TLC, pubblicazioni sulla GU UE.

TLC, pubblicazioni sulla GU UE

Sulla GU UE del 19.04.2022 è stato pubblicato:

 

Causa C-532/20: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 24 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bucureşti — Romania) — Alstom Transport SA / Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, Strabag AG — Sucursala Bucureşti, Swietelsky AG Linz — Sucursala Bucureşti (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 92/13/CEE – Procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni – Articolo 1, paragrafi 1 e 3 – Accesso alle procedure di ricorso – Articolo 2 quater – Termini per la proposizione del ricorso – Calcolo – Ricorso avverso una decisione di ammissione di un offerente)

Dispositivo:

L’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 3, nonché l’articolo 2 quater della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, devono essere interpretati nel senso che il termine entro il quale l’aggiudicatario di un appalto può proporre ricorso avverso una decisione dell’ente aggiudicatore che dichiara ammissibile, nell’ambito della decisione di aggiudicazione di tale appalto, l’offerta di un offerente escluso può essere calcolato prendendo come punto di riferimento la data della ricezione di tale decisione di aggiudicazione da parte di tale aggiudicatario, anche se, a tale data, detto offerente non aveva o non aveva ancora proposto ricorso avverso quest’ultima. Se, invece, al momento della notifica o della pubblicazione di detta decisione, una relazione sintetica dei motivi pertinenti di quest’ultima, quali le informazioni relative alle modalità di valutazione di detta offerta, non è stata, conformemente a tale articolo 2 quater, portata a conoscenza di detto aggiudicatario, tale termine deve essere calcolato prendendo come punto di riferimento la comunicazione di una siffatta relazione al medesimo aggiudicatario.

 

Causa C-257/20: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 febbraio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — «Viva Telecom Bulgaria» EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia (Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Ritenuta alla fonte sugli interessi fittizi relativi a un prestito senza interessi concesso a una società figlia residente da una società madre non residente – Direttiva 2003/49/CE – Pagamenti di interessi tra società consociate di Stati membri diversi – Articolo 1, paragrafo 1 – Esenzione dalla ritenuta alla fonte – Articolo 4, paragrafo 1, lettera d) – Esclusione di taluni pagamenti – Direttiva 2011/96/UE – Imposta sulle società – Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) – Distribuzione di utili da parte di una società figlia residente alla sua società madre non residente – Articolo 5 – Esenzione dalla ritenuta alla fonte – Direttiva 2008/7/CE – Raccolta di capitali – Articolo 3 – Conferimenti di capitale – Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) – Non assoggettamento a imposta indiretta – Articoli 63 e 65 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Assoggettamento a imposta dell’importo lordo degli interessi fittizi – Procedura di recupero ai fini della deduzione delle spese connesse alla concessione del prestito e di un eventuale rimborso – Differenza di trattamento – Giustificazione – Ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri – Efficacia della riscossione dell’imposta – Lotta contro l’elusione fiscale)

Dispositivo:

1)

 

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della stessa direttiva, l’articolo 5 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, e gli articoli 3 e 5 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede l’assoggettamento a imposta sotto forma di ritenuta alla fonte degli interessi fittizi che una società figlia residente, la quale ha beneficiato di un prestito senza interessi concesso dalla sua società madre non residente, sarebbe stata, secondo le condizioni di mercato, tenuta a versare a quest’ultima.

2)

L’articolo 63 TFUE, letto alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede l’assoggettamento a imposta sotto forma di ritenuta alla fonte degli interessi fittizi che una società figlia residente, la quale ha beneficiato di un prestito senza interessi concesso dalla sua società madre non residente, sarebbe stata, secondo le condizioni di mercato, tenuta a versare a quest’ultima, qualora tale ritenuta alla fonte si applichi all’importo lordo di tali interessi, senza possibilità di deduzione, in tale fase, delle spese connesse a tale prestito, essendo necessaria la presentazione successiva di una domanda in tal senso ai fini del ricalcolo di detta ritenuta e di un eventuale rimborso, purché, da un lato, la durata della procedura prevista a tal fine da tale normativa non sia eccessiva e, dall’altro, siano dovuti interessi sugli importi rimborsati.

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