Bozza decreto-legge settori agricoli in crisi 22 Febbraio,e 6 e 9 Marzo 2019

SINTESI DELLA BOZZA DEL PRIMO DECRETO-LEGGE

BOZZA DECRETO LEGGE su disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale.

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di intervenire per sostenere le imprese agricole del settori olivicolo-oleario, agrumicolo e lattiero caseario del comparto del latte ovi caprino, altamente strategici per la nostra alimentazione nella complessa opera di ammodernamento, di rafforzamento e di recupero della solidità economica delle imprese agricole operanti nelle rispettive filiere attraverso interventi finanziari finalizzati alla ristrutturazione del debito.

Vista la necessità di consentire un accurato monitoraggio sulle produzioni lattiero casearie realizzate sul territorio nazionale o provenienti da Paesi dell’Unione Europea o da Paesi terzi, con la rilevazione dei quantitativi delle consegne di latte ovino e caprino, analogamente a quanto già previsto dall’articolo 151 del Regolamento Ue 1308/2013 per il latte bovino;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di riordinare le relazioni commerciali nel settore agroalimentare, in coerenza con la politica agricola comune (PAC), con l’obiettivo di tutelare i redditi degli imprenditori agricoli e garantire una maggiore trasparenza nelle relazioni contrattuali, nonché di rafforzare la competitività del settore agroalimentare e assicurare una maggiore tutela dei consumatori attraverso una riqualificazione delle tecniche di allevamento e dei relativi standard; inoltre, data la necessità e l’urgenza di ridurre gli sprechi del latte e ridestinare il prodotto nei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti .

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stata presentata questa bozza di decreto legge ad hoc.

 

L’Articolo 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche in quanto trattasi di attività istituzionali, già svolte dai competenti uffici centrali e periferici che rientrano, comunque, nel contesto delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa previste a legislazione vigente con DM 13 febbraio 2018 del Mipaaf.

In base all’Articolo 2, il numero dei potenziali beneficiari si aggira sui 25 mila. La norma (decreto legislativo n. 102/2004) prevede che i beneficiari possono presentare domanda entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto di declaratoria nella Guri. Per avere il numero dei beneficiari effettivi bisognerà attendere la presentazione delle domande e l’esito delle istruttorie, in particolare dovranno essere escluse le aziende non iscritte alla camera di commercio e quelle che hanno altre colture o attività nelle quali la perdita di entrate complessive aziendali è inferiore al 20%.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, applicandosi nell’ambito e nel limite dell’ordinaria dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, che per il 2019 è di 13 milioni circa. Ai sensi dell’art. 1, comma 84, della legge n. 311 del 2014, lo stanziamento è a carico del fondo per la protezione civile, che deve provvedere al versamento in conto entrate dello Stato e successivamente il Mef procederà alla riassegnazione al Mipaaft, il quale sulla base delle richieste regionali provvederà alla ripartizione nel limite delle risorse disponibili. Pertanto, l’emendamento non genera nuove o ulteriori spese a carico del bilancio dello Stato. L’estensione della possibilità di accedere alle risorse del Fondo potrebbe comportare la riduzione del contributo unitario, nel limite della dotazione ordinaria.

Riguardo all’adeguatezza delle risorse disponibili occorre precisare che la possibilità di riconoscere l’eccezionalità dell’evento offerta dalla modifica normativa proposta, consentirà, tra l’altro, anche l’attivazione di ulteriori misure di aiuto a carico di fondi europei destinati al ripristino della potenzialità produttiva.

Trattasi delle risorse presenti nel Psr 2014/2020 della Regione Puglia destinate alla misura relativa alla ricostituzione del potenziale produttivo (si tratta di investimenti per il reimpianto degli alberi disseccati), di conseguenza complementare rispetto al fondo di solidarietà nazionale e quindi non sovrapponibili con queste. La disponibilità dipenderà dai tempi che la regione impiegherà a gestire l’apposito bando che andrà ad emanare. Attualmente, a valere sul PSR 2014/2020 ci sono 20 milioni di euro e fino ad ora e risultano impegnate risorse per complessivi 15 milioni di euro.

Infine, per quanto riguarda i rischi di sovracompensazione, le Regioni in sede di istruttoria delle domande avranno il compito di verificare con il registro degli aiuti di Stato il rispetto dei massimali di aiuto previsti dal regime, tenendo conto di eventuali altri aiuti percepiti dalle imprese.

L’Articolo 5, dato che la Sardegna è il primo produttore di latte ovino in Italia, gran parte di questo latte viene utilizzato nel circuito del Pecorino romano DOP. Il prezzo del Pecorino romano è passato dai 4 euro e 20 centesimi della primavera 2017 agli 8 euro e 50 centesimi di gennaio 2018 (+102%), mentre il prezzo del latte ovino sardo, pagato nella campagna casearia 2016-2017 al massimo 60 centesimi, viene ora pagato 85 (+41%). Oggi la quotazione del Pecorino romano è scesa di circa il 30% e la proposta dei trasformatori al tavolo latte della Regione Sardegna è stato di 60 centesimi. La quotazione del latte ovino sardo alla stalla è di circa il 30-50% in meno rispetto al latte ovino in Toscana e Lazio. Da un’indagine realizzata da Ismea su un campione di 18 allevamenti ovini situati in Sardegna è emerso che il costo di produzione del latte di pecora, è stato mediamente pari a 1,12 euro/litro di latte prodotto al netto di premi e contributi PAC con riferimento all’annata agraria 2016/2017. Quell’annata ha visto anche un aumento forte dei prezzi del foraggio a causa delle avverse condizioni climatiche.

È stata più volte segnalata la necessità di imporre l’obbligo di rilevazione delle consegne di latte ovino e caprino, analogamente a quanto già previsto per il latte di bovino. L’obbligo per il latte di vacca discende dall’articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal relativo regolamento di applicazione della Commissione n. 479/2010, modificato dal regolamento di esecuzione della Commissione n. 1079/2014. Viene pertanto esteso al latte ovino il sistema di rilevazione vigente nel settore bovino.

La bozza si chiude con l’articolo 7, ponendo l’obiettivo di valorizzare commercialmente la qualità del latte prodotto, si istituisce un sistema di qualità nazionale finalizzato al miglioramento delle condizioni di benessere animale. Si precisa, in proposito, che la Regione Sardegna spende annualmente circa 30 milioni di euro per migliorare le condizioni di benessere attraverso il proprio PSR, senza però che questo investimento produca alcun effetto leva a livello commerciale.

 

A cura del Dott. Massimo Di Lorenzo

 

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