Camera dei Deputati - 5-03184 - 5-03185 - Interrogazione sull' esclusione dei preservativi dall'obbligo di autorizzazione ai fini pubblicitari. RISPOSTA
— Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
dopo le campagne per contrastare l'Hiv degli anni ‘80-’90, l'attenzione sulle infezioni sessualmente trasmissibili (Ist) è diventata meno incisiva contribuendo a un aumento dell'incidenza e ridiventando un problema di salute pubblica;
secondo l'Istituto superiore di sanità, nel 2016 in Italia i casi di sifilide sono aumentati del 70 per cento rispetto al 2015; le infezioni da clamidia sono raddoppiate rispetto al 2010. Emerge, inoltre, un aumento significativo delle infezioni da Hiv a trasmissione sessuale: 3443 nuove diagnosi nel 2017 rappresentano un allarme sociale e si traducono in forte impatto economico sul servizio sanitario nazionale (672.1 milioni di euro di spesa per farmaci antiretrovirali anti-Hiv);
l'Osservatorio educazione sessuale 2019 promosso da Skuola.net e Durex ha evidenziato che i giovani tra i 15-24 anni sono più esposti alle Ist, a causa della scarsa informazione, dell'insufficiente conoscenza e di un approccio alla sessualità molto precoce e meno consapevole e guidato;
il preservativo rappresenta l'unico strumento efficace per prevenire le Ist e il suo utilizzo, come suggerito dalla recente campagna di comunicazione del Ministero della salute per contrastare l'Hiv, va fortemente incentivato;
il contributo informativo sulle Ist che il mondo produttivo può offrire è limitato dai vincoli normativi sulla pubblicità sanitaria. I profilattici sono classificati come dispositivi medici (Dm) e l'Italia, diversamente dagli altri Paesi europei, nel recepire la normativa comunitaria, ha subordinato la pubblicità dei Dm a un regime autorizzativo stringente, caratterizzato da procedure complesse, linee guida ministeriali poco chiare e prassi amministrative poco prevedibili;
questa disciplina per la pubblicità che equipara i Dm ai farmaci risponde alla necessità di evitarne l'uso improprio o il sovrautilizzo;
nonostante la corretta classificazione regolatoria, ai fini pubblicitari il profilattico non dovrebbe essere equiparato agli altri Dm né tantomeno ai farmaci, da cui differisce per natura, modalità d'uso, valore in termini di prevenzione sanitaria e soprattutto perché il relativo utilizzo non può nuocere alla salute;
il decreto legislativo n. 37 del 2010 (articolo 21, comma 2-ter) prevede che con decreto del Ministro della salute vengano individuate alcune categorie di Dm esenti dall'obbligo di autorizzazione pubblicitaria. Questa norma, oggi inattuata, consentirebbe di valorizzare le potenzialità educative dei messaggi pubblicitari sui preservativi al fine di promuovere e diffondere una cultura orientata a una sessualità consapevole e priva di rischi per la salute –:
se il Ministro non ritenga di adottare le iniziative di competenza per dare attuazione alla normativa di cui in premessa ed escludere i preservativi dalla procedura di autorizzazione prevista ai fini pubblicitari.
5-03184
Camera dei Deputati
Mercoledì 29 gennaio 2020
TAffari sociali (XII)
Mercoledì 29 gennaio 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Pierpaolo SILERI.
Interrogazioni
La seduta è comincia alle 10.40.
-03184 Magi e 5-03185 Sportiello: Esclusione dei preservativi dall'obbligo di autorizzazione ai fini pubblicitari.
Marialucia LOREFICE, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo vertendo sullo stesso argomento ed essendo stato manifestato dal Governo un orientamento in tal senso, saranno svolte congiuntamente.
Il sottosegretario Pierpaolo SILERI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E), replicando, evidenzia con favore il fatto che la risposta riconosca l'importanza di agevolare la comunicazione per promuovere l'utilizzo di profilattici al fine di prevenire le malattie sessualmente trasmissibili, pur nel rispetto della normativa vigente. Sottolinea, infatti, come rispetto al passato vi sia un calo di attenzione su tali patologie, in particolare per quanto riguarda i giovani, e che, pertanto, è essenziale promuovere l'utilizzo del profilattico come il più valido strumento di prevenzione. Nel ricordare che un'interpretazione troppo restrittiva della normativa sui dispositivi medici appare priva di fondamento in quanto i profilattici non comportano alcun rischio per la salute, reputa importante la posizione di apertura che emerge dalla risposta fornita dal rappresentante del Governo.
Gilda SPORTIELLO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, che testimonia l'impegno a contrastare le infezioni sessualmente trasmissibili. Nel ricordare la crescita esponenziale di tali patologie in anni recenti, testimoniata dal dato di oltre 30.000 persone affette da sifilide nell'Unione europea, segnala che i preservativi rappresentano il principale strumento di prevenzione. Ritiene che la rimozione degli ostacoli alla comunicazione relativa all'utilizzo di tali prodotti possa aiutare al conseguimento di una maggiore consapevolezza, in particolare per quanto concerne i giovani che attualmente rappresentano la categoria a più alto rischio per infezioni come l'HIV. Nel ringraziare per la risposta, osserva che tale approccio può aiutare l'azione di prevenzione condotta dal Ministero della salute rispetto alle malattie sessualmente trasmissibili.
Marialucia LOREFICE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.
5-03184 Magi e 5-03185 Sportiello: Esclusione dei preservativi dall'obbligo di autorizzazione ai fini pubblicitari.
TESTO DELLA RISPOSTA
Rispondo congiuntamente alle due interrogazioni parlamentari in esame, stante l'analogia dei loro contenuti.
