Bozza 28 gennaio 2020 - Dlgs efficienza energetica in edilizia.
Scheda bozza del 28 Gennaio 2020.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/884 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica
Il decreto attua la direttiva 2018/844/UE (EPBD III) e promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, e delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi delle azioni previste, ottimizzando il rapporto tra oneri e benefici per la collettività.
L’Unione dell’energia e il quadro politico per l’energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni dell’Unione per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990, per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili, realizzare un risparmio energetico conformemente alle ambizioni a livello dell’Unione e per migliorare la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell’Europa.
Per raggiungere tali obiettivi, il riesame al 2016 dei testi legislativi dell’Unione sull’efficienza energetica combina una nuova valutazione dell’obiettivo di efficienza energetica dell’Unione per il 2030 chiesta nelle conclusioni del Consiglio europeo del 2014, un riesame delle disposizioni fondamentali della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e un ampliamento dell’ambito dei finanziamenti, tra cui i fondi strutturali e d’investimento europei e il Fondo europeo per gli investimenti strategici, destinati a migliorare le condizioni di mercato degli investimenti nell’efficienza energetica.
Obiettivi della EPBD III sono:
- accelerare la ristrutturazione economicamente efficiente degli edifici esistenti
- integrare le strategie di ristrutturazione del settore edilizia a lungo termine per favorire la mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di edifici a emissioni zero entro il 2050
- promuovere l’uso delle tecnologie informatiche e intelligenti (ICT) per garantire agli edifici di operare e consumare in maniera quanto più efficiente
- dare impulso alla mobilità elettrica con l’integrazione delle infrastrutture di ricarica negli edifici
- razionalizzare le disposizioni delle precedenti versioni della direttiva che non hanno dato i risultati sperati
Lo schema di decreto legislativo modifica il decreto legislativo n. 192 del 2005 introducendo le disposizioni della EPBD III.
Contenuto
- Nuove definizioni (articolo 3)
- Impianti tecnici per edilizia ed infrastrutture per ricarica veicoli elettrici (articolo 4)
- Ristrutturazione parco immobiliare (articolo 5)
- Calcolo e requisiti della prestazione energetica degli edifici e soglie minime per calcolo efficienza (articolo 6)
- Strumenti finanziari e meccanismi di promozione dell’efficienza energetica negli edifici (articolo 7)
- Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (articolo 8)
- Attestato di prestazione energetica, rilascio ed affissione (articolo 9)
- Esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici, climatizzazione invernale e estiva, preparazione acqua calda sanitaria (articolo 10)
- Funzioni statali, regionali e locali (articoli 12 e 13)
- Clausola di cedevolezza (articolo 14)
- Servizi energetici degli edifici (articolo 15)
- Regolamenti edilizi (articolo 16)
Nuove definizioni
Sono integrate nella normativa nazionale le definizioni introdotte dalla (EPBD III):
“generatore di calore”: la parte di un impianto di riscaldamento che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:
- la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;
- l’effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;
- cattura di calore dall’aria ambiente, dalla ventilazione dell’aria esausta, dall’acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;
- La trasformazione dell’irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici
“sistema tecnico per l’edilizia”: apparecchiatura tecnica di un edificio o di un’unità immobiliare per il riscaldamento o il rinfrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l’illuminazione integrata, l’automazione e il controllo, la produzione di energia elettrica in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili;»;
“sistema di automazione e controllo dell’edificio”: sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell’energia dei sistemi tecnici per l’edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi;»
“impianto di riscaldamento”: complesso dei componenti necessari per un trattamento dell’aria interna che permette di aumentare la temperatura;
“contratti di rendimento energetico”: i contratti di rendimento energetico quali definiti all’articolo 2, punto 27, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
Impianti tecnici per edilizia ed infrastrutture per ricarica veicoli
È modificato l’articolo 3 del decreto legislativo per prevedere le nuove discipline trattate dalla (EPBD III), quali l’integrazione negli edifici di impianti tecnici per l’edilizia e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e la strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale. È disposto inoltre un aggiornamento in materia di esclusioni, con particolare riferimento agli edifici oggetto di tutela artistica e agli edifici non influenti dal punto di vista della prestazione energetica.
Ristrutturazione parco immobiliare
È introdotto un nuovo articolo (3-bis) al decreto legislativo per delineare i criteri per la predisposizione della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare, in linea con quanto richiesto dalla (EPBD III) e tenendo conto di quanto indicato dalle raccomandazioni UE richiamate in premessa – indicazioni fornite dalla Commissione europea nelle raccomandazioni (UE) numero 2019/786 dell’8 maggio 2019 sulla ristrutturazione degli edifici e numero 2019/1019 del 7 giugno 2019 sull’ammodernamento degli edifici.
