DM parchi agrisolari
Decreto ministeriale recante interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 “Parco Agrisolare”
L’Articolo 1, comma 1, adotta le seguenti definizioni: componente (lettera a); corruzione (lettera b); DNSH, ossia principio “Do No Significant Harm” (lettera c); Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia (lettera d); frode (lettera e); frode sospetta (lettera f); GBER (lettera g); GDPR (lettera h); giovane agricoltore (lettera i); impresa (lettera j); intervento (lettera k); milestone (lettera l); Ministero (lettera m); Missione (lettera n); Orientamenti (lettera o); piattaforma informatica (lettera p); PNRR (lettera q); proposta (lettera r); provvedimenti (lettera s); Responsabile protezione dati (RPD) (lettera t); Responsabile unico del Procedimento (RUP) (lettera u); rendicontazione delle spese (lettera v); settore agricolo (lettera w); soggetto beneficiario (lettera x); soggetto attuatore (lettera y); target (lettera z).
L’articolo 2 definisce le finalità e l’ambito di applicazione. Il comma 1 prevede che il presente decreto fornisce le direttive necessarie all’avvio della misura “Parco Agrisolare”, Missione 2, componente 1, investimento 2.2, tramite l’erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.
Il comma 2, art. 2, definisce gli obiettivi che l’investimento intende perseguire, di cui al punto (143) degli Orientamenti.
Il comma 3 stabilisce che, per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola.
Il comma 4 stabilisce che si intende selezionare e finanziare i progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività dei Soggetti beneficiari. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione:
- Rimozione e smaltimento dell’amianto dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente;
- Realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
- Realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).
Il comma 5 prevede che gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio DNSH.
Il comma 6 illustra gli interventi che non sono ammissibili alle agevolazioni: interventi connessi a attività connesse ai combustibili fossili; interventi connessi a attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE; interventi connessi a attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; interventi connessi a attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti che potrebbe causare un danno all’ambiente.
Il comma 7 afferma che il presente decreto definisce i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.
Il comma 8 afferma che gli interventi agevolativi sono attuati con Provvedimenti.
Il comma 9 prevede che i Provvedimenti forniscono al Soggetto attuatore ulteriori specificazioni.
L’Articolo 3 definisce le risorse. Il comma 1 prevede che per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1.500 milioni di euro a valere sui fondi del Pnrr (Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2)
Il comma 2 stabilisce che una quota di risorse, pari a 1.200 milioni di euro, è destinata alla realizzazione di interventi di cui all’Allegato A, Tabella 1A del presente decreto. La restante quota di risorse, pari a 300 milioni di euro, è destinata alla realizzazione di interventi di cui all’Allegato A, Tabelle 2A e 3A del presente decreto.
Il comma 3 prevede che le quote indicate dal comma 2 potranno essere oggetto di modificazione e/o integrazione.
Il comma 4 prevede che un importo pari ad almeno il 40% delle predette risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il comma 5 stabilisce che qualora le risorse destinate ai progetti da realizzare nelle Regioni di cui al comma 4 non dovessero essere impiegate, le stesse saranno destinate a coprire i fabbisogni di progetti realizzati in altre Regioni.
L’articolo 4 delinea i soggetti beneficiari. Il comma 1 stabilisce i soggetti beneficiari: imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all’Avviso da emanarsi ai sensi dell’art. 13; le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228.
Il comma 2 stabilisce i soggetti esclusi dall’agevolazione.
Il comma 3 individua i requisiti che i soggetti, di cui al comma 1, devono possedere alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
L’Articolo 5 stabilisce i criteri e l’entità dell’aiuto. Il comma 1 stabilisce che gli interventi di cui al presente decreto, sono diretti a concedere: aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, soggetti all’obbligo di notifica alla Commissione europea; aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, esentati dall’obbligo di notifica.
Il comma 2 riconosce per gli interventi realizzati, un finanziamento in conto capitale che presenta diverse intensità di aiuto rispetto alla spesa ammessa:
- per le aziende agricole attive nella produzione primaria: le intensità di aiuto di cui all’Allegato A al presente decreto, Tabella 1A, con le maggiorazioni di cui alla medesima Tabella;
- per le imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli: le intensità di aiuto di cui all’Allegato A al presente decreto, Tabella 2A;
- per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni di cui alle precedenti lettere a) e b): le intensità di aiuto di cui all’Allegato A al presente decreto, Tabella 3A, con le maggiorazioni di cui alla medesima Tabella.
