Camera dei Deputati- 5-03354 -Interrogazione sull'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro. RISPOSTA

Camera dei Deputati- 5-03354 -Interrogazione a risposta in Commissione presentata il 9 gennaio 2020.

Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

la legge 12 marzo 1999, n. 68, promuove l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato e, a tal fine, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti a impiegare nell'organico aziendale dei lavoratori disabili nella seguente misura: 7 per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti; 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;

i datori di lavoro che non ottemperano agli obblighi di legge sul collocamento mirato sono soggetti a una sanzione amministrativa;

dopo una modifica alla predetta legge disposta dal decreto legislativo n. 185 del 2016, la sanzione amministrativa risulta, attualmente, pari a 153,20 euro al giorno, per ogni giornata lavorativa riferita al singolo disabile non occupato;

l'ispettorato del lavoro provvede a sanzionare i datori pubblici e privati e ha la responsabilità delle somme versate da tali soggetti che non hanno provveduto alle assunzioni obbligatorie;

tanto premesso, con l'intento di sostenere l'inserimento lavorativo dei disabili e di individuare gli ulteriori ed eventuali provvedimenti necessari per realizzare detto fine, si ritiene doveroso verificare quali siano i dati relativi all'applicazione della legge n. 68 del 1999 e, dunque, se sia concretamente garantito il diritto al lavoro dei disabili –:

quale sia il numero dei datori che ogni anno non adempie all'obbligo di assunzione dei disabili, distinguendo tra soggetti pubblici e privati, e a partire dall'anno 2010;

quale sia l'ammontare accantonato annualmente in sanzioni versate dai soggetti che non hanno adempiuto all'assunzione obbligatoria, a partire dall'anno 2010, e quale sia il totale delle somme, ad oggi, accantonato;

in che modo siano state utilizzate, concretamente, le somme versate a titolo di sanzione;

quale sia il numero dei contratti di lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato, stipulati per ogni disabile annualmente, a partire dall'anno 2010;

se e quali politiche attive siano state adottate per incentivare le assunzioni di disabili, a medio e lungo termine.

(5-03354)

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 21 gennaio 2020

Lavoro pubblico e privato (XI)

Martedì 21 gennaio 2020. – Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.

INTERROGAZIONI

La seduta comincia alle 14.

5-03354 Rizzetto: Attuazione delle disposizioni in materia di integrazione lavorativa delle persone disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Walter RIZZETTO (FDI) ringrazia la sottosegretaria per la tempestività della risposta e per il grado di esaustività dei dati forniti. Essi, tuttavia, danno conto della situazione al 2014-2015 e, pertanto, non sono utili a verificare il rispetto degli obblighi di assunzione di disabili negli anni successivi. Inoltre, evidenzia che non sono forniti elementi per indagare sull'ampiezza della fascia dei datori di lavoro inadempienti, a fronte delle circa 50 mila posizioni lavorative che non risultano coperte. Auspica, pertanto, l'impegno della XI Commissione ad approfondire tali problematiche, per verificare la possibilità che gli obblighi di assunzione siano rispettati da tutti i datori di lavoro, anche allo scopo di assicurare un futuro ai giovani disabili, che non potranno contare per sempre sul sostegno delle loro famiglie.

 

