Prima Bozza decreto-legge “APRILE” Nuove misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

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Art. 38 (Disposizioni in materia di lavoratori sportivi)

L'articolo potrebbe subire modifiche

1. Per il mese di aprile 2020, l’indennità di cui all’articolo 22, comma 3, è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 150 milioni di euro per l’anno 2020, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 150 milioni di euro per l’anno 2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.

4. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

5. Il limite di spesa previsto dall’art. 96, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come convertito, è innalzato sino a 120 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell’art. 96, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 70 milioni di euro.

6. All’art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come convertito, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro».

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo si provvede mediante _____.

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