazionale in materia di contrasto al cambiamento climatico e della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e sono identificate »;

Dopo il comma 2 è aggiunto il « 2-bis: È istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il tavolo permanente interministeriale sull’emergenza climatica, composto da un rappresentante del Ministero medesimo e di ciascuno dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di monitorare, e adeguare ai risultati, le azioni del Programma strategico nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:

Art. 1-bis. – (Coordinamento delle politiche pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile) – 1. Al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

Art. 1-ter. – (Campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole) – 1. Al fine di avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali, e in parti-colare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e adatta-mento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare uno specifico fondo denominato “Programma #iosonoAmbiente” con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell’ambito delle tematiche individuate dall’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sull’insegnamento dell’educazione civica. 3. Nell’ambito delle attività di cui al comma 2, le scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, a università statali e non statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi universitari ed interuniversitari, presentano al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca proprie proposte progettuali coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa, da finanziare con il fondo di cui al comma 1. 4.

All’articolo 3: il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dai comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria »;

Al comma 4 dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Al rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali di cui al primo periodo si provvede secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le autorità competenti di cui al primo periodo, quando non ritengono necessario il rimboschimento per prevenire il rischio idrogeologico, devono darne motivatamente conto negli atti di affidamento, che, agli effetti di quanto previsto dall’articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono pubblicati, entro trenta giorni dalla loro adozione, nella sezione “Amministrazione trasparente” del rispettivo sito internet »;

Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: « 4-bis. Le autorità competenti di cui al comma 4, tra i criteri per la programmazione degli interventi di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, tengono conto principalmente delle aree che hanno subìto notevoli danni da eventi climatici eccezionali.

4-ter. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 4-quater.

4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da elevata criticità idraulica, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo ».

Dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. – (Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne) – 1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con dotazione pari ad 1 milione di euro per l’anno 2020 e a 2 milioni di euro per l’anno 2021.

Art. 4-ter. – (Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell’aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani) – 1. Al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria, nonché di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all’efficientamento energetico, all’economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA).

Nell’ambito delle suddette zone possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le finalità di cui all’articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell’area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente comma, pena la revoca dei benefìci concessi, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento e che le attività oggetto di sostegno siano coerenti con le finalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 4-quater. – (Programma Italia verde) – 1. Al fine di favorire e accelerare progetti, iniziative e attività di gestione sostenibile delle città italiane e di diffondere le buone prassi, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita verde e i relativi investimenti, nonché il miglioramento della qualità dell’aria e della salute pubblica, ai fini dell’adesione ai programmi europei “Capitale europea verde” e “Foglia verde”, il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di “Capitale verde d’Italia” ad una città italiana, capoluogo di provincia, sulla base di un’apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il titolo di “Capitale verde d’Italia” è conferito, in via sperimentale, a tre diverse città italiane, una per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Ai fini di cui al comma 1, le città capoluogo di provincia possono presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un dossier di candidatura che raccoglie progetti cantierabili volti a incrementare la sostenibilità delle attività urbane, migliorare la qualità dell’aria e della salute pubblica, promuovere la mobilità sostenibile e l’economia circolare, con l’obiettivo di favorire la transizione ecologica. 3. I progetti contenuti nel dossier di candidatura della città pro-clamata “Capitale verde d’Italia” sono finanziati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nell’anno del conferimento del titolo, nel limite di 3 milioni di euro.

4. Il titolo di “Capitale verde d’Italia” nell’anno del conferimento rappresenta requisito premiale in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilità ambientale avviati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 4-quinquies. – (Programma sperimentale Mangiaplastica) – 1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato “Programma sperimentale Mangiaplastica”, con una dotazione pari a euro 2 milioni per l’anno 2019, euro 7 milioni per l’anno 2020, euro 7 milioni per l’anno 2021, euro 5 milioni per l’anno 2022, euro 4 milioni per l’anno 2023 ed euro 2 milioni per l’anno 2024, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori.

2. A valere sulla dotazione del Programma sperimentale di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare progetti finalizzati all’acquisto di eco-compattatori, ai fini dell’ottenimento di un contributo corrisposto sino ad esaurimento delle predette risorse e nel limite di uno per comune ovvero di uno ogni 100.000 abitanti.

Dopo l’articolo 5 sono inseriti i seguenti:

Art. 5-bis. – (Attività di supporto dell’Unità Tecnica-Amministrativa) – 1. All’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.

Art. 5-ter. – (Programma sperimentale “Caschi verdi per l’ambiente”) – 1. È istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il programma sperimentale “Caschi verdi per l’ambiente” con lo scopo di realizzare, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle riserve di cui al programma “L’uomo e la biosfera” – MAB dell’Unesco, e di contrastare gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici. A tali fini è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

All’articolo 6: al comma 1, le parole: « e associati » sono sostituite dalle seguenti: « nonché delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, » e le parole: « e i concessionari di servizi pubblici » sono sostituite dalle seguenti: «i concessionari di servizi pubblici nonché i fornitori che svolgono servizi di pubblica utilità».

All’articolo 7: al comma 1, le parole: « di media struttura » sono sostituite dalle seguenti: « di media e grande struttura », le parole: « lettere d) ed e) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere d), e) ed f) », dopo le parole: « sfusi o alla spina, » sono inserite le seguenti: « o per l’apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi » e le parole: « non sia monouso » sono sostituite dalle seguenti: « sia riutilizzabile e rispetti la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti»;

Dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Ai clienti è consentito utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. L’esercente può rifiutare l’uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei».

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