Bozza ddl Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari
Schema di disegno di legge recante nuove norme in materia di illeciti agroalimentari
Lo schema di disegno di legge considera l’elaborato formulato dalla “Commissione per l’elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati in materia agroalimentare” istituita presso l’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia con decreto del Ministro della giustizia del 20 aprile 2015.
L’intervento della Commissione è stato necessario per l’elaborazione di proposte di riforma dei reati in materia agroalimentare, per la ricognizione delle disposizioni riguardanti la riforma dei reati in materia agroalimentare, per l’approfondimento della categoria dei reati di pericolo contro la salute e per l’esigenza di una tutela penalistica moderna rispetto alla consistenza di beni giuridici nuovi che richiedono l’anticipazione dell’incriminazione già alla soglia del rischio e, comunque, in funzione preventiva.
Contenuto
- Incolumità e salute pubblica (articolo 1)
- Commercio prodotti alimentari (articolo 2)
- Pene (articolo 3)
- Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice penale (articolo 4)
- Responsabilità amministrativa (articolo 5)
- Produzione e vendita di alimenti e bevande (articolo 6)
- Operazioni sotto copertura (articolo 7)
- Sanzioni (articolo 8)
- Investimenti (articolo 9)
- Beni sequestrati (articolo 10)
- Olio (articolo 11)
- Abrogazioni e disposizioni transitorie (articolo 12)
Incolumità e salute pubblica
Viene superata l’attuale partizione interna tra “delitti di comune pericolo mediante violenza” e “delitti di comune pericolo mediante frode”, sostituendola con la distinzione tra “delitti di comune pericolo contro l’incolumità pubblica” (nuovo Capo I del Titolo VI, Libro II del codice penale) e “delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza degli alimenti e dei medicinali” (nuovo Capo II del Titolo VI, Libro II del codice penale)
Sono apportate modifiche agli articoli 439, 440, 441, 446, 448, 452 del Codice penale.
In particolare, sono modificate le disposizioni relative a contaminazione, adulterazione e corruzione di acque: è stabilita la reclusione da tre a dieci anni.
Sono inseriti nuovi articoli nel Codice penale:
- 40-bis (Importazione, esportazione, commercio, asporto, vendita o distribuzione i alimenti, medicinali o acque pericolosi)
Nell’ambito di attività di impresa importa, esposta o in deposito doganale trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce alimenti, medicinali o acque avvelenati, contraffatti, adulterati, contaminati, corrotti, trattati o composti in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali comunque inadatti al consumo umano o nocivi, pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da due a otto anni.
ART. 440-ter Omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi)
Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 440 e 440-bis, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni l'operatore del settore alimentare o del commercio che, essendo a conoscenza della pericolosità per il consumo degli alimenti, dei medicinali o delle acque da lui detenuti o alienati, omette di provvedere, immediatamente, al loro ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori oppure di informare immediatamente le autorità amministrative competenti per la sicurezza degli alimenti, delle acque e ei medicinali.
Alla stessa pena soggiace l'operatore del commercio che non osserva i provvedimenti dati dall'autorità competente per l'eliminazione del pericolo di cui al primo comma
ART. 440-quater (Informazioni commerciali ingannevoli o pericolose)
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 440-bis, 440-ter, 441 e 443, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti , acque o medicinali pregiudica la sicurezza della loro consumazione con pericolo per la salute pubblica, è punito con la 'reclusione da uno a quattro anni
Sono inserite stabilite disposizioni in materia di disastro sanitario tramite l’inserimento degli articoli 445-bis e 445-ter nel Codice penale.
ART. 445-bis (Disastro sanitario)
Quando dai fatti di cui agli articoli 440, 440-bis, 440-ter, 440- quater, 441, 443 e 445 derivano per colpa la lesione grave o gravissima o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi venti ai danni di altre persone si applica la pena della reclusione da sei a diciotto.
