Senato della Repubblica - 3-02006 - Interrogazione sui contributi previsti per la realizzazione di interventi di trasporto rapido di massa e sull'apporto finanziario statale.

Senato della Repubblica - 3-02006 - Interrogazione a risposta orale presentata il 21 ottobre 2020.

Sarà discussa in Commissione 8° lavori Pubblici -  Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:

con la legge n. 211 del 1992, art. 9, sono stati previsti contributi per la realizzazione di interventi di trasporto rapido di massa e, successivamente, è stato stabilito che l'apporto finanziario statale non può superare il 60 per cento del costo delle opere;

con la legge n. 144 del 1999, art. 1, comma 5, è stato istituito presso il CIPE il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo;

con il decreto legislativo n. 229 del 2011, è stato previsto il monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del fondo opere e del fondo progetti;

con la delibera n. 28 del 26 giugno 2009 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 2009), il CIPE, oltre ad approvare il "nuovo sistema filoviario" proposto dal Comune di Verona per un costo di 143,053 milioni di euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ha assegnato a tale intervento il contributo di 85,832 milioni di euro pari al 60 per cento del predetto costo;

l'accordo procedimentale, sottoscritto l'8 agosto 2014, ha individuato il 30 novembre 2014 quale data di consegna delle attività di progettazione esecutiva, il 31 maggio 2015 quale data di consegna dei lavori e il 31 luglio 2018 quale data di fine lavori e ha previsto la possibilità di revoca del contributo statale in caso di mancato rispetto delle scadenze per fatti imputabili al Comune e ad AMT, nonché la possibilità di aggiornamento delle scadenze stesse a seguito di "cause impreviste o imprevedibili ovvero varianti tecniche" sopravvenute e preventivamente autorizzate;

con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 3 agosto 2012, n. 187, il progetto elaborato dall'associazione temporanea di imprese vincitrice dell'appalto concorso è stato oggetto di nulla osta tecnico per l'importo complessivo di 119.025.429,41 euro (119.731.892,02 comprensivo degli oneri per la sicurezza) al netto di IVA, e il relativo contributo è stato conseguentemente rideterminato in 71.415.257,65 euro, pari al 60 per cento del costo;

con provvedimento del Ministero del 13 maggio 2014, n. 82, gli adeguamenti progettuali che sono stati apportati successivamente hanno determinato un costo differente, pari al costo complessivo di 130.711.270,26 euro, che ha comportato l'incremento del finanziamento statale a 78.426.762,16 euro, corrispondente al tetto massimo del 60 per cento del costo aggiornato;

nel mese di gennaio 2018 l'AMT di Verona ha chiesto l'autorizzazione su diverse varianti al progetto iniziale che hanno comportato un aumento del costo complessivo dell'opera a 142.752.134,22 euro e il contributo statale assegnabile per il relativo finanziamento, calcolato al tetto massimo del 60 per cento del predetto costo totale, ammonta a 85.651.280,53 euro;

nel 2018 è stato approvato il nuovo accordo procedimentale con il Ministero delle infrastrutture e AMT che prevede, tra l'altro: il 31 gennaio 2022 quale data di apertura all'esercizio dell'infrastruttura in esame. Il Ministero ha previsto tale data quale termine ultimo per la messa in servizio dell'impianto;

tra gli obblighi del soggetto aggiudicatore, quello di assicurare al CIPE flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

l'AMT, sin dal mese di maggio 2020, avrebbe bloccato i pagamenti e la certificazione delle lavorazioni eseguite dall'associazione temporanea di imprese che allo stato ammonterebbero ad oltre 9 milioni di euro, di cui oltre 3 già fatturati e circa 6 in attesa di essere contabilizzati e fatturati, oltre al valore dei materiali già approvvigionati che sarebbe stimato in circa 35 milioni per i veicoli e 14 milioni per la trazione elettrica;

il 21 luglio 2020, l'AMT ha sospeso l'esecuzione dei lavori in corso e, a fronte dell'istanza di accesso presentata dall'associazione di imprese per chiedere evidenza dell'effettiva disponibilità del finanziamento dell'opera, in buona parte ottenuto tramite un finanziamento bancario, il cui perfezionamento non sarebbe noto, come non sarebbe nota l'erogazione del contributo finanziario statale, pochi giorni fa ha deliberato la risoluzione contrattuale;

non risulterebbe essere stato istituito il collegio consultivo tecnico (articolo 6 del decreto-legge n. 76 del 2020) che ha funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto, né sarebbe stata erogata all'associazione di imprese l'anticipazione contrattuale pari a circa 37 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti;

se le criticità emerse, almeno quelle verificatesi nel 2020, siano state correttamente e tempestivamente comunicate al Comitato interministeriale per la programmazione economica (sistema MIP), di cui alla legge n. 144 del 1999, art. 1, comma 5;

se, come prevede l'accordo procedimentale vigente, risultino essere state presentate richieste di aggiornamento del medesimo, nonché delle scadenze con esso stabilite in ragione di eventuali cause impreviste o imprevedibili, ovvero varianti tecniche sopravvenute;

se risulti che la sospensione dei lavori avvenuta il 21 luglio 2020 sia stata decisa per una delle ragioni espressamente previste dal decreto-legge n. 76 del 2020, art. 5, che stabiliva, da quella data, i casi tassativi in cui i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 potevano essere sospesi;

se siano state nel tempo erogate quote del finanziamento statale deciso con la delibera n. 28 del 2009 e successive varianti del CIPE;

se, di fronte alla certezza dell'impossibilità di rispettare il termine "ultimo" del 31 gennaio 2022 per la messa in esercizio dell'infrastruttura in esame, seguirà: la revoca automatica del finanziamento deciso con la delibera n. 28; la revoca del contributo statale solo successivamente all'accertamento dei fatti eventualmente imputabili al Comune di Verona e all'AMT, probabilmente al termine dei percorsi giudiziari che potranno essere avviati; soltanto l'aggiornamento delle scadenze in essere in ragione di cause impreviste o imprevedibili che hanno comportato la risoluzione del contratto;

se tra i "fatti imputabili" al Comune di Verona e all'AMT possano essere individuati sia la mancata nomina del collegio consultivo tecnico, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, sia l'eventuale mancato rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, all'art. 5. (3-02006)

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