Bozza del 2 Marzo 2020 - Schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 200/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

Bozza del 2 Marzo 2020 - Schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 200/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

Lo schema di decreto legislativo apporta modifiche al decreto legislativo n. 209/2003, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, al fine di recepire la direttiva (UE) 2018/849, che modifica tra le altre la predetta direttiva 2000/53/CE e, contestualmente, dare attuazione anche all’articolo 8-bis della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, con il quale sono stati introdotti requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore.

Le direttive contengono numerosi obiettivi generali:

  • aumentare il livello di protezione ambientale prevenendo la produzione dei rifiuti
  • garantire reimpiego, riciclaggio ed altre forme di recupero di veicoli e veicoli fuori uso
  • assicurare una più efficiente operatività, da un punto di vista ambientale, di tutti i soggetti economici coinvolti nel ciclo di utilizzo e trattamento degli stessi veicoli

Le modifiche al decreto legislativo n. 209/2003 sono volte a riordinarne le disposizioni e renderle coerenti con la disciplina prevista dalla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. In particolare, considerato che il decreto legislativo n. 152/2006 ha abrogato il decreto legislativo n. 22/1997, al quale molte disposizioni del decreto legislativo n. 209/2003 fanno rinvio, sono stati aggiornati i rimandi al decreto Ronchi contenuti nel decreto legislativo n. 209/2003, in particolare nelle parti relative alle definizioni ed alla disciplina delle autorizzazione all’avvio e all’esercizio degli impianti coinvolti nella filiera dei veicoli fuori uso.

Lo schema di decreto legislativo si compone di un unico articolo che varie modifiche al decreto legislativo n. 209/2003. Le modifiche interessano i seguenti profili:

  • Definizioni (articolo 3)
  • Raccolta (articolo 5)
  • Prescrizioni relative al trattamento dei veicoli fuori uso (articolo 6)
  • Reimpiego e recupero (articolo 7)
  • Trasmissione di dati ed informazioni (articolo 11)
  • Sanzioni (articolo 13)

Il decreto legislativo n. 209/2003 ha dato attuazione alla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

 

Definizioni

Nella definizione di “veicolo fuori uso”, il richiamo all’articolo 6 del decreto legislativo n. 22/1997 è sostituito con il rinvio all’articolo 133, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152/2006. La definizione richiamata è quella di rifiuto, definito come “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”

Nelle definizioni di “impianto di trattamento” e “centro di raccolta”, il rinvio agli articoli 27,28 e 33 previsti dall’abrogato decreto Ronchi, è sostituito con il rimando agli articoli 208 e 209 del decreto legislativo n. 152/2006, che disciplinano le autorizzazioni e, per quanto riguarda le operazioni di recupero, agli articoli 213 e 216 del medesimo decreto legislativo. Per gli impianti di trattamento, ai fini del rinnovo dell’autorizzazione e dell’iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori, è pertanto prevista la procedura semplificata di cui al citato articolo 209, nel rispetto delle condizioni dallo stesso previste per il possesso delle certificazioni ambientali.

Per quanto riguarda i veicoli che possono essere classificati come fuori uso, è precisato che si deve applicare la disciplina prevista all’articolo 231, comma 3 del decreto legislativo n. 152/2006 e che, pertanto, nella predetta fattispecie rientra anche la categoria dei veicoli acquisiti per occupazione, ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del codice civile.

Raccolta

È precisato che, laddove il veicolo sia destinato alla demolizione, il detentore è tenuto a consegnarlo direttamente ad un centro di raccolta oppure, qualora il detentore intenda cedere il veicolo per acquistarne un altro, ha facoltà di consegnarlo, per la successiva consegna al centro di raccolta, al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, previa accettazione e rilascio del certificato di rottamazione da parte di detti soggetti.

Il centro di raccolta al quale il concessionario o il gestore della casa costruttrice o dell’automercato è tenuto a consegnare il veicolo destinato alla demolizione è quello convenzionato con uno dei produttori dei veicoli di cui effettua la vendita

È introdotto il comma 1 bis all’articolo 5 del decreto legislativo n. 209/2003. Il nuovo comma stabilisce che “il veicolo destinato alla demolizione ed accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione al PRA, è gestito dai predetti soggetti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo n. 152/2006, conformemente all’articolo 6 comma 8 bis, ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato”.