Il comma 3 stabilisce che il contributo è concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Il comma 4 individua la spesa massima ammissibile per ogni singolo progetto e per singolo Soggetto beneficiario.
L’Articolo 6 definisce gli interventi e le spese ammissibili. Il comma 1 stabilisce che gli interventi ammissibili all’agevolazione devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6kWp e non superiore a 500kWp. Unitamente a tale attività possono essere eseguiti uno o più interventi di riqualificazione:
- Rimozione e smaltimento dell’amianto dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente;
- Realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
- Realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).
Il comma 2 prevede che gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio DNSH.
Il comma 3 indica le spese che, ove effettivamente sostenute e comprovate, sono considerate ammissibili:
- spesa per la realizzazione di impianti fotovoltaici (acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione; sistemi di accumulo; fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi: costi di connessione alla rete)
- per la rimozione e smaltimento dell’impianto e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto.
Il comma 4 stabilisce che per gli interventi elencati sono ammissibili le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori se prestate da soggetti esterni all’impresa.
Il comma 5 illustra i costi che non sono ammissibili.
Il comma 6 prevede che l’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
Il comma 7 prevede che sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione, nel rispetto del principio “non arrecare un danno significativo”.
Il comma 8 indica i requisiti per la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle in cui si opera la bonifica dell’amianto.
Il comma 9 stabilisce i requisiti per l’opera di bonifica su superfici superiori a quelle dell’installazione di impianti fotovoltaici.
Il comma 10 prevede che le spese sono ammissibili a partire dal giorno di presentazione della domanda da parte del Soggetto beneficiario.
L’Art. 7 delinea la procedura di richiesta del contributo. Il comma 1 prevede che il Soggetto beneficiario richiede il contributo esclusivamente attraverso la Piattaforma informatica.
Il comma 2 afferma che con i Provvedimenti è stabilita la data di apertura e chiusura per la presentazione delle domande.
Il comma 3 prevede che le istanze di ammissione al contributo possono essere presentate personalmente dai Soggetti beneficiari o per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola o di professionisti abilitati.
Il comma 4 stabilisce che alla domanda di agevolazione dovrà essere allegata la seguente documentazione: modulo informatizzato con anagrafica del Soggetto beneficiario descrizione catastale dei manufatti oggetto di intervento, descrizione di massima dell’intervento, richiesta di contributo, dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000; relazione tecnica asseverata da parte del professionista abilitato.
Il comma 5 prevede che le autorizzazioni ex lege dovranno essere possedute e comprovate al Soggetto attuatore entro il termine di richiesta della prima erogazione finanziaria.
L’Art. 8 delinea l’istruttoria delle domande e i criteri. Il comma 1 stabilisce che il Soggetto attuatore procede alla verifica di ammissibilità delle domande secondo quanto stabilito dai Provvedimenti.
Il comma 2 prevede che il Soggetto attuatore provvede a redigere l’elenco dei potenziali destinatari delle risorse, con specificazione del contributo da ciascuno richiesto.
Il comma 3 stabilisce che sui siti del Ministero e del Soggetto Attuatore è pubblicato l’elenco dei Soggetti beneficiari ammessi al contributo.
L’Art. 9 delinea la realizzazione degli interventi. Il comma 1 delinea i tempi di realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi (entro 18 mesi dalla pubblicazione dell’elenco di cui al comma 3 dell’art.8, salvo richiesta di proroga). Deve essere comunque garantita la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.
Il comma 2 prevede le modalità per l’apporto di eventuali variazioni progettuali.
Il comma 3 stabilisce che, nel caso di interventi che non rispettino le condizioni, il contributo assegnato verrà revocato integralmente e la parte già erogata dovrà essere restituita.
L’Art. 10 definisce le modalità di erogazione del contributo. Il comma 1 prevede che il provvedimento di concessione del contributo è emanato entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’approvazione della domanda.
Il comma 2 stabilisce le modalità di erogazione del contributo, che avverrà a mezzo bonifico bancario.
