Senato della Repubblica - 4-02760 – Interrogazione sul dispositivo autovelox installato dal Comune di Agropoli (Salerno) sulla strada statale 18, sp 430 "Cilentana".

Senato della Repubblica - 4-02760 – Interrogazione a risposta scritta presentata il 17 gennaio 2020.

 - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

l'art. 4 del decreto-legge n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002, dispone che il prefetto, sentiti gli organi di Polizia stradale e su conforme parere degli enti proprietari delle strade, tenendo conto del livello di incidentalità, possa autorizzare dispositivi di controllo autovelox;

a norma della direttiva 14 agosto 2009 del Ministro dell'interno, ai fini del contrasto degli eccessi di velocità, è indispensabile avvalersi, quale utile sede di confronto e di valutazione, della conferenza provinciale permanente prevista dall'art. 11 del decreto legislativo n. 300 del 1999, in cui sono presenti tutti i responsabili della sicurezza stradale. Con cadenza semestrale la conferenza approva un documento riepilogativo contenente le analisi effettuate sulla sinistrosità della strada;

con successiva direttiva del 21 luglio 2017 il Ministro dell'interno ha ridefinito i criteri precisando che la contestazione differita delle infrazioni al codice della strada è legittima quando, sulla base di una valutazione preventiva compiuta dal prefetto, i tratti di strada sui quali possono essere collocati dispositivi di controllo rispondono ai seguenti criteri: a) elevato livello di incidentalità; b) documentata impossibilità di contestazione immediata, rimarcando l'esigenza, per ciascun tratto da sottoporre a controllo, di un'accurata analisi del numero, della tipologia e soprattutto delle cause degli incidenti stradali ivi avvenuti nel quinquennio precedente;

il procedimento di individuazione dei tratti di strada in cui è possibile, in deroga al principio generale di contestazione immediata della contravvenzione, fare luogo all'accertamento a distanza delle violazioni, esige il previo parere dell'ente proprietario o concessionario della strada. Tale parere, prescritto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 121 del 2002, ha natura obbligatoria e vincolante ed ha per oggetto la compatibilità tecnica dell'installazione e dell'utilizzazione del dispositivo autovelox con la sicurezza della circolazione;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

sulla strada statale 18, strada provinciale 430 "Cilentana" all'altezza del chilometro 103+450, il Comune di Agropoli (Salerno) ha installato un dispositivo autovelox che, piuttosto che funzionale al contrasto degli eccessi di velocità, sembra strumentale all'implementazione delle entrate del Comune stesso. Ed invero il livello di incidentalità, come si è potuto appurare presso i competenti organi di Polizia stradale, è estremamente basso. Inoltre, non risulta che la conferenza provinciale permanente abbia compiuto, con la cadenza semestrale prescritta, le analisi occorrenti a valutare la sinistrosità stradale;

un altro profilo non meno importante di illegittimità è costituito dall'assenza del parere, obbligatorio e vincolante del parere dell'ente proprietario o concessionario della strada, che deve valutare la compatibilità tecnica dell'installazione dell'autovelox con la sicurezza della circolazione. L'ANAS ha comunicato di non avere rilasciato il parere di propria competenza, cosa che rende il dispositivo stesso abusivo e il decreto prefettizio che lo autorizza non conforme al paradigma legislativo, di cui al citato art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 121 del 2002, e quindi illegittimo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'abuso e quali iniziative intenda assumere per la sua tempestiva rimozione, considerato che il tratto viario è attraversato quotidianamente da numerosi pendolari per ragioni di lavoro, sicché le abnormi sanzioni pecuniarie alle quali vanno incontro, anche per eccessi minimi di velocità, assorbono, in definitiva, buona parte della retribuzione lavorativa, degenerando in una sorta di tassa impropria sul lavoro pendolare.

(4-02760)

 

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