Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 208/822/UE, del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 208/822/UE, del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica

 

Il decreto legislativo dà attuazione alla direttiva (UE) 2018/882 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica

La direttiva 2011/16/UE è stata infatti più volte modificata negli ultimi anni, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale; in particolare gli strumenti mirati a combattere l’utilizzo di meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva finalizzati a ridurre le imposte esigibili e a trasferire gli utili imponibili verso regimi tributari più favorevoli.

La direttiva introduce disposizioni sulla comunicazione obbligatoria di informazioni alle autorità nazionali competenti sui sistemi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva aventi un elemento transfrontaliero (“meccanismi”) da parte di intermediari (soggetti coinvolti nell’elaborazione, nella commercializzazione, nell’erogazione o nella gestione dell’attuazione di tali meccanismi), nonché sull’obbligo di scambio automatico di informazioni con le autorità fiscali di altri Stati membri, secondo le regole previste dalla direttiva 2011/16/UE

Lo schema di decreto legislativo contiene disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni sui meccanismi transfrontalieri comunicati dai soggetti obbligati all’Agenzia delle entrate con le altre autorità competenti, sia degli Stati membri sia delle giurisdizioni estere con le quali siano in vigore specifici accordi sullo scambio automatico di informazioni.

Contenuto

  • Definizioni (articolo 2)
  • Obblighi di comunicazione (articolo 3)
  • Esoneri (articoli 3 e 4)
  • Meccanismo transfrontaliero rilevante per comunicazione (articolo 5)
  • Informazioni oggetto di comunicazione (articolo 6)
  • Tempistiche (articolo 7)
  • Modalità di comunicazione (articolo 8)
  • Trasmissione informazioni da parte dell’Agenzia delle entrate alle autorità competenti (articolo 9)
  • Obblighi di conservazione dei documenti (articolo 11)
  • Sanzioni (articolo 12)

Definizioni

Sono definiti gli elementi soggettivi (intermediario e contribuente) e oggettivi (meccanismo transfrontaliero). Nello specifico:

  • Meccanismo transfrontaliero
  • Partecipante
  • Intermediario
  • Contribuente
  • Impresa associata
  • Elemento distintivo
  • Meccanismo commerciabile
  • Meccanismo su misura
  • Vantaggio fiscale
  • Numero di identificazione fiscale

 

Obblighi di comunicazione

Sono definiti gli obblighi di comunicazione del meccanismo transfrontaliero da parte degli intermediari e del contribuente, e gli esoneri da tale obbligo. Le disposizioni stabiliscono che intermediari e contribuenti sono tenuti all’obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all’Agenzia delle entrate. In caso di coinvolgimento di più intermediari, l’obbligo di comunicazione spetta a ciascuno di essi. I successivi commi dell’articolo 3 dispongono esoneri per intermediari e contribuenti.

 

Esoneri

Disciplina una specifica ipotesi di esonero nei casi in cui l’intermediario o il contribuente sono obbligati a comunicare il medesimo meccanismo transfrontaliero in più Stati membri.

 

Meccanismo transfrontaliero rilevante per comunicazione

È individuato il meccanismo transfrontaliero rilevante ai fini della comunicazione laddove è presente almeno uno degli elementi distintivi, come definiti dall’articolo 2, comma 1, alla lettera f).

È demandata ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze l’ulteriore specificazione degli elementi distintivi dei meccanismi ed i relativi vantaggi fiscali

 

Informazioni oggetto di comunicazione

È definita la tipologia di informazioni oggetto della comunicazione:

  • Identificazione degli intermediari e dei contribuenti interessati
  • Elementi distintivi la cui presenza rende il meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione
  • Riassunto del contenuto del meccanismo transfrontaliero
  • Data di avvio dell’attuazione
  • Disposizioni nazionali che stabiliscono l’obbligo di comunicazione
  • Valore del meccanismo transfrontalieri
  • Identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati e delle altre giurisdizioni potenzialmente interessate
  • Identificazione di qualunque altro soggetto potenzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero e delle giurisdizioni a cui è riconducibile tale soggetto

 

Tempistiche

 

È stabilito che la comunicazione deve essere effettuata entro trenta giorni a decorrere:

  • Per i promoters, dal giorno successivo a quello nel quale il meccanismo è stato messo a disposizione del cliente ai fini dell’attuazione o a quello in cui è stata avviata l’attuazione
  • Per il service provider (attuatori), dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito direttamente o attraverso altre persone, assistenza e consulenza ai fini dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione

 

Modalità di comunicazione

È demandato ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione di termini e modalità per la comunicazione delle suddette informazioni.

 

Trasmissione informazioni da parte dell’Agenzia delle entrate alle autorità competenti

L’articolo stabilisce che le informazioni sui meccanismi transfrontalieri oggetto di comunicazione vengono trasmesse dall’Agenzia delle entrate alle autorità competenti delle giurisdizioni estere entro un mese a partire dalla fine del trimestre nel quale le ha ricevute.

 

Obblighi di conservazione dei documenti

È introdotto, per intermediari e contribuenti tenuti alle comunicazioni, l’obbligo di conservazione di documenti e dati utilizzati per l’attuazione del meccanismo transfrontaliero.

 

Sanzioni

Sono stabilite sanzioni per violazione degli obblighi stabiliti nell’articolo 5 (da 2000 a 21.000 euro).

 

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