ART. 445-ter (Disposizioni comuni)
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo:
1)Il pericolo per la salute pubblica è valutato tenendo conto anche dei consumi cumulativi in quantità normali delle acque, degli alimenti e dei medicinali distribuiti o venduti ed è accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo;
2)l’alimento si considera adulterato o trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui all’articolo 440 sono poste in essere tramite la somministrazione dell’animale vivo o l’utilizzazione, in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti a quelle consentite;
3)l’alimento si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto, contaminato
Commercio di prodotti alimentari
È introdotta una nuova fattispecie di reato: l’agropirateria. La fattispecie individua reati specifici, compiuti nel settore del commercio delle sostanze alimentari, rispetto a quelli previsti agli articoli 473 e 474 c.p. dedicati in maniera più generica al commercio organizzato di prodotti, anche alterati e spendita di marchi contraffatti.
Tale misura è introdotta per via della constatazione della ricorrenza del fenomeno che presuppone accordi, anche occasionali, tra produttori e distributori e la ripetizione abituale delle condotte. Obiettivo delle disposizioni è stabilire misure più efficaci per prevenzione e repressione delle frodi di carattere seriale, abituale e organizzato.
L’agropirateria è disciplinata dall’articolo 517-quater:
ART. 517- quater 1 (Agropirateria)
“Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l' allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 517-sexies e 517- septies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 75.000; se commette alcuno dei fatti di cui all'articolo 517-quater, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
Se ricorre taluna delle aggravanti di cui all'articolo 517-octies, la pena è aumentata da un terzo alla meta. Oltre alla pena accessoria di cui all’articolo 32-bis, alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti.
In caso di soggetto già condannato per i reati indicati nell’articolo 518-bis, primo comma, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice dispone la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.
Le pene del primo e secondo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si sia adoperato per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nell’azione di contrasto nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione dei concorrenti negli stessi, ovvero per l’individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione del delitto medesimo o dei profitti da esso derivanti”.
Le sanzioni penali variano in funzione della gravità delle condotte tenute attraverso l’allestimento di mezzi più o meno organizzati e delle finalità di profilo sistematico.
Per quanto riguarda le pene accessorie, è inserito nel codice penale l’articolo 518-bis.
ART. 518-bis (Ulteriori pene accessorie)
“La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-quater 1, nonché per i reati di cui agli articoli 416 e 416-bis, se l'associazione è diretta alla commissione dei delitti previsti dal apo II-bis, importa l'applicazione ella pena accessoria prevista dall'articolo 30 e il divieto per la durata indicata dal citato articolo 30 di ottenere:
a)iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo, per lo svolgimento di attività imprenditoriali
b)l’accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell’Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
Negli stessi casi il giudice se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimen1o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso; se ricorrono ambedue le condizioni, può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze, o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso.
Nel caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 517-quater si applicano le pene accessorie di cui al primo comma se viene ritenuta la sussistenza di taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 517-octies”.
Infine, in materia di confisca obbligatoria e per equivalente è stabilito che nei casi di cui agli articoli 517-quater e 517-quater 1, 517-sexies, 517-septies si applicano le disposizioni di cui all’articolo 474-bis.
Pene
Sono apportate modifiche all’articolo 240-bis del Codice penale. In particolare, è estesa la confisca per sproporzione anche ai casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di associazione criminosa finalizzato al contenimento dei reati di cui agli articoli 517-quater e 517-quater 1, 517-sexies, 517-septies.
Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice penale
Sono apportate modifiche al decreto legislativo n. 271/1989. In particolare, tramite l’inserimento dell’articolo 86-quater, si stabilisce che il giudice può disporre l’assegnazione dei prodotti di cui abbia ordinato la confisca ad enti territoriali o ad altri enti pubblici, associazioni o consorzi, per sole finalità di assistenza e beneficenza, perché successivamente alla rimozione di marchi e segni distintivi di identificazione, provvedano alla distribuzione gratuita delle derrate alle persone bisognose.
Responsabilità amministrativa
È stabilito che, nei casi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 231/2001, il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa degli enti che svolgono una qualsiasi attività di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, deve essere adottato ed efficacemente attuato un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici, a livello nazionale e sovranazionale, relativi a:
a)rispetto degli standard relativi alla fornitura di informazioni sugli alimenti
b)attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto
c)attività di vigilanza con riferimento alla rintracciabilità, ovvero alla possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione
d)attività di controllo sui prodotti alimentari, finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e l’integrità dei prodotti e delle relative confezioni in tutte le fasi della filiera
e)procedure di ritiro o richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti
f)attività di valutazione e gestione del rischio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e controllo
Si prevede la vigilanza sul funzionamento degli enti, nel rispetto dei modelli organizzativi previsti da parte di un soggetto esperto nel settore alimentare e titolare di autonomi poteri di iniziativa e controllo, da individuare nell’ambito di apposito albo nazionale istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico.