Il comma 3 stabilisce che l’ammontare massimo del contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda del Soggetto beneficiario e nei limiti della disponibilità delle risorse, un’anticipazione fino al 30 per cento, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
Il comma 4 stabilisce che ai fini dell’erogazione dell’anticipazione, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al Ministero, entro 30 giorni dall’inizio dell’intervento la seguente documentazione: idonea garanzia fideiussoria; documentazione di legge per le verifiche antimafia; documentazione attestante l’avvio legittimo dei lavori (in caso di opere edili-murarie e impiantistiche); copia dei giustificativi di spesa quietanzati per un importo pari almeno al 5% dell’investimento ammesso (in caso di progetti che prevedono esclusivamente l’acquisto di beni).
Il comma 5 stabilisce, per la fruizione del contributo, la documentazione che il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento: una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto, una rendicontazione delle spese sostenute e fatture quietanzate, una rendicontazione del contributo fornito dal progetto al conseguimento dei target associati all’investimento, documentazione di legge per le verifiche antimafia.
Il comma 6 prevede le tempistiche di erogazione del contributo, che avverrà entro il termine di novanta giorni dall’acquisizione della documentazione completa.
Il comma 7 prevede che le integrazioni alla documentazione di rendicontazione richieste per la fase di erogazione devono essere presentate entro un termine massimo di dieci giorni solari e consecutivi.
Il comma 8 prevede, che nell’ipotesi del comma 7, i termini temporali del procedimento di erogazione si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.
Il comma 9 prevede che le integrazioni dovranno essere trasmesse direttamente nel sistema informativo a seguito di ricezione della richiesta di modifica.
Il comma 10 prevede l’illustrazione dei requisiti a cui è subordinata l’erogazione del finanziamento: approvazione del progetto presentato, verifica della regolarità contributiva e fiscale; assenza di cause ostative; acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.
Il comma 11 stabilisce che l’erogazione del contributo in favore dei soggetti beneficiari è subordinata all’effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte del Servizio Centrale per il PNRR in favore del Ministero e all’adozione, da parte della Commissione europea, della decisione con cui autorizza il regime di aiuto.
Il comma 12 stabilisce le modalità di monitoraggio e rendicontazione finanziaria e amministrativa relativa alla realizzazione degli interventi finanziati.
L’Art. 11 delinea il cumulo in materia di aiuti del presente decreto. I commi 1 e 2 stabiliscono il regime degli aiuti di cui al presente decreto e la loro relazione con gli aiuti di Stato e le risorse pubbliche. Gli aiuti possono essere cumulati a condizione che il cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al presente decreto.
L’Art. 12 definisce il regime dei controlli e le revoche. Il comma 1 stabilisce il regime dei controlli da parte del Ministero, anche per il tramite del soggetto attuatore.
Il comma 2 illustra i casi, per i quali il Ministero dispone con proprio provvedimento la revoca, totale o parziale, del finanziamento concesso ai soggetti beneficiari.
Il comma 3 stabilisce che, in caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha diritto al contributo e deve restituire l’anticipazione eventualmente erogata, maggiorata degli interessi previsti per legge.
Il comma 4 prevede che il Ministero presenta relazioni annuali alla Commissione europea.
L’Art. 13 definisce l’Avviso di adesione e l’entrata in vigore. Il comma 1 prevede che gli aiuti compatibili con il mercato interno e soggetti all’obbligo di notifica entrano in vigore entrano in vigore dalla data della decisione di approvazione da parte della Commissione europea. A seguito di detta decisione, sarà emanato l’Avviso di adesione e identificata la finestra temporale di presentazione delle domande.
Il comma 2 afferma che le agevolazioni concesse in conformità all’Allegato A del presente decreto, Tabella 3A, sono esenti dall’obbligo di notifica.
Il comma 3 stabilisce che le Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto, di cui all’Allegato A del presente decreto, Tabella 3 A, sono inviate alla Commissione europea nei termini previsti dalla vigente normativa sugli aiuti di stato.
L’Art 14 detta disposizioni in materia di pubblicazione e trasparenza, disposizioni finali. Il comma 1 prevede che il presente decreto sia pubblicato sul sito internet del Ministero.
Il comma 2 prevede che all’espletamento delle attività connesse al presente decreto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.