TLC, pubblicazioni sulla GU UE.
TLC, pubblicazioni sulla GU UE
Sulla GU UE del 19.04.2022 è stato pubblicato:
Dispositivo:
L’articolo 1, paragrafo 1, quarto comma, e paragrafo 3, nonché l’articolo 2 quater della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, devono essere interpretati nel senso che il termine entro il quale l’aggiudicatario di un appalto può proporre ricorso avverso una decisione dell’ente aggiudicatore che dichiara ammissibile, nell’ambito della decisione di aggiudicazione di tale appalto, l’offerta di un offerente escluso può essere calcolato prendendo come punto di riferimento la data della ricezione di tale decisione di aggiudicazione da parte di tale aggiudicatario, anche se, a tale data, detto offerente non aveva o non aveva ancora proposto ricorso avverso quest’ultima. Se, invece, al momento della notifica o della pubblicazione di detta decisione, una relazione sintetica dei motivi pertinenti di quest’ultima, quali le informazioni relative alle modalità di valutazione di detta offerta, non è stata, conformemente a tale articolo 2 quater, portata a conoscenza di detto aggiudicatario, tale termine deve essere calcolato prendendo come punto di riferimento la comunicazione di una siffatta relazione al medesimo aggiudicatario.
Dispositivo:
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L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della stessa direttiva, l’articolo 5 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, e gli articoli 3 e 5 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che prevede l’assoggettamento a imposta sotto forma di ritenuta alla fonte degli interessi fittizi che una società figlia residente, la quale ha beneficiato di un prestito senza interessi concesso dalla sua società madre non residente, sarebbe stata, secondo le condizioni di mercato, tenuta a versare a quest’ultima. |
2) |
L’articolo 63 TFUE, letto alla luce del principio di proporzionalità, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede l’assoggettamento a imposta sotto forma di ritenuta alla fonte degli interessi fittizi che una società figlia residente, la quale ha beneficiato di un prestito senza interessi concesso dalla sua società madre non residente, sarebbe stata, secondo le condizioni di mercato, tenuta a versare a quest’ultima, qualora tale ritenuta alla fonte si applichi all’importo lordo di tali interessi, senza possibilità di deduzione, in tale fase, delle spese connesse a tale prestito, essendo necessaria la presentazione successiva di una domanda in tal senso ai fini del ricalcolo di detta ritenuta e di un eventuale rimborso, purché, da un lato, la durata della procedura prevista a tal fine da tale normativa non sia eccessiva e, dall’altro, siano dovuti interessi sugli importi rimborsati. |