Presso l’amministrazione competente è già disponibile un elenco di periti a cui potrebbero aggiungersi i soggetti indicati nel presente schema di disegno di legge.
Produzione e vendita di alimenti e bevande
Per quanto riguarda gli illeciti in ambito alimentare, si interviene in materia di delega di funzioni e si prevede un rafforzamento della tutela rispetto a situazioni oggi prive di adeguato controllo penale e comunemente soggette a gravi influenze di gruppi organizzati che operano in contesti illeciti, con particolare riferimento al commercio all’ingrosso, attraverso l’inasprimento del regime sanzionatorio penale.
Operazioni sotto copertura
Sono stabilite modifiche all’articolo 9 della legge n. 146/2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, estendendo la non punibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nel corso di specifiche operazioni di polizia sotto copertura, anche per i più gravi delitti in materia di frodi agroalime tari.
Sanzioni
È disposto un intervento sul decreto legislativo n. 190/2006 che regola la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002, con riferimento al sistema di tracciabilità obbligatoria. Obiettivo di tali disposizioni è rispondere all’esigenza di attuare in ambito nazionale il principio di precauzione, sancito già a livello europeo, che viene realizzato attraverso la disciplina della tracciabilità dei flussi alimentari, dalla loro origine e produzione, alle varie fasi del processo di commercializzazione e vendita. Le disposizioni sono finalizzate alla prevenzione dell’accesso sul mercato di alimenti vietati in quanto non sicuri ma non ancora scientificamente verificati come nocivi per la salute ovvero all’impedimento della loro adulterazione e circolazione.
In particolare, in caso di condotte impeditive nei confronti degli organi di controllo, è prevista l' applicazione di apposite sanzioni penali in luogo delle più tenui sanzioni amministrative attualmente vigenti. Per tale condotta è previsto un adempimento sanzionatorio: da comportamenti puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di un valore medio di 1.500 euro, si passa all'ammenda per un importo medio di 3.000 euro. Tali sanzioni si prescrivono in un termine più ampio rispetto al corrispondente illecito amministrativo.
Investimenti
Sono previste modifiche all’articolo 4 della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004). In particolare, è disposta l’esclusione dalla disciplina generale ivi prevista per gli illeciti connessi alla commercializzazione dei prodotti, quelli da riferire ai prodotti o sostanze alimentari, specificamente trattati da tali disposizioni.
Beni sequestrati
Sono apportate modifiche all’articolo 16 della legge n. 99/2009. In particolare, è consentito l’affidamento dei beni mobili sequestrati – individuati dall’articolo a seguito della repressione dei reati indicati nell’articolo nonché di quelli oggetto di ampliamento normativo previsti dagli articoli 517 quater, 517 quater 1, 517 sexies, 517 septies – alle forze di polizia o altri organi dello Stato o enti pubblici non economici per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale.
Nel caso in cui i beni in esame non siano affidati in custodia giudiziale, l’autorità giudiziaria competente può disporne l’immediata distruzione ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura penale senza che i beni sequestrati siano posti in stabilimenti, depositi o altri luoghi deputati alla custodia dei medesimi.
La norma è destinata ad applicare anche ai reati agroalimentari la previsione contenuta nell’articolo 16 della legge n. 99/2009 in tema di tutela penale dei diritti di proprietà industriale già prevista per altre tipologie di prodotti e merci.
Olio
È disposto un intervento sul decreto legislativo n. 103/2016 per modificare il regime sanzionatorio in coerenza con le designazioni e le definizioni di olio di oliva ed olio di sansa di oliva previste a livello europeo.
In particolare, le disposizioni sono volte all’eliminazione dei sanzioni particolarmente afflittive per gli operatori del settore previste da una normativa datata (legge n. 1407/1960):nello specifico le sanzioni proporzionali, il cui importo è attualmente commisurato al quantitativo di olio non conforme (400 euro per quintale o frazione di quintale).
