Senato della Repubblica - 3-02264 – Interrogazione sull'ipotesi di acquisto di un pacchetto di quote della società mista denominata Acquedotti SCPA.

Senato della Repubblica - 3-02264 – Interrogazione a risposta orale presentata il 17 febbraio 2021.

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

con deliberazione n. 148 del 29 dicembre 2020 avente ad oggetto "Adesione alla società mista denominata 'Acquedotti SCPA'. Proposta al Consiglio Comunale", la Giunta comunale di Marano (Napoli) ha approvato, quale proposta da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio comunale, l'ipotesi di acquisto di un pacchetto di quote della citata società pari a 4.000 euro e l'esternalizzazione della gestione del servizio idrico integrato nel territorio comunale in favore della medesima società;

la società Acquedotti S.c.p.A. è una società a capitale misto pubblico privato nella quale il 51 per cento del capitale è detenuto da enti locali, mentre la società privata Ottogas S.r.l. detiene il 49 per cento delle quote societarie e, pertanto, la società Acquedotti S.c.p.A. rappresenta una società di diritto privato a controllo pubblico a tutti gli effetti di legge;

l'affidamento "in house" di un servizio pubblico da parte di un'amministrazione comunale può avvenire solo se nel capitale del soggetto affidatario non vi siano partecipazioni di capitali privati, se da parte dell'ente committente può essere esercitato sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello che esercita sui propri servizi e se il soggetto affidatario realizzi la parte prevalente della propria attività con l'ente committente (o gli enti se son più di uno) che la controllano;

l'affidamento "in house" del servizio idrico da parte del Comune di Marano alla società Acquedotti S.c.p.A. parrebbe derogatorio rispetto al metodo di scelta del contraente mediante gara pubblica e si porrebbe allora in contrasto con i principi generali stabiliti dal Trattato istitutivo della Comunità europea a tutela della concorrenza e del mercato e a presidio della garanzia di massima trasparenza in materia di affidamento e stipulazione di contratti pubblici, nonché con i principi e le norme dell'ordinamento nazionale in tema di imparzialità, trasparenza, efficienza e efficacia dell'azione amministrativa;

a nulla rileva che il socio privato sia stato inizialmente individuato tramite procedura ad evidenza pubblica espletata dal Comune di Orta di Atella, in quanto tale elemento legittima lo svolgimento del servizio limitatamente al territorio per il quale la gara è stata espletata;

in tal senso ha avuto modo di esprimersi il Consiglio di Stato con sentenza n. 824/2009, con la quale è stato chiarito che "le società miste non sono tenute ad applicare le disposizioni del medesimo d.lgs. (e dunque non sono tenute a seguire procedure di evidenza pubblica), limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le condizioni specificamente indicate dalla norma. Ne discende che la società mista opera nei limiti dell'affidamento iniziale e non può ottenere senza gara ulteriori missioni che non siano già previste nel bando originario";

l'operazione di adesione alla società sembra, pertanto, avere un evidente carattere elusivo della normativa dell'evidenza pubblica in materia di concessioni di servizi pubblici locali a soggetti privati, portata avanti, come detto, attraverso il trasferimento nominale di quote per un valore di appena 4.000 euro;

tale affidamento della concessione del servizio idrico integrato alla società Acquedotti si pone in contrasto con la disciplina nazionale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 (testo unico sull'ambiente) e la normativa regionale, di cui alla legge della Regione Campania n. 15 del 2015, che prevedono l'obbligo di gestione associata per distretti del servizio idrico integrato;

in particolare, è previsto che titolare delle competenze relative all'affidamento della concessione del servizio idrico integrato sia l'Ente idrico campano tramite l'organo territoriale del distretto Napoli (rappresentativo di 32 Comuni, compreso quello di Marano) essendo precluso ai singoli Comuni procedere ad affidamenti individuali;

in merito alla delibera di Giunta comunale n. 148 del 29 dicembre 2020 non appare esserci stato alcun provvedimento assentivo dell'Ente idrico campano e del suo organo distretto Napoli e, pertanto, anche da tale punto di vista l'operato dell'amministrazione appare chiaramente effettuato in violazione della disciplina legislativa vigente;

la concessione alla società privata Acquedotti S.c.p.A. si pone inoltre in palese contrasto con l'esito dei referendum popolari del 2011, che hanno sancito l'uscita della gestione del servizio idrico integrato dal mercato e dalla gestione privata,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda esprimere la propria posizione circa le procedure in atto da parte del Comune di Marano per l'affidamento del servizio idrico alla società Acquedotti S.c.p.A., a parere dell'interrogante connotate da profili di dubbia legittimità, e se intenda porre in essere un adeguato raccordo istituzionale con ARERA volto a verificare il rispetto della disciplina nazionale in materia di affidamento e gestione del servizio idrico e la normativa regionale, di cui alla legge della Regione Campania n. 15 del 2015, che prevede l'obbligo di gestione associata per distretti del servizio idrico integrato.

(3-02264)

 

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