È aggiunto l’obbligo di pubblicità a carico dei produttori al fine di rendere accessibili le procedure di selezione dei centri di raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche.

È specificato che, come previsto per tutti gli impianti di trattamento, anche i titolari dei centri di raccolta sono tenuti ad effettuare, entro 7 giorni dalla presa in carico, le operazioni di messa in sicurezza del veicolo di cui all’Allegato I punto 5, indipendentemente dall’avvenuta radiazione dal PRA. È precisato inoltre che le altre operazioni di trattamento devono, invece, svolgersi dopo la radiazione dal PRA.

È previsto infine che le imprese di autoriparazione possano consegnare pezzi usati e veicoli, oltre che ai consorzi obbligatori previsti per legge, anche ad altri sistemi di gestione di filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006.

Prescrizioni relative al trattamento dei veicoli fuori uso

È introdotto un termine per la messa in sicurezza del veicolo pari a 7 giorni dalla presa in carico del veicolo. Diversamente dalle alle altre attività di trattamento, quindi, la messa in sicurezza può essere eseguita anche prima della cancellazione dal PRA, qualora detta cancellazione non avvenga nei sette giorni successivi dalla presa in carico del veicolo da parte del titolare del centro di raccolta e contestuale emissione del certificato di rottamazione.

È introdotta una specifica disposizione che dettaglia le operazioni di trattamento eseguite ai fini del recupero delle componenti del veicolo fuori uso. Le operazioni in questione sono quelle di “condizionamento” – pulizia, controllo e riparazione – incluse nell’operazione R12, nota 7, dell’allegato C della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006, a valle della quale parti e componenti dei veicoli fuori uso possono essere commercializzati come prodotti finiti e non come rifiuti.

È introdotto un nuovo comma all’articolo 6 del decreto legislativo n. 209/2003, che stabilisce che “i produttori dei veicoli assicurano le migliori prestazioni ambientali e l’efficienza dei centri di raccolta convenzionati attraverso la verifica dei modelli unici di dichiarazione ambientale previsti dall’articolo 11, comma 3, e del possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio interno all’azienda”.

Al fine di responsabilizzare il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l’automercato, è previsto, in deroga a quanto stabilito per il deposito temporaneo, che questo possa essere effettuato anche in aree scoperte e pavimentate, purchè i veicoli siano privi di fuoriuscite di liquidi e di gas e abbiano integre le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza.

Reimpiego e recupero

È previsto che le associazioni di categoria dei produttori dei veicoli, le associazioni di categoria delle imprese che effettuano il riciclaggio ed il recupero possano stipulare, con il Ministero dell’ambiente, accordi di programma diretti al conferimento di particolari rifiuti (per esempio plastiche e vetri) a sistemi di gestione di filiera, istituiti ai sensi del decreto legislativo n . 152/2006. Già organizzati per il recupero di rifiuti affini.

Trasmissione di dati ed informazioni

È sostituito l’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 209/2003 ai fini dell’adeguamento all’obbligo previsto per gli Stati membri dalla direttiva (UE) 2018/849, di trasmettere con cadenza annuale, alla Commissione europea, la relazione di controllo della qualità dei dati oggetto di rendicontazione previsti dalla direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Conseguentemente, viene meno l’obbligo di trasmettere ogni tre anni la relazione sullo stato di attuazione della direttiva 2000/53/CE.

È stabilito infine che i soggetti che effettuano le attività di raccolta, trasporto e trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge n. 70/1994.

Sanzioni

Con riferimento all’applicazione della sanzione amministrativa nel caso di comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto, è introdotto un termine perentorio di 30 giorni entro e non oltre il quale i soggetti obbligati alla comunicazione di cui all’articolo 11, comma 3, decreto legislativo n. 209/2003 hanno la possibilità di completare o rettificare i dati indicati nel Modello Unico di Dichiarazione Ambientale. È prevista inoltre la sospensione dell’autorizzazione da due a sei mesi.

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