Decisione di esecuzione (UE) 2020/ 1025 della Commissione, del 13 luglio 2020, relativa all’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio al trasporto ferroviario di merci in Slovenia [notificata con il numero C (2020) 4540].
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1025 della Commissione, del 13 luglio 2020, relativa all’applicabilità dell’articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio al trasporto ferroviario di merci in Slovenia [notificata con il numero C(2020) 4540]
Sulla GU UE del 15.07.2020 è stata pubblicata tale Decisione, che è visibile qui https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.226.01.0005.01.ITA&toc=OJ:L:2020:226:TOC
Dalla quale si segnala quanto segue:
Analisi del mercato
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Per quanto riguarda la valutazione della questione se l’attività sia esposta direttamente alla concorrenza, secondo l’AVK attualmente sono in vigore 6 licenze rilasciate per il trasporto ferroviario di merci in Slovenia. Oltre al richiedente, gli altri concorrenti comprendono in particolare Rail Cargo Carrier (controllata del gruppo ferroviario austriaco ÖBB) e Adria Transport (controllata di Luka Koper e della società ferroviaria austriaca GKB). In base alle informazioni disponibili fornite dall’organismo di regolamentazione sloveno AKOS, le quote di mercato del richiedente e dei suoi principali concorrenti sul mercato erano le seguenti:
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Nella sua posizione l’AVK è del parere che tutte le imprese di trasporto ferroviario di merci abbiano accesso all’infrastruttura ferroviaria pubblica in Slovenia a condizioni eque, non discriminatorie e trasparenti per la prestazione di tutti i tipi di servizi di trasporto di merci. Attualmente tre imprese forniscono servizi sul mercato del trasporto ferroviario di merci e quattro nuovi operatori stanno entrando nel mercato. Le imprese godono di un accesso equo alle tracce ferroviarie. Non risulta si siano verificati problemi ingiustificati in merito all’ottenimento di licenze o certificati di sicurezza, all’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria pubblica o alla fissazione dei diritti di utenza. |
(29) |
L’AVK sostiene che, sebbene la quota di mercato del richiedente resti elevata, i suoi due concorrenti hanno gradualmente aumentato le rispettive quote (da 0 % nel 2008 a 4,68 % nel 2009 e 8,27 % nel 2018 per Rail Cargo Carrier, e da 0 % nel 2008 a 2,27 % nel 2009 e 6,52 % nel 2018 nel caso di Adria Transport). L’AVK aggiunge che Rail Cargo Carrier e Adria Transport si concentrano sul trasporto di merci da e verso il porto di Capodistria, mentre il richiedente copre l’intero mercato. La crescita limitata dei concorrenti del richiedente può essere dovuta anche a risorse limitate e a problemi nell’assunzione di personale. Lo sviluppo della concorrenza è ostacolato anche dall’infrastruttura ferroviaria della Slovenia. |
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Nella sua posizione l’AVK conclude che la condizione della libera accessibilità del mercato di fatto e di diritto è soddisfatta e che l’attività del trasporto ferroviario di merci in Slovenia è direttamente esposta alla concorrenza. |
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Il richiedente sottolinea che le quote di mercato sono solo uno degli indicatori nell’analisi della pressione concorrenziale sul mercato rilevante. Dovrebbero essere presi in considerazione anche altri criteri, quali la struttura del mercato interessato, la concorrenza effettiva o potenziale di imprese ubicate all’interno o all’esterno dell’Unione, la posizione di mercato delle imprese interessate nonché il loro potere economico e finanziario. |
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La Commissione riconosce che il mercato sloveno del trasporto ferroviario di merci è considerato liberamente accessibile, in quanto la Slovenia ha attuato e applicato le disposizioni pertinenti della direttiva 2012/34/UE, come disposto dall’articolo 34, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE. |
(33) |
Quando si tratta di analizzare l’esposizione diretta alla concorrenza, la quota di mercato costituisce un elemento importante. Il fatto che, dopo 12 anni dalla liberalizzazione del mercato, il richiedente detenga ancora una quota di mercato dell’85,21 % nel 2018 e che il relativo calo sia stato lento dal 2014 dimostra che la posizione del richiedente sul mercato è estremamente forte. Secondo la posizione dell’AVK è prevedibile che la quota di mercato del richiedente continui a scendere, poiché i clienti tendono a scegliere imprese operanti in diversi paesi. |
(34) |
In base alla sesta relazione sul monitoraggio dello sviluppo del mercato ferroviario (13) elaborata dalla Commissione, nel 2016 la quota di mercato del richiedente era la seconda più alta tra tutti gli operatori storici negli Stati membri in cui la concorrenza era attiva. Tra il 2016 e il 2018 la quota di mercato dei concorrenti è aumentata solo dal 13,04 % al 14,79 %, pertanto la situazione concorrenziale nel mercato sloveno del trasporto ferroviario di merci è rimasta per lo più invariata. |
(35) |
La Commissione rileva inoltre che, sebbene negli ultimi anni la sua quota di mercato sia diminuita, il richiedente ha trasportato una maggiore quantità di merci, dato l’aumento del volume totale del mercato. |
(36) |
Anche adottando la definizione alternativa del mercato geografico, basandosi su ogni singola tratta all’interno del territorio della Slovenia (14), le quote di mercato del richiedente restano comunque estremamente elevate. Secondo le informazioni fornite nella lettera del 16 dicembre 2019 in risposta alla richiesta di fornire le quote di mercato per tratta, il richiedente ha indicato la sua quota di mercato ai diversi valichi di frontiera ferroviari sloveni. Queste quote, per i primi dieci mesi del 2019, variano tra […] % (valico di frontiera di Sežana meja) e […] % (Nova Gorica meja). |
(37) |
Il richiedente e l’ANC slovena AVK ritengono che, poiché la quota di mercato del richiedente in futuro è destinata a diminuire, ciò sia un ulteriore elemento da prendere in considerazione per valutare la situazione concorrenziale del mercato. La Commissione tuttavia deve basare la propria valutazione sulla situazione di mercato esistente e non su previsioni dell’evoluzione delle condizioni del mercato nei prossimi anni. La Commissione ritiene pertanto che la condizione dell’esposizione diretta alla concorrenza del mercato sloveno del trasporto ferroviario di merci non sia soddisfatta. |
(38) |
Ai fini della presente decisione, e fatta salva la normativa in materia di concorrenza, è opportuno stabilire che la direttiva 2014/25/UE dovrebbe continuare ad applicarsi agli appalti destinati a permettere lo svolgimento dell’attività in Slovenia. |
- CONCLUSIONI
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La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto esistente tra settembre 2019 e febbraio 2020, quale risulta dalle informazioni presentate dal richiedente e dall’AVK nonché dalle informazioni pubblicamente disponibili. |