Infrastruttura ferroviaria, sentenza della Corte di Giustizia Ue.

Infrastruttura ferroviaria, sentenza della Corte di Giustizia Ue

La Corte di Giustizia Ue, giovedì 19.12.2019 ha esaminato la Sentenza C-385/18 su Aiuto concesso al gestore dell’infrastruttura ferroviaria locale in difficoltà finanziarie.

La Corte (Seconda Sezione) ha dichiarato:

  1. L’articolo 107 TFUE deve essere interpretato nel senso che, fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio sarà tenuto ad effettuare, tanto lo stanziamento di una somma di denaro in favore di un’impresa pubblica che versa in gravi difficoltà finanziarie, quanto il trasferimento dell’intera partecipazione detenuta da uno Stato membro nel capitale di detta impresa a un’altra impresa pubblica, senza alcun corrispettivo, ma in cambio dell’obbligo per quest’ultima di rimuovere lo squilibrio patrimoniale della prima impresa, possono essere qualificati come «aiuti di Stato» ai sensi di tale articolo 107 TFUE.
  2. Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui misure, quali lo stanziamento di una somma di denaro in favore di un’impresa pubblica che versa in gravi difficoltà finanziarie o il trasferimento dell’intera partecipazione detenuta da uno Stato membro nel capitale di detta impresa a un’altra impresa pubblica, senza alcun corrispettivo, ma in cambio dell’obbligo per quest’ultima di rimuovere lo squilibrio patrimoniale della prima, siano qualificate come «aiuti di Stato» ai sensi dell’articolo 107 TFUE, spetta al giudice del rinvio trarre tutte le conseguenze derivanti dal fatto che tali aiuti non sono stati notificati alla Commissione europea, in violazione del disposto dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, e devono pertanto essere considerati illegittimi. Per la sentenza qui

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221797&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=8973428

Contenuto pubblico