Sono introdotte modifiche anche alla attuale disciplina in materia di confisca, che ad oggi è prevista a prescindere dalla possibile regolarizzazione del prodotto mediante la sua riclassificazione in un’altra categoria di olio da parte dell’operatore.
Per quanto riguarda definizione e divieti ed obblighi per gli operatori, sono introdotti nuovi articoli decreto legislativo n. 103/2016:
- I-bis. (Categorie di oli e definizioni)
1. Le designazioni e le definizioni delle categorie degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva di cui al presente decreto sono stabilite dall'allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013
2. Non sono considerati commestibili l'olio di oliva lampante e l' olio di sansa d'oliva greggio tal quali nonché gli oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni più profonde di quelle del procedimento degli alcali.
3. Non si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli oli di oliva lampanti e gli oli di sansa d'oliva greggi detenuti presso i locali dei frantoi nei quali sono stati ottenuti a seguito del processo di estrazione meccanico o fisico.
ART. 1-ter (Divieti e obblighi a carico degli operatori)
1. È vietato vendere, detenere per la vendita o ad altri fini commerciali o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l'olio extra vergine di oliva, l'olio di oliva vergine, l’oIio di oliva raffinato, l'olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini, l'olio di sansa di oliva raffinato e l'olio di sansa di oliva che non possiedono i requisiti di prodotto e di processo prescritti dalle norme dell'Unione europea per la denominazione indicata in etichetta o nei documenti commerciali. Le denominazioni prescritte dalla normativa dell'Unione europea devono essere indicate nei documenti commerciali.
2. È vietato vendere, detenere per la vendita o ad altri fini commerciali o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare gli oli di oliva vergini non ancora classificati ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. Entro il 15 aprile di ciascuna campagna di commercializzazione, gli oli di oliva vergini non ancora classificati devono essere classificati come olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine od olio di oliva lampante. I recipienti di stoccaggio e i documenti relativi al trasferimento degli oli di oliva vergini non ancora classificati recano una dicitura che evidenzia che il prodotto è in attesa di classificazione.
3.È vietato vendere, detenere per la vendita o ad altri fini commerciali, mettere comunque in commercio per il consumo alimentare oli non commestibili anche in miscela con oli commestibili. È altresì vietato vendere, detenere per la vendita o ad altri fini commerciali l’olio di oliva lampante e l’olio di sansa di oliva greggio che non possiedono i requisiti di prodotto e di processo prescritti per la rispettiva categoria dalla normativa dell’ Unione europea.
4. È vietato detenere impianti di esterificazione presso gli stabilimenti dove si ottengono o si detengono oli destinati ad uso alimentare.
ART. 1-quater (Sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di commi 1, primo periodo e 2 primo periodo dell’articolo 1-ter è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000. Se il fatto riguarda una quantità di prodotto irregolare superiore a 30 tonnellate la sanzione è raddoppiata
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del comma 1, secondo periodo, dell’articolo 1-ter è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600 a euro 9.500.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non provvede alla classificazione degli oli entro il termine di cui al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 1-ter è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del comma 2, terzo periodo, dell’articolo 1-ter è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.00 a euro 3.000
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende o mette in commercio oli in violazione alle disposizioni del comma 3, primo periodo, dell’articolo 1-ter è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 120.000. La sanzione è dimezzata nei casi di mera detenzione per la vendita o ad altri fini commerciali e raddoppiata nel caso di oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dell’articolo 1 ter, comma 3, secondo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del comma 4 dell’articolo 1-ter è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 120.000
Abrogazioni e disposizioni transitorie
È disposta l’abrogazione degli articoli 442, 444, 516, 517-bis e 517-quinquies del codice Penale, approvato con regio decreto 9 ottobre 1930, n. 1398.
Per la legge n. 1407/1960, è disposta l’abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13.
Per la legge n. 283/1962, sono abrogati gli articoli 6 ,12, 12-bis e 18
È stabilito inoltre che al terzo comma dell'articolo 9 della legge n. 689/1981 le parole: “dagli articoli 5, 6 e 2” sono sostituite dalle parole: “dall'articolo 5”.
- stabilito, infine, che le disposizioni del presente schema di disegno di legge che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o e decreto divenuti irrevocabili. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni d cui agli articoli 2, 4, comma 1, e 102 del decreto legislativo n. 507 / 1999.