Si è tenuto conto inoltre per la prima volta della prima versione della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco immobiliare, già predisposta dall’Italia in attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 102 2014.
Calcolo e requisiti della prestazione energetica degli edifici e soglie minime per calcolo efficienza
Sono aggiornati i criteri generali per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica degli edifici con le disposizioni introdotte dalla (EPBD III). L’aggiornamento riguarda, per esempio, l’integrazione delle infrastrutture per la mobilità elettrica negli edifici nuovi e sottoposti a ristrutturazione e le disposizioni relative a interventi di sostituzione degli impianti tecnici negli edifici.
È demandata ad un decreto del presidente della rep. La disciplina di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria come aggiornati dalla EPBD III.
È infine introdotta, per migliorare il rapporto costi benefici delle disposizioni, una soglia minima di 70 kW per l’ispezione dell’efficienza degli impianti termici di piccola taglia, che sono meno influenti dal punto di vista energetico. Si segnala che la disposizione di cui all’articolo 1 comma 3 della (EPBD III) risulta già recepita nell’ordinamento nazionale all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 192 2005.
Strumenti finanziari e meccanismi di promozione dell’efficienza energetica negli edifici
È stabilito che la concessione di eventuali incentivi per la promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici è subordinata al rispetto di alcuni criteri che assicurino l’efficacia dello strumento, anche in un’ottica di un uso razionale delle risorse pubbliche.
Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici
È istituito aggiungendo un nuovo articolo (art 4-quater) al decreto legislativo. Scopo del portale è fornire a cittadini, imprese e pubblica amministrazione, informazioni su: prestazione energetica degli edifici; migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi; strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili; attestati di prestazione energetica.
Le modalità di funzionamento del portale saranno definite con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. È demandata all’ENEA l’istituzione di uno sportello unico per l’assistenza per:
- cittadini ed imprese: mappatura energetica edifici; conformità alla normativa di settore; valutazione del potenziale di efficientamento e selezione delle priorità di intervento ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi successive; selezione degli strumenti di promozione più adeguati; formazione delle competenze professionali.
- pubblica amministrazione: mappatura energetica degli edifici; conformità alla normativa di settore; valutazione del potenziale di efficientamento e selezione delle priorità di intervento ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi successive; selezione di strumenti di promozione più adeguati anche tramite l’utilizzo dei contratti EPC; formazione delle competenze tecniche.
Attestato di prestazione energetica, rilascio ed affissione
Dispone l’adeguamento alla (EPBD III) della disciplina riguardante l’attestato di prestazione energetica, il suo rilascio e affissione; è introdotta una modifica per ricondurre le competenze sanzionatorie in materia di APE alle regioni.
Ai fini dell’adeguamento, è modificato l’articolo 6 del decreto legislativo:
- il comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo è sostituito con il seguente:
“Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1000 a euro 4000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell’attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l’accertamento e la contestazione della violazione”.
- È inserito un nuovo articolo nel decreto legislativo n. 192/2005 (articolo 6 comma 10-bis):
“Quando un sistema tecnico per l’edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell’intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell’edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente comma e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto dal comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica.
- È aggiunto, infine un nuovo comma (12-bis)
“Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo.
Esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici, climatizzazione invernale e estiva, preparazione acqua calda sanitaria
Sono apportate modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo n. 192/2005 ai fini dell’adeguamento alla (EPBD III) della normativa relativa a esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria.
Funzioni statali, regionali e locali
È modificato l’articolo 9 del decreto legislativo n. 192/2005 per aggiornare ed incrementare l’efficacia delle funzioni di regioni ed enti locali, in particolare in materia di attività di ispezione e controllo dell’attuazione sul territorio del decreto legislativo stesso. Le modifiche sono volte anche ad aggiornare ed incrementare l’efficacia delle funzioni di Stato, regioni ed enti locali, in particolare in materia di monitoraggio, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale nell’ambito della prestazione energetica degli edifici.
Clausole di cedevolezza Articolo 14
Le disposizioni sono integrate coerentemente con le successive modifiche apportate alla direttiva 2010/31/UE.
Servizi energetici degli edifici
Sono apportate modifiche all’Allegato A del decreto legislativo 192/2005 con particolare riferimento alla definizione di servizi energetici degli edifici, specificando che in essi sono ricompresi i sistemi di ventilazione e di automazione e controllo.
Regolamenti edilizi
È disposta l’abrogazione dell’articolo 4 comma 1 ter del DPR n. 380/2001 prevedendo che i comuni adeguino i propri regolamenti edilizi stabilendo che, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che a quelli ad uso diverso da quello residenziale, di una nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015.