Bozza del 7 maggio 2018 - Decreto rilevazione SIOPE per le Autorità di sistema portuale.

Schema di decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze concernente l’avvio a regime della rilevazione SIOPE per le Autorità di sistema portuale, secondo le modalità previste dall’articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il presente schema di decreto è diretto a dare attuazione all’articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che prevede che le Amministrazioni pubbliche, comprese le Autorità di sistema portuale, sono tenute a trasmettere quotidianamente alla banca dati SIOPE i dati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme.

Il decreto si compone di cinque articoli.

L’articolo 1 (Attività degli enti) precisa che dal 1 gennaio 2019 le Autorità di sistema portuale e, sino all’insediamento dei nuovi organi delle Autorità di sistema portuale, le Autorità portuali devono provvedere:

  • ad indicare sui titoli di entrata e di spesa appositi codici gestionali previsti dall’allegato A al presente decreto;
  • ad ordinare gli incassi e i pagamenti al proprio cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo le apposite regole tecniche emanate dall’AGID, per il tramite dell’infrastruttura della banca dati SIOPE.

Al comma 4 viene precisato che, al fine di garantire una corretta applicazione della politica gestionale, le Autorità di sistema portuale devono:

  • provvedere ad una tempestiva regolamentazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell’ordinativo di incasso e di pagamento;
  • uniformare la codificazione alle istruzioni del “Glossario dei codici gestionali SIOPE”;
  • comunicare alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio il nome e l’indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE.

Si segnala anche il comma 9 che dispone che, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il 15 di ciascun mese i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori, l’invio delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture con le modalità di cui al comma 1, assolve l’obbligo previsto dall’articolo 7 bis, comma 5, D.L. n. 35/2013[1].

L’articolo 2 (Attività del cassiere)  precisa che dal 1 gennaio 2019 le banche incaricate dei servizi di cassa delle Autorità di sistema portuale non possono accettare disposizioni di pagamento e ordinativi di incasso privi della codificazione uniforme o trasmessi con modalità diverse da quelle indicate all’articolo 1 del presente decreto.

Viene anche precisato al comma 2 che i Cassieri provvedono a trasmettere quotidianamente alla Banca dati SIOPE gli incassi e i pagamenti codificati secondo apposite regole e che ai fini della trasmissione dei dati, ciascun ente è identificato da un apposito codice rilasciato dall’ISTAT.

Al comma 6 viene disposto che fino al 31 dicembre 2021 i cassieri trasmettono alla Banca dati SIOPE, entro il 20 di ogni mese, le informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all’allegato B al presente decreto.

L’articolo 3 (Accesso alla Banca dati SIOPE) sancisce l’accessibilità ai dati SIOPE. In particolare le informazioni riguardanti il pagamento delle singole fatture relative a debiti per somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali sono accessibili sull’apposita piattaforma elettronica predisposta dal MEF.

Il successivo articolo 4 (Eliminazione della rilevazione trimestrale di cassa) dispone che dall’esercizio 2020 le Autorità di sistema portuale non sono più tenute alla rilevazione trimestrale di cassa.

Infine l’articolo 5 (Rendiconto e dati SIOPE) prevede che gli enti di cui all’articolo 1 devono allegare al rendiconto relativo all’esercizio 2019 e ai successivi, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre con i valori cumulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide. Qualora i prospetti dei dati SIOPE e la situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle proprie scritture contabili, l’ente deve allegare al rendiconto una relazione con l’indicazione delle cause che hanno determinato questa situazione.

Il decreto si compone anche di due allegati:

- l’allegato A contenente la codifica SIOPE delle Autorità di sistema portuale, in vigore dal 1 gennaio 2019;

- l’allegato B  recante il prospetto delle Disponibilità liquide che le Autorità di sistema portuale devono trasmettere mensilmente.

Si segnala, infine, che il presente schema di decreto è stato trasmesso in data 3 maggio 2018 alla Conferenza unificata al fine dell’espressione del relativo parere.

sintesi a cura della Dott.ssa Lucia Cavalli

 

[1] Il comma 5, art. 7 bis, D.L. n. 35/2013 prevede che le amministrazioni Pubbliche, contestualmente all’ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti alla stessa, concernenti le fatture e le richieste di pagamento relative a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali.

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