Bozza disegno di legge del Governo sul lavoro digitale
Disegno di legge recante “Disposizioni in materia di lavoro digitale”
Il disegno di legge recante “Disposizioni in materia di lavoro digitale” – di iniziativa governativa – elabora un quadro organico di proposte volte a rispondere alle sfide della digitalizzazione.
A tal fine, il disegno di legge definisce le condizioni per una crescita equa e sostenibile delle piattaforme digitali attraverso il miglioramento delle condizioni di lavoro e delle tutele dei lavoratori intermediati da piattaforma e ripristinare parità di condizioni per tutte le imprese operanti nei settori in cui operano le piattaforme, nonché garantire l’equità, la trasparenza e la responsabilità nella gestione algoritmica nel contesto di lavoro, affrontando il tema dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati pur ribadendo la centralità del controllo umano come garante ultimo della correttezza di tali sistemi digitali.
Nello specifico, il disegno di legge consta di sei articoli.
L’articolo 1 – definizioni – introduce il concetto di “piattaforma di lavoro digitale”, quale il set di programmi e procedure informatiche utilizzato dal datore di lavoro o dal committente che, indipendente dal luogo di stabilimento, condiziona le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. Sempre l’articolo 1 definisce il “lavoro intermediato da piattaforma digitale”, come il rapporto di lavoro la cui prestazione è intermediata da una piattaforma digitale che la condiziona indipendentemente dalla qualificazione contrattuale e dal luogo di svolgimento della stessa.
L’articolo 2 – presunzione di subordinazione – introduce un concetto chiave nel nuovo modello di regolamentazione del lavoro digitale, ossia la presunzione semplice di rapporto di lavoro subordinato nel caso in cui la piattaforma digitale eserciti il controllo su determinati elementi relativi alla prestazione lavorativa. In dettaglio, il disegno di legge individua cinque indici di subordinazione, alla presenza di almeno due dei quali è presunto il controllo da parte della piattaforma:
- determinazione effettiva del corrispettivo o fissazione di un suo tetto massimo;
- obbligo di rispettare regole vincolanti anche per quanto riguarda l’aspetto esteriore o il comportamento nei confronti del destinatario del servizio o l’esecuzione del lavoro
- controllo, anche mediante strumenti elettronici, dell’esecuzione del lavoro;
- limitazione, anche tramite sanzioni o pregiudizio al lavoratore, della libertà di organizzare il proprio lavoro in autonomia (orario di lavoro, accettazione/rifiuto di incarichi, subappalto);
- limitazione della possibilità di costruire una propria clientela o di svolgere prestazioni lavorative per terzi.
L’articolo 3 – modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 – estende a tutti i lavoratori intermediati da piattaforma digitale le tutele già previste (art. 2, comma 1, 47-bis e 47-quater) per i riders in materia di trattamento economico, disciplina antidiscriminatoria, salute e sicurezza sul lavoro, copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali.
L’articolo 4 – obblighi informativi per l’utilizzo dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati nel rapporto di lavoro – prevede obblighi informativi in capo ai datori di lavoro o ai committenti che utilizzano sistemi algoritmici per coordinare, gestire e monitorare il rapporto di lavoro. Al fine di assicurare la necessaria trasparenza e responsabilità nella gestione algoritmica del rapporto di lavoro, si inserisce un diritto alla trasparenza e all’accesso ai dati per quanto riguarda l’utilizzo e il funzionamento dei sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati (aspetti del rapporto di lavoro, scopi, finalità e funzionamento dei sistemi decisionali, dati e parametri utilizzati per programmare i sistemi decisionali, misure di controllo e livelli di accuratezza e robustezza degli stessi). In linea di continuità con quanto previsto in materia di protezione dei dati personali, l’articolo ribadisce esplicitamente il diritto a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato (GDPR).
La proposta, a tal proposito, prevede la designazione di una persona responsabile del monitoraggio delle decisioni automatizzate, contattabile dal lavoratore per chiarimenti in ordine alle motivazioni e alle circostanze di tali decisioni.
L’articolo 5 – informazione, consultazione e monitoraggio umano dei sistemi automatizzati – riconosce specifici diritti di informazione e consultazione in capo alle rappresentanze sindacali aziendali o alla RSU, in loro assenza, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative al livello nazionale in caso di introduzione o modifica di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati nel rapporto di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a monitorare l’impatto delle decisioni automatizzate sulle condizioni lavorative, informando le predette rappresentanze sindacali sulla valutazione dei rischi conseguenti alle decisioni prese. In fine, è previsto che il mancato rispetto di tali obblighi informativi e di consultazione costituisce condotta antisindacale ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori.
L’articolo 6 – disposizioni transitorie e finali - introduce una clausola di neutralità finanziaria per le PA interessate all’attuazione delle disposizioni previste dal disegno di legge e stabilisce la decorrenza degli articoli 4 e 5 (30 giorni dall’entrata in vigore).
A cura del Dr. Davide Scarpone