Il profilattico o preservativo è un dispositivo medico, utilizzato come protezione delle malattie da contagio sessuale, ovvero utilizzato come anticoncezionale.
I dispositivi medici vengono raggruppati, in considerazione della loro complessità e del rischio per il paziente, in 4 classi di rischio (I, II a, II b, III).
Solitamente, i profilattici sono classificati II b, o nell'ipotesi che contengano un medicinale, sono inseriti in classe III.
Il profilattico, al pari di tutti i dispositivi medici che non sono venduti su prescrizione medica, o impiegati con l'assistenza di un medico, o di un altro professionista sanitario, possono essere pubblicizzati in base alle condizioni dettate dalla vigente normativa.
Come noto, nelle linee generali, la pubblicità dei dispositivi medici è disciplinata dall'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante «Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici» che al comma 2 prevede: «La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi (...) è soggetta ad autorizzazione del Ministero della sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti (...)».
Tale disposizione in effetti trae la propria origine dalla disciplina della pubblicità sanitaria delineata dall'articolo 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» ancora oggi in vigore, e che costituisce la base di tutta la normativa successiva del settore, ponendo dei limiti alla pubblicità verso il pubblico dei prodotti di interesse sanitario, a tutela del consumatore/paziente.
Detto articolo 201, infatti, sempre nelle linee generali, prevede che la pubblicità di mezzi di prevenzione e cura delle malattie, medicinali, presidi medico-chirurgici, acque minerali, e altro deve essere sottoposta ad un controllo preventivo da parte di appositi Organi (attualmente il Ministero della salute) e quindi necessita di autorizzazione, sentito il parere di una apposita «Commissione di esperti», oggi nominata dal Ministro della salute.
Quanto ai requisiti e alle caratteristiche della pubblicità dei dispositivi medici, preciso che i requisiti generali di un messaggio pubblicitario riguardante un dispositivo medico, nonché le caratteristiche, i contenuti minimi, i contenuti non consentiti, sono individuati mutuando le caratteristiche ed i contenuti dei messaggi pubblicitari dei medicinali indicati nel decreto legislativo n. 219/2006, tenuto conto che si tratta di prodotti strettamente connessi con la salute; e comunque nel rispetto delle disposizioni normative.
Nel rispetto delle vigenti disposizioni, i criteri a disposizione degli esperti che compongono la Commissione deputata a valutare i messaggi pubblicitari sono molto chiari, nel senso che l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della salute, sentita la Commissione di esperti prevista dall'articolo 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che ne stabilisce una dettagliata disciplina.
Inoltre, il Ministero della salute ha adottato apposite Linee guida, condivise con le associazioni rappresentative delle industrie, per la divulgazione della pubblicità dei dispositivi medici attraverso i nuovi mezzi mediatici (internet, social network, e altro), ed attualmente anche la pubblicità dei profilattici viene regolarmente autorizzata dal Ministero.
In tutti i messaggi pubblicitari autorizzati viene imposto di riportare la seguente frase: «Conferiscono protezione dalle malattie sessualmente trasmissibili. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso».
Posto quanto sopra, nel caso di specie occorre, tuttavia, segnalare, in ordine alla disciplina dettata dal succitato articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, anche il comma 2-ter dello stesso articolo che statuisce espressamente «Nell'ambito dei dispositivi per i quali è consentita la pubblicità presso il pubblico, con decreto ministeriale sono identificate le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale».
Infatti, sebbene l'articolo 201 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, preveda un controllo preventivo da parte di appositi Organi, successivamente il legislatore ha previsto con il comma 2-ter dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, di identificare le fattispecie, nell'ambito dei dispositivi per i quali è prevista la pubblicità, che non necessitano di autorizzazione ministeriale.
Con riguardo segnatamente ai profilattici, appare utile un'esenzione dall'obbligo di autorizzazione ministeriale, secondo quanto previsto dal citato comma 2-ter dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, proprio perché favorirne la comunicazione pubblicitaria favorirebbe una maggiore consapevolezza dei destinatari del messaggio pubblicitario maggiormente informati sull'importanza della prevenzione; supporterebbe maggiormente l'azione di contrasto alle infezioni sessualmente trasmesse portato avanti dalle istituzioni; il SSN si avvarrebbe di una considerevole diminuzione dei costi legati alle infezioni sessualmente trasmesse; il sistema italiano, almeno per i preservativi, sarebbe pienamente allineato agli altri paesi dell'UE.
D'altra parte proprio nella consapevolezza della delicatezza e dell'impatto di natura sanitaria connesso all'utilizzo dei profilattici, solo in taluni casi sono apparse necessarie delle modifiche ai testi pubblicitari, in quanto contenevano informazioni errate o ingannevoli, ovvero si sono verificati casi in cui le informazioni relative alla destinazione d'uso del prodotto venivano totalmente occultate dalla ridondanza di altre informazioni di nessun interesse sanitario.
Alla luce delle considerazioni sviluppate, confermo l'attenzione che si pone sulla questione in esame, rassicurando che NAS, Ministero e AGCM hanno già facoltà di intervenire ex post per il controllo della comunicazione pubblicitaria, in particolare i NAS dispongono di un nucleo specializzato in pubblicità dei medical device garantendo di fatto già una misura a tutela del consumatore. Se infatti la ratio di un controllo preventivo della commissione ministeriale è quella di tutelare il cittadino, nel caso dei profilattici parliamo di un dispositivo che, se non impropriamente utilizzato, non solo non può nuocere alla salute, ma al contrario, comporta enormi vantaggi per la salute pubblica.
La seduta è termina alle 11.