Bozza 2 Marzo 2020 - Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849 che modificano le direttive 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Bozza 2 Marzo 2020 - Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849 che modificano le direttive 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

L’attuazione della direttiva (UE) 2018/849 prevista dal presente schema di disegno di legge, è relativa ai soli articoli 2 e 3, che riguardano le comunicazioni tra Stati membri e Commissione europea e gli incentivi all’applicazione della gerarchia dei rifiuti.

La direttiva (UE) 2018/849, nei suoi consideranda, sottolinea che i dati comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti il rispetto del diritto dell’Unione in materia di rifiuti da parte degli Stati membri. Negli stessi consideranda, si legge che “è opportuno migliorare la qualità, l’affidabilità e la comparabilità dei dati, introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati”.

Nello specifico, l’articolo 2 della direttiva (UE) 2018/849 modifica la direttiva 2006/66/CE stabilendo che “Gli Stati membri controllano ogni anno i tassi di raccolta in conformità del piano di cui all’allegato I della presente direttiva. Fatto salvo il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i rapporti per via elettronica, entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui i dati sono raccolti. I rapporti indicano in che modo sono stati ottenuti i dati necessari per il calcolo del tasso di raccolta”. L’articolo prevede inoltre che “Gli Stati membri riferiscono sui livelli di riciclaggio raggiunti in ciascun anno civile considerato e se le efficienze di riciclaggio di cui all’allegato III, parte B, sono state realizzate. Essi trasmettono alla Commissione tali informazioni per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui i dati sono raccolti”.

L’articolo 3 della direttiva (UE) 2018/849, aggiunge alla direttiva (UE) 2012/19 il seguente paragrafo:

6. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione del paragrafo 4.

I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui sono raccolti e sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 9.

Il primo periodo di comunicazione inizia il primo anno civile completo successivo all’adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 9, e include i dati relativi a tale periodo di comunicazione.

  1. I dati comunicati dagli Stati membri in conformità del paragrafo 6 sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.
  2. La Commissione riesamina i dati comunicati in conformità del paragrafo 6 e pubblica una relazione sull’esito di tale esame. La relazione valuta l’organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata dopo la prima comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.
  3. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2.”;

Per quanto riguarda gli incentivi alla gerarchia dei rifiuti, gli stessi articoli 2 e 3 stabiliscono che “Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, gli Stati membri possono utilizzare strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all’allegato IV bis della direttiva 2008/98/CE o altri strumenti e misure appropriati”.

Ai fini dell’attuazione, con lo schema di disegno di legge sono apportate modifica al decreto legislativo n. 49/2014 di “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)” ed al decreto legislativo n. 188/2008 di “Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva”

 

Contenuto dello schema di disegno di legge

  • Monitoraggio e comunicazioni (articolo 1)
  • Relazioni alla Commissione europea (articolo 2)

Monitoraggio e comunicazioni

Sono apportate modifiche all’articolo 31 comma 2 del decreto legislativo n. 49/2014. In particolare, è previsto che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare invii ogni anno alla Commissione europea una relazione sull’attuazione della citata direttiva 2012/19/UE concernente informazioni, comprese stime circostanziate, sulla quantità in peso di AEE immesse sul mercato e di RAEE raccolti separatamente ed esportati. I dati devono essere accompagnati da una relazione di controllo della qualità e comunicati, per via elettronica, entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui sono raccolti. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo successivo all’adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 9 dell’articolo 16 della direttiva 2012/19/UE, e include i dati relativi a tale periodo di comunicazione.

La previsione di una relazione annuale consegue alle valutazioni della Commissione europea relative relazioni triennali sullo stato di attuazione della direttiva 2012/19/UE trasmesse dagli Stati membri: la Commissione ritiene infatti che non siano state efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa in materia di RAEE, generando oltretutto oneri amministrativi. Ha pertanto ritenuto necessario che gli stati membri trasmettessero unitamente alla relazione annuale anche una relazione di controllo della qualità dei dati, al fine di migliorarne anche affidabilità e compatibilità.

Relazioni alla Commissione europea

Sono apportate modifiche all’articolo 24 del decreto legislativo n. 188/2008. In particolare, è soppressa la disposizione contenente l’obbligo di inviare una relazione triennale alla Commissione europea sullo stato di attuazione del suddetto decreto legislativo.

È previsto che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmetta annualmente per via elettronica alla Commissione europea, entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui i dati sono stati raccolti, informazioni relative alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori elaborate da ISPRA. Tali informazioni devono essere trasmesse per la prima volta entro il 30 giugno 2022.

È stabilito, infine, che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmetta per via elettronica, alla Commissione europea, un rapporto annuale sui rifiuti di pile e accumulatori contenente le informazioni sulle percentuali di raccolta di pile e di accumulatori portatili e l’indicazione sulle modalità di ottenimento dei dati necessari al calcolo del tasso di raccolta di rifiuti di pile e di accumulatori portatili, entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui i dati sono raccolti. Il rapporto deve essere trasmesso per la prima volta entro il 30 giugno 2022.

Il termine del 30 giugno 2022 previsto per la prima trasmissione delle informazioni e del rapporto si ricava dal disposto della direttiva, che in entrambi i casi stabilisce che dette informazioni devono essere inviate entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui i dati sono stati raccolti. Considerato che la direttiva entra in vigore a luglio 2020, per questo anno (2020) i 18 mesi per il primo invio scadranno il 30 giugno 2022.

Contenuto pubblico

Allegati