Camera dei Deputati - 5-03414 - Interrogazione Sui chiarimenti della detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, sul reddito delle persone fisiche. RISPOSTA

Camera dei Deputati - 5-03414 - Interrogazione a risposta in Commissione presentata il 21 gennaio 2020.

 Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che «Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;

il successivo comma 680 specifica che le disposizioni di cui al comma 679 non vengano applicate alle «detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale»;

tutte le altre spese, anche quelle mediche (ad esempio, spese per il dentista o in strutture private), dovranno essere quindi tracciabili per poter essere portate in detrazione nella denuncia dei redditi relativa all'anno 2020;

si tratta di numerose tipologie di pagamenti, anche relativi a prestazioni mediche (ad esempio, prestazioni odontoiatriche o in strutture private), che vanno dagli interessi passivi sui mutui, alle quote di palestre e piscine per i ragazzi alle rette universitarie;

in attesa dei chiarimenti della circolare esplicativa delle Agenzie delle entrate che dovrebbe fornire spiegazioni su come dimostrare la tracciabilità dei pagamenti effettuati (ma che dovrebbe essere pubblicata solo nel mese di febbraio 2020), è oggi necessario che vengano date ai cittadini indicazioni tempestive e chiare, dal momento che il periodo fiscale di riferimento si è inaugurato il 1° gennaio 2020;

tale situazione di incertezza è già stata evidenziata da organi di stampa che hanno consigliato ai contribuenti di «conservare gli scontrini di Bancomat o carta di credito, le distinte dei bonifici o addirittura le fotocopie degli eventuali assegni» –:

se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative per fornire, in attesa della circolare esplicativa delle Agenzie delle entrate, indicazioni utili ai cittadini al fine di poter documentare le detrazioni di cui ai commi 679 e 680 dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(5-03414)

Camera dei Deputati

Mercoledì 10 giugno 2020

Finanze (VI)

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 10 giugno 2020. — Presidenza del presidente Raffaele TRANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 15.50.

5-03414 Fregolent: Applicazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti ai fini della detrazione delle spese mediche.

Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 9).

Massimo UNGARO (IV) ringrazia il sottosegretario per la risposta esaustiva, che chiarisce come, al fine di usufruire della detrazione del 19 per cento, occorrerà fare tutte le relative spese con pagamenti tracciabili, a meno che non vi sia una fattura o una ricevuta fiscale che attesti il pagamento avvenuto con altre modalità.

  La seduta termina alle 16.15.

5-03414 Fregolent: Applicazione della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti ai fini della detrazione delle spese mediche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 679 e 680 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), e chiede che, in attesa della circolare esplicativa delle Agenzie delle entrate, vengano fornite indicazioni ai cittadini in merito alla documentazione necessaria per usufruire delle detrazioni previste nelle predette norme.
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.
L'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2020, «Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda, nella misura del 19 per cento, degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative, spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
Il successivo comma 680 della legge di bilancio 2020 prevede che: «La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale».
Il citato comma 679 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 160 del 2019 condiziona la detraibilità, prevista nella misura del 19 per cento, degli oneri di cui all'articolo 15 del TUIR e altre disposizioni normative, all'effettuazione del pagamento mediante «versamento bancario o postale», ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale fa riferimento a carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero «altri sistemi di pagamento».
L'indicazione contenuta nella norma suddetta circa gli altri mezzi di pagamento tracciabili ammessi per poter fruire della detrazione deve essere intesa come esplicativa e non esaustiva.
Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate rileva che, conformemente a quanto già precisato nella sua risoluzione 3 dicembre 2014, n. 108/E, in materia di erogazioni liberali ai partiti politici, che gli «altri mezzi di pagamento» siano quelli che «garantiscano la tracciabilità e l'identificazione del relativo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria».
Per effetto della deroga, recata dal comma 680 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, resta ferma la possibilità di effettuare pagamenti con modalità diverse da quelle appena descritte, senza perdere il diritto alla detrazione, per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Deve evidenziarsi che la norma di esclusione fa riferimento alle sole prestazioni
sanitarie e, pertanto, i pagamenti per servizi diversi dalle prestazioni sanitarie (ad esempio, il servizio di mensa scolastica), ancorché resi da enti pubblici, devono essere effettuati, secondo quanto stabilito dal comma 679 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, per poter fruire della detrazione.
Inoltre, l'Agenzia delle entrate ritiene opportuno sottolineare che il nuovo obbligo non modifica in alcun modo, ponendo ulteriori vincoli, i presupposti stabiliti dall'articolo 15 del TUIR o dalle altre norme fiscali, ai fini della detraibilità dall'IRPEF degli oneri, come, in particolare, l'effettivo sostenimento degli stessi.
Al riguardo, si evidenzia che l'onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando, a tal fine, l'esecutore materiale del pagamento.
Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione in esame, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente e il pagamento effettuato da un altro soggetto mediante mezzi di pagamento tracciabili.
Sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato, e di conservazione per la successiva esibizione all'Amministrazione Finanziaria, il contribuente dimostra l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile», mediante la prova cartacea della transazione/pagamento, con ricevuta bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.
In alternativa, l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme, che cede il bene o effettua la prestazione del servizio.
Infine, l'Agenzia delle entrate riferisce che sta predisponendo appositi documenti di prassi sull'argomento e che sta, altresì, fornendo, sulla questione, risposte ad istanze di interpello e a consulenze giuridiche, puntualmente pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 7 agosto 2018.

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