Camera dei Deputati - 5-03676 - Interrogazione sulla predisposizione annuale da parte degli enti locali di una relazione sull'utilizzo effettuato dei proventi delle sanzioni del codice della strada. RISPOSTA

Camera dei Deputati - 5-03676 - Interrogazione a risposta immediata in Commissione presentata il 25 febbraio 2020.

IX Commissione:

Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

il 20 febbraio 2020, dopo soli dieci anni di attesa e numerosi atti di sindacato ispettivo e di indirizzo presentati dall'interrogante, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo dell'articolo 25, comma 2, della legge n. 120 del 2010 nella parte che prevede da parte degli enti locali la predisposizione annuale di una relazione sull'utilizzo effettuato dei proventi delle sanzioni del codice della strada;

il decreto prevede che gli enti locali debbano inviare annualmente la relazione entro il 31 maggio di ogni anno, utilizzando la piattaforma elettronica resa disponibile dal Ministero dell'interno, ma al comma 2 dell'articolo 2 demanda tale obbligo ad istruzioni operative che dovranno essere fornite dallo stesso Ministero, sentita la Conferenza Stato-città;

la disposizione, a giudizio dell'interrogante ed in considerazione del fatto che proprio la resistenza operata dalla Conferenza Stato-città ha costituito di fatto «la palude» nel quale è rimasta impantanata per un decennio l'adozione del decreto, rischia di costituire un baco in grado di bloccare le altre disposizioni regolamentari, producendo ulteriore ritardo nell'applicazione effettiva della legge, qualora le istruzioni operative non fossero impartite celermente agli enti locali;

un'ostilità da parte degli enti locali che potrebbe facilmente riproporsi in virtù del fatto che l'articolo 142, comma 12-quater del codice della strada prevede una sanzione estremamente severa in caso di inadempienza nell'invio della relazione ovvero di impiego dei proventi delle sanzioni non conforme alla legge, con una decurtazione del 90 per cento della quota spettante;

nel decreto non viene inoltre fatto cenno ad alcuna forma di pubblicità del contenuto delle relazioni che saranno inviate dagli enti locali, una pubblicità che, per quanto non prevista, ma neppure vietata esplicitamente, dall'articolo 142, comma 12-quater, appare oggettivamente indispensabile in base ai principi basilari di trasparenza ai quali si deve informare l'attività della pubblica amministrazione –:

se il Governo non intenda rendere pubblico e accessibile anche per via informatica il contenuto delle relazioni inviate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 142, comma 12-quater, del codice della strada, unitamente all'elenco degli enti inadempienti, chiarendo quando saranno fornite le istruzioni operative di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto interministeriale 30 dicembre 2019 e se ritenga di adottare iniziative per ridurre la sanzione della decurtazione pari al 90 per cento dell'importo spettante per gli enti che non adempiono all'obbligo di cui al citato comma 12-quater.
(5-03676)

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 26 febbraio 2020

 

Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)

  Mercoledì 26 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Roberto Traversi.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  La seduta è cominciata alle 14.05.

5-03676 Baldelli: Pubblicità delle relazioni degli enti locali sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni del codice della strada.

Simone BALDELLI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, ricordando che la Commissione ha approvato all'unanimità una risoluzione su tale questione e che contrariamente a quanto il Governo si era impegnato a fare non è stata inviata alla Commissione alcuna comunicazione circa l'imminente emanazione del decreto attuativo.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Simone BALDELLI (FI), replicando, prende atto della risposta, auspicando che le relazioni degli enti locali siano rese tempestivamente ostensibili anche al fine di interrompere un alone di mistero intorno a tale adempimento di legge. Con riferimento alle sanzioni, se – come emerge dalla risposta odierna – il governo le giudica congrue, queste devono essere applicate tenendo conto però del disallineamento temporale di alcuni termini previsti.
Stigmatizza la mancata emanazione di un provvedimento che affronti la questione degli autovelox, che ormai rappresentano un illegittimo modo di fare cassa per gli enti locali, circostanza che evidentemente rappresenta la vera ragione per la quale il governo non ha ancora provveduto. Preannuncia che su tale ultima questione continuerà a monitorare l'evolversi della vicenda a tutela dei diritti di tutti gli utenti della strada.

5-03676 Baldelli: Pubblicità delle relazioni degli enti locali sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni del codice della strada.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

In merito alla possibilità di rendere pubbliche e accessibili le relazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere ai sensi dell'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, rappresento che né il decreto interministeriale del 30 dicembre 2019, né il citato articolo 142, comma 12-quater, prevedono la pubblicità delle relazioni in argomento.
Ad ogni modo, gli Uffici stanno verificando la possibilità di renderle ostensibili ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013.
Circa la tempistica di adozione delle istruzioni operative, ricordo che il decreto interministeriale contempla due differenti tipologie di istruzioni operative.
In particolare, l'articolo 1, comma 6, del citato decreto prevede che gli enti locali siano tenuti a comunicare i dati degli anni relativi proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 208, comma 1, ed all'articolo 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed alla loro destinazione, contabilizzate a decorrere dall'anno 2012, sulla base di istruzioni operative fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'interno entro e non oltre il 31 marzo 2020.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'interno sono al lavoro per definire dette istruzioni operative entro il termine sopra indicato.
Per quanto riguarda le istruzioni operative previste dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto ed afferenti all'invio «a regime» delle relazioni, evidenzio che esse sono di competenza esclusiva del Ministero dell'interno e che le stesse verranno sottoposte all'esame della Conferenza Stato – Città entro il prossimo mese di marzo.
A tale riguardo, il Ministero dell'interno ha rappresentato che, non appena adottate, le citate istruzioni operative saranno immediatamente comunicate agli enti locali per via telematica, affinché – utilizzando il modello di relazione approvato con il richiamato decreto interministeriale – possano trasmettere sia i dati contabili relativi ai proventi da sanzioni pecuniarie previste dal Codice della strada che le informazioni sull'impiego di tali proventi per la prevenzione e la sicurezza stradale.
Infine, per quanto concerne la possibilità di ridurre la sanzione prevista dal già richiamato articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo n. 285 del 1992, in caso di omesso inoltro della relazione, il Ministero dell'interno ha evidenziato che trattandosi di sanzione prevista dalla legge in misura fissa, la stessa non appare suscettibile di una discrezionale riduzione.

La seduta è terminata alle 14.40.

 

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