Senato della Repubblica – 4-04972 – Interrogazione sulle detrazioni connesse ai lavori di miglioramento sismico ed energetico degli edifici "superbonus".

Senato della Repubblica – 4-04972 – Interrogazione a risposta scritta presentata il 2 Marzo 2021.

- Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. - Premesso che:

l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha introdotto importanti novità in merito alle detrazioni connesse ai lavori di miglioramento sismico ed energetico degli edifici;

secondo quanto disposto dal comma 9, le disposizioni inerenti alla maggiorazione delle detrazioni si applicano agli interventi effettuati, oltre che dai condomini, dagli istituti autonomi case popolari, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, anche "dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10";

il comma 10 dispone che le persone fisiche possono beneficiare delle detrazioni "per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio";

in un primo momento sono rimasti esclusi dalla possibilità di accedere alla detrazione di cui all'articolo 119 gli interventi inerenti a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti;

con l'entrata in vigore della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) gli interventi inerenti a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti sono stati ammessi al "superbonus", a patto che l'edificio sia composto da un massimo di 4 unità immobiliari,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano che nel limite massimo di 4 unità immobiliari, citato dal comma 9, lettera a), dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, siano ricomprese o meno le unità immobiliari di carattere pertinenziale;

se abbiano intenzione di assumere iniziative affinché sia consentito l'accesso alle detrazioni maggiorate per gli interventi inerenti a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti, anche nel caso in cui tale edificio sia composto da più di 4 unità immobiliari e quanto costerebbe, annualmente, alle casse pubbliche tale innovazione.

(4-04972)

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