Aiuti di Stato: la Commissione chiede all' Italia di mettere fine alle esenzioni fiscali a favore dei porti.

Aiuti di Stato: la Commissione chiede all'Italia di mettere fine alle esenzioni fiscali a favore dei porti

4.12.2020 Commissione europea - La Commissione europea ha chiesto all'Italia di abolire le esenzioni dall'imposta sulle società di cui beneficiano i porti italiani allo scopo di allineare il regime fiscale nazionale alle norme UE in materia di aiuti di Stato. I profitti che le autorità portuali traggono dalle loro attività economiche devono essere assoggettati all'imposizione ordinaria prevista per le società dalla legislazione italiana onde evitare distorsioni della concorrenza. La decisione odierna scaturisce dalle indagini della Commissione sulla tassazione dei porti negli Stati membri.

Margrethe Vestager, Commissaria responsabile per la Concorrenza, ha dichiarato: "Le norme UE in materia di concorrenza riconoscono l'importanza dei porti per la crescita economica e lo sviluppo regionale e consentono agli Stati membri di investire in questo settore. Al tempo stesso, per tutelare la concorrenza, la Commissione deve garantire che eventuali utili generati dalle attività economiche delle autorità portuali siano tassati allo stesso modo degli utili delle altre imprese. La decisione odierna indirizzata all'Italia – come già quelle rivolte ai Paesi Bassi, al Belgio e alla Francia – ribadisce che concedere ai porti esenzioni ingiustificate dall'imposta sulle società falsa la parità delle condizioni concorrenziali e nuoce alla concorrenza leale. Queste esenzioni vanno quindi abolite."

In Italia le autorità portuali sono completamente esentate dall'imposta sul reddito delle società. Nel gennaio 2019 la Commissione ha invitato l'Italia ad adeguare la legislazione nazionale per assicurare che i porti pagassero l'imposta sugli utili generati dalle attività economiche allo stesso modo delle altre imprese attive sul suo territorio, in linea con la normativa UE sugli aiuti di Stato. Nel novembre 2019 la Commissione ha avviato un'indagine approfondita volta ad accertare il fondamento delle sue preoccupazioni iniziali sulla compatibilità delle esenzioni fiscali concesse ai porti italiani con le norme sugli aiuti di Stato dell'UE.

Al termine della sua valutazione la Commissione ha concluso che l'esenzione dall'imposta sulle società conferisce ai porti italiani un vantaggio selettivo, violando così le norme UE in materia di aiuti di Stato. Nello specifico, l'esenzione non persegue un chiaro obiettivo di interesse pubblico, ad esempio la promozione della mobilità o del trasporto multimodale, mentre le autorità portuali possono usare il risparmio d'imposta che ne deriva per finanziare qualunque tipo di attività o sovvenzionare i prezzi praticati dai porti ai clienti, a scapito dei loro concorrenti e della concorrenza leale.

La decisione della Commissione precisa che se le autorità portuali realizzano profitti grazie alle loro attività economiche, questi dovrebbero essere soggetti all'imposizione ordinaria prevista dalla normativa fiscale italiana per evitare distorsioni della concorrenza.

Il dialogo tra la Commissione e le autorità italiane prosegue. Ora l'Italia deve adottare le misure necessarie ad abolire l'esenzione, in modo da garantire che dal 1º gennaio 2022 a tutti i porti si applichino le stesse norme fiscali che valgono per le altre imprese; l'Italia e la Commissione continueranno a confrontarsi in modo costruttivo al riguardo.

Dal momento che risale a prima del 1958, anno in cui il trattato è entrato in vigore in Italia, questa misura è considerata un "aiuto esistente": la decisione odierna non impone pertanto all'Italia di recuperare l'imposta sul reddito delle società che non è stata versata in passato.

Contesto

I porti in vari Stati membri sono in concorrenza tra loro e la Commissione si è impegnata a garantire condizioni concorrenziali eque in questo importante settore economico. Le autorità portuali svolgono attività di tipo sia economico che non economico:

  • le attività non economiche, quali le attività di sicurezza e di controllo del traffico marittimo o di sorveglianza antinquinamento, rientrano solitamente nell'ambito di competenza delle autorità pubbliche. Queste attività di servizio pubblico sono escluse dal campo di applicazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato;
  • lo sfruttamento commerciale delle infrastrutture portuali – ad esempio la concessione dell'accesso al porto a fronte di un pagamento – costituisce invece un'attività economica. A questo secondo tipo di attività si applicano le norme UE in materia di aiuti di Stato.

L'esenzione dall'imposta sulle società per i porti che realizzano profitti da attività economiche rappresenta un vantaggio competitivo sul mercato interno e pertanto comporta un aiuto di Stato che potrebbe essere incompatibile con la normativa dell'UE.

L'eliminazione dei vantaggi fiscali ingiustificati non significa che i porti non possano più ricevere contributi statali: gli Stati membri hanno numerose possibilità di sostenerli nel rispetto delle norme UE in materia di aiuti di Stato, ad esempio al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione nel settore dei trasporti o di realizzare i necessari investimenti infrastrutturali che non sarebbero possibili senza l'intervento pubblico. A questo proposito, nel maggio 2017 la Commissione ha semplificato le regole che disciplinano gli investimenti pubblici nei porti. In particolare, ha esteso l'ambito di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria agli investimenti non problematici nei porti. Grazie a tale modifica gli Stati membri possono ora investire fino a 150 milioni di € nei porti marittimi e fino a 50 milioni di € nei porti interni nella piena certezza giuridica e senza previo controllo della Commissione. Il regolamento autorizza ad esempio le autorità pubbliche a coprire le spese di dragaggio dei porti e delle relative vie di accesso. Inoltre, le norme dell'UE consentono agli Stati membri di compensare i porti per i costi sostenuti nello svolgimento di compiti di servizio pubblico (i cosiddetti "servizi di interesse economico generale"). La Commissione prosegue la sua valutazione del funzionamento dei porti e del regime fiscale cui sono soggetti negli Stati membri per garantire una concorrenza leale in questo settore a livello dell'UE.

Dalle indagini sulla tassazione dei porti nell'UE che la Commissione ha avviato nel 2013 è emerso che, nella maggior parte degli Stati membri, le attività economiche dei porti sono soggette al regime fiscale ordinario applicato alle imprese. Nel gennaio 2016 la Commissione ha chiesto ai Paesi Bassi a mettere fine alle esenzioni dall'imposta sul reddito delle società concesse ai porti marittimi pubblici nazionali. Nel luglio 2017 ha rivolto la stessa richiesta a Francia e Belgio. Tali decisioni sono state confermate dal Tribunale nelle cause T-160/16 (Paesi Bassi), T-673/17, T-674/17 e T-696/17 (Belgio), T-747/17 e T-754/17 (Francia). Nel 2019 la Spagna ha accettato di modificare la propria legislazione in materia di imposta sul reddito delle società per allinearla alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato e dal 2020 ai porti spagnoli si applica il regime di imposizione ordinario.

La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.38399 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della DG Concorrenza della Commissione una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale (State Aid Weekly e-News).

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