Senato della Repubblica - 3-02082 - Interrogazione sulle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. RISPOSTA

Senato della Repubblica - 3-02082 - Interrogazione a risposta orale presentata il 10 novembre 2020
 - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali e per il turismo. -

Premesso che:

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, reca "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

in particolare, l'articolo 90 prevede che "la quota di cui all'articolo 71-octies, comma 3-bis, dei compensi incassati nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 della medesima legge", e che, "con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonché le modalità attuative della disposizione";

l'articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 30 aprile 2020, adottato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito che "i contributi di cui al presente decreto sono erogati al lordo delle ritenute di legge, applicate da ciascun organismo di gestione collettiva in relazione alle somme trasferite ai propri iscritti, autori, artisti interpreti ed esecutori o agenti mandatari";

considerato che:

la mancata indicazione specifica sulla natura del contributo di cui all'articolo 90 citato ha generato un'interpretazione disomogenea delle disposizioni e, conseguentemente, a seguito un'applicazione disomogenea da parte degli organismi di gestione collettiva, si è generata una discrepanza di trattamento a danno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi del settore;

il Ministero dell'economia, a seguito di richiesta di chiarimenti formulata dal Ministero per i beni culturali, ha specificato che le misure di sostegno del reddito, come quella di cui all'art. 90, sono considerate redditi sostitutivi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e, in quanto tale, assoggettabili a imposizione;

valutato che, al fine di tutelare i lavoratori del settore, risulta opportuno ed urgente specificare la natura del contributo di cui all'articolo 90, nel senso di stabilire che la misura di sostegno al reddito sia esente da ogni ritenuta e non concorra alla formazione del reddito imponibile ai sensi del testo unico,

si chiede di sapere, tenuto conto delle ragioni fondanti della misura di sostegno al reddito e delle previsioni contenute in altre disposizioni dello stesso decreto, quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere al fine di ristabilire, con riferimento al regime fiscale da applicare, omogenee modalità di erogazione del contributo.

Sento della Repubblica

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 12 GENNAIO 2021

Interrogazioni

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,40.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione n. 3-02082

della senatrice Montevecchi, rilevando l'articolo 90 del decreto-legge n.18 del 2020 non contiene una disposizione specifica che escluda l'imponibilità delle somme erogate a ciascun beneficiario, diversamente da quanto previsto in altre disposizioni del decreto-legge "Cura Italia" che riconoscono indennità per diverse categorie di beneficiari e sanciscono espressamente la loro non concorrenza alla formazione del reddito imponibile.

Anche l'articolo 44 del decreto-legge n. 18 del 2020, istitutivo del "Fondo per il reddito di ultima istanza", ha previsto l'erogazione di un'indennità come "misura di sostegno del reddito" in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Ciò nonostante, nell'articolo 1, comma 3, del decreto interministeriale del 28 marzo 2020, adottato ai sensi del comma 2 del citato articolo 44, è stato espressamente disposto che detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Pertanto, ancorché la norma primaria abbia riconosciuto una misura di sostegno del reddito, nel relativo decreto attuativo è stato necessario sancirne espressamente la sua non concorrenza al reddito imponibile al fine di riconoscere un'esenzione IRPEF. Ciò in quanto le misure di sostegno del reddito, come quella di cui all'articolo 90 del decreto legge n. 18 del 2020 prevista per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, tecnicamente sono redditi sostitutivi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUIR, in quanto tali assoggettabili ad imposizione. Occorre, altresì, precisare che la disposizione contenuta nel citato articolo 6, comma 4, del decreto interministeriale del 30 aprile 2020 secondo cui i contributi debbano essere erogati "al lordo delle ritenute", non può essere interpretata letteralmente e sostanzialmente nel senso di escludere l'imponibilità di dette erogazioni.

Alla luce di quanto detto, il Sottosegretario chiarisce che, in assenza di un intervento normativo volto a stabilire espressamente la non imponibilità del beneficio in questione, lo stesso deve essere assoggettato ad imposizione in capo al percipiente ai sensi del già citato articolo 6, comma 2, del TUIR.

Prende la parola in replica la senatrice MONTEVECCHI (M5S), che si dichiara solo parzialmente soddisfatta per la risposta, perché pur tecnicamente ineccepibile, non risolve le problematiche relative al contributo di cui all'articolo 90 del decreto-legge n. 18 del 2020, che dovrebbe essere, diversamente da quanto sta avvenendo, esente da ogni ritenuta e non concorrere alla formazione del reddito imponibile. Si rammarica quindi di una un'interpretazione disomogenea delle disposizioni e della conseguente discrepanza di trattamento a danno di autori, artisti interpreti ed esecutori e lavoratori autonomi del settore, che ha coinvolto il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

La seduta termina alle ore 16.

 

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