Corte di Giustizia Ue, 6.6.2018 – Esamina Conclusioni C-186/17 su trasporto aereo e passeggeri e ritardo voli.
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- Conclusione
50. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione sottoposta dal Landgericht Berlin (Tribunale di Berlino, Germania) come segue:
Sussiste un diritto a compensazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco e di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, nei confronti di un «vettore aereo operativo», quando un passeggero non riesce a prendere un volo in coincidenza diretta a causa di un ritardo relativamente lieve all’arrivo del volo precedente, con il risultato che vi è un ritardo nell’arrivo alla destinazione finale di tre o più ore, anche quando i voli sono operati da vettori aerei diversi e la prenotazione è stata effettuata tramite un operatore turistico che ha effettuato la prenotazione dell’intero viaggio aereo tramite un altro vettore aereo (contrattuale), che non ha operato voli per nessuna parte del viaggio.