Bozza dl Fondazioni liriche sinfoniche e sostegno per il settore cinema e audiovisivo.
L’articolo 3 reca alcune misure urgenti di semplificazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo.
Il comma 1 dell’emendamento rende più funzionali le modalità con cui i fornitori di servizi di media audiovisivo devono promuovere le opere europee e italiane.
In particolare, le modifiche proposte tengono conto di un intenso lavoro di consultazione con le associazioni di categoria dei produttori audiovisivi e cinematografici, con le emittenti televisive nazionali e con i più importanti fornitori di servizi a richiesta. Molte delle modifiche proposte, fra cui le nuove aliquote relative alle emittenti televisive, sono state suggerite, in accordo fra di loro, dai soggetti sopra indicati.
Il sistema degli obblighi di investimento e programmazione, come configurati nel testo vigente del Titolo VII del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (come modificato e integrato, in particolare da decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204) vede una misura risultata eccessiva di taluni obblighi, con la presenza di previsioni che appaiono limitative della libertà imprenditoriale degli operatori.
Con il comma 1 dell’emendamento, si provvede, quindi nello specifico, ad apportare le seguenti modificazioni:
a) vengono reintrodotte le aliquote degli obblighi di programmazione previgenti al d.lgs. 204/2017, ribadendo l’obbligo di programmazione nel c.d. prime time in capo alla concessionaria del servizio pubblico;
b) vengono rimodulate le aliquote relative agli obblighi di investimento, aumentandole comunque rispetto alla disciplina previgente al d. lgs. 204/2017 ma in una misura compatibile con le prospettive economiche degli operatori;
c) nel contempo, e nell’ambito dei nuovi obblighi, vengono rafforzate le misure a sostegno delle opere di espressione originale italiana (che nel previgente sistema erano limitate alle sole opere cinematografiche) e a sostegno delle opere recenti;
d) vengono rivisti gli obblighi in capo agli operatori on demand con un maggior allineamento rispetto agli obblighi posti in capo alle emittenti televisive “tradizionali”;
e) viene rafforzato un sistema di flessibilità, senza rivedere, tuttavia, il nuovo e più efficace sistema sanzionatorio.
Il comma 2 prevede che il regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui al comma 1-bis dell’articolo 44-quater deve essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge/della legge di conversione del presente decreto.
Il comma 3 dell’emendamento modifica l’articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203 recante “Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo a norma dell’articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220”, che disciplina la composizione della Commissione per la classificazione delle opere cinematografica (e delle eventuali sottocommissioni).
Il citato decreto legislativo ha aggiornato, alla luce dei mutamenti che hanno interessato la produzione (numero e tipologia di opere audiovisive) e il consumo culturale (fasce di pubblico), la previgente disciplina relativa al sistema di revisione delle opere audiovisive, contenuta nella legge n. 161 del 1962 e nel relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, n. 2029.
In considerazione della necessità di assicurare continuità e dare certezza in merito alla disciplina, sia per gli operatori sia per gli utenti, il provvedimento prevede espressamente che fino all’approvazione del regolamento di funzionamento della nuova Commissione, continuano ad esercitare le proprie funzioni le Commissioni per la revisione cinematografica, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161 (si vedano gli artt. 11 “Disposizioni transitorie” e 13 “Abrogazioni e disposizioni finali”).
La competente Direzione generale Cinema ha incontrato alcune difficoltà nella costituzione della predetta Commissione, in particolare con riguardo alla professionalità dei “sociologi”.
Infatti, nel mese di gennaio 2018, attraverso un avviso per manifestazione di interesse, pubblicato sul sito istituzionale della Direzione generale Cinema, invitava gli interessati a presentare le proprie candidature per le diverse categorie di professionalità previste dall'articolo 3. Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze, non perveniva alcuna candidatura per le professionalità previste all'articolo 3 lettera d) (sette componenti scelti tra sociologi con particolare competenza nella comunicazione sociale e nei comportamenti dell’infanzia e dell’adolescenza).
Per tale ragione venivano riaperti i termini di presentazione delle candidature, dapprima fissandosi una proroga di scadenza al 13 febbraio e, successivamente, una seconda proroga al 28 febbraio. Nonostante tali proroghe nessuna candidatura perveniva per quella professionalità.
Vista l'impossibilità di costituire la Commissione, stante la previsione della necessaria presenza in ciascuna sottocommissione anche delle professionalità dei “sociologi”, si decideva di sollecitare l'interessamento delle Associazioni nazionali sociologi e delle Università, pubblicando, nel mese di giugno 2018, un nuovo avviso pubblico (con una prima scadenza fissata all’11 giugno e successiva proroga al 22 giugno). Al termine di scadenza di tale ulteriore avviso pervenivano solo due candidature.
È evidente, pertanto, la difficoltà di costituzione della Commissione nella composizione prevista nel vigente decreto legislativo e tale difficoltà, oltre a ripercussioni sulla futura operatività della Commissione medesima, determina di fatto l'impossibilità di procedere alla prima nomina della Commissione che dovrebbe poi adottare il regolamento di funzionamento dei lavori (e, come sopra indicato, è dalla data di approvazione del regolamento della Commissione che sono abrogate le previgenti disposizioni in materia e cessano di operare Commissioni per la revisione cinematografica, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161).
Si pertanto ritiene opportuna l’introduzione delle modifiche di seguito indicate:
- unificare in un'unica categoria le professionalità di cui alle lettere b) e d), aumentandone il numero a 14, in modo che sia possibile disporre delle professionalità necessarie per la valida costituzione della Commissione;
- modificare il numero dei componenti da 49 a 48, cui si aggiunge il Presidente scelto fra le professionalità di cui alla lettera a), ed eliminare la necessità che siano presenti tutte le professionalità previste (fatta eccezione per componenti designati dalle, associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative); tale previsione, intatti, potrebbe fortemente ostacolare la quotidiana attività delle sottocommissioni. Il regolamento di funzionamento della Commissione costituisce lo strumento opportuno in cui specificare le modalità di funzionamento delle sottocommissioni.....................