5-03354 Rizzetto: Attuazione delle disposizioni in materia di integrazione lavorativa delle persone disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'Onorevole Rizzetto concernente la tematica dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro, comunicando i dati forniti dagli Enti interpellati al riguardo.
Preliminarmente, voglio precisare che, in ordine alla richiesta di verifica del «numero dei datori di lavoro che ogni anno non adempie all'obbligo di assunzione dei disabili, distinguendo tra soggetti pubblici e privati, e a partire dall'anno 2010», occorre precisare che, se è intendimento dell'interrogante conoscere il dato relativo ai datori di lavoro inadempienti a tale obbligo, non si dispone di un dato certo, in quanto è possibile fornire soltanto il numero dei posti «scoperti» per i datori di lavoro che hanno presentato il prospetto informativo riferito alla situazione occupazionale al 31 dicembre; tali datori di lavoro, sulla base della scopertura, potrebbero aver successivamente assunto lavoratori con disabilità, considerato tra l'altro che la richiesta di avviamento si intende presentata anche mediante il solo invio del prospetto. A ciò va aggiunto che l'ispettorato del lavoro, espressamente interpellato, ha chiarito che non dispone del dato relativo al numero di datori di lavoro inadempienti all'obbligo di assunzione dei disabili, in quanto l'Agenzia, a livello statistico, effettua un'indagine esclusivamente sul numero delle posizioni lavorative non coperte e per le quali sono stati adottati i conseguenziali provvedimenti sanzionatori.
Si evidenzia, quindi, che tale dato non coincide necessariamente con il numero dei datori di lavoro sanzionati, in quanto al singolo datore di lavoro potrebbero essere ricondotte più posizioni lavorative non coperte.
Ciò posto, si forniscono di seguito i dati desumibili dalle ultime relazioni al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 relative al biennio 2010-2011, al biennio 2012-2013 e al biennio 2014-2015. Si precisa che non è possibile fornire i dati riferiti al periodo 2016-2018, in quanto la IX Relazione è ancora in corso di elaborazione.
Tuttavia, voglio evidenziare che la Fondazione Studi consulenti del Lavoro, sulla base dei prospetti per l'anno 2018 forniti dalla Direzione Generale dell'innovazione tecnologica del Ministero che rappresento, ha elaborato il Rapporto intitolato «L'inclusione lavorativa delle persone con disabilità in Italia», dal quale si evince che: «nel 2018 si registravano in Italia 145.327 posizioni lavorative destinate ai disabili ma non ancora coperte». Inoltre, sempre secondo il citato Rapporto «Poche differenze emergono tra le organizzazioni pubbliche e quelle private (la quota di “scopertura” si attesta sullo stesso livello)». Quanto alle tipologie dei contratti di lavoro utilizzati, nel Rapporto si rileva che «la quasi totalità degli occupati in forza presso le aziende risulta assunta con contratto a tempo indeterminato (93,7 per cento), mentre il tempo determinato (5,7 per cento) o altri contratti flessibili incidono per il 6,3 per cento». Inoltre secondo il citato Rapporto «gli occupati nella P.A. hanno per la quasi totalità dei casi contratti a tempo indeterminato (99,4 per cento)».
Ciò premesso, passo ad illustrare i dati.
Per quanto riguarda i datori di lavoro del settore privato, nel 2010, il numero complessivo dei soggetti obbligati è di 68.218, diminuito nell'annualità successiva a 45.274 unità. La corrispondente quota di riserva complessiva nel 2010 è pari a 228.709 dipendenti. Per il 2011, la quota di riserva totale si riduce a 143.532 lavoratori (le Province non rispondenti da 19 nel 2010 a 37 nel 2011). Inoltre, il numero di posizioni scoperte a livello nazionale nel 2010 risultava essere pari a 48.375, dato sceso a 28.784 nel 2011, sulla base dei dati trasmessi dai servizi provinciali per il collocamento mirato (Province non rispondenti da 21 nel 2010 a 37 nel 2011).
Relativamente ai datori di lavoro pubblici, nell'anno 2010, sono 4.073 le pubbliche amministrazioni di cui vengono fornite informazioni dagli uffici provinciali. Il numero diminuisce a 2.557 datori di lavoro pubblici nel 2011. Nel 2010, la quota di riserva complessiva dichiarata è di 74.741 unità, per il 2011 si riduce a 34.165 unità (province non rispondenti da 18 nel 2010 a 37 nel 2011). Nel 2010, il numero di posizioni scoperte a livello nazionale risultava essere 18.863, dato sceso a 8.591 nel 2011 (province non rispondenti da 20 nel 2010 a 38 nel 2011).
Per quanto riguarda i datori di lavoro del settore privato, nel 2012, il numero complessivo dei soggetti obbligati è di 55.410, diminuito nell'annualità successiva a 38.800 unità. La corrispondente quota di riserva complessiva nel 2012 è pari a 158.295 dipendenti. Per il 2013, la quota di riserva totale si riduce a 117.136 lavoratori (Province non rispondenti da 8 nel 2012 a 24 nel 2013). Nel 2012, il numero di posizioni scoperte a livello nazionale risultava essere di 41.304, dato sceso a 26.739 nel 2013 – sulla base dei dati trasmessi dai servizi provinciali per il collocamento mirato (Province non rispondenti da 21 nel 2012 a 33 nel 2013).
Relativamente ai datori di lavoro pubblici nell'anno 2012 sono 3.578 le pubbliche amministrazioni di cui vengono fornite informazioni dagli uffici provinciali. Il numero aumenta a 4.797 datori di lavoro pubblici nel 2013. Nel 2012, la quota di riserva complessiva dichiarata è di 76.770 unità, nel 2013, invece, la quota di riserva si riduce a 69.083 unità (province non rispondenti da 20 nel 2012 a 30 nel 2013). Nel 2012, numero di posizioni scoperte a livello nazionale risultava essere 12.989; dato aumentato a 14.499 nel 2013 (province non rispondenti da 22 nel 2012 a 33 nel 2013).
Con riferimento alla richiesta di verifica del «numero dei contratti di lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato, stipulati per ogni disabile annualmente a partire dal 2010» si mettono a disposizione della Commissione i dati forniti dalla Direzione Generale competente contenuti nelle tabelle n. 1 e 2, precisando che nella tabella n. 2 vi è anche la distinzione per il biennio 2014-2015 tra le assunzioni dei datori di lavoro privati e quelle dei datori di lavoro pubblici.

Tabella n. 1

Anno Assunzioni a tempo indeterminato Assunzioni a tempo determinato
2010 9.219 9.539
2011 7.850 10.259
2012 6.322 8.346
2013 6.373 10.474

 

Tabella n. 2

SETTORE PRIVATO

Anno Assunzioni a tempo indeterminato Assunzioni a tempo determinato
2014 9.601 35.128
2015 10.360 20.271

SETTORE PUBBLICO

Anno Assunzioni a tempo indeterminato Assunzioni a tempo determinato
2014 882 3.734
2015 736 2.994

Per quanto concerne l'aspetto sanzionatorio, evidenzio che tra i compiti del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro rientra anche la vigilanza sul rispetto della normativa a tutela di tale categoria di lavoratori, nonché l'eventuale irrogazione delle sanzioni per ritardato invio del prospetto di cui all'articolo 9, comma 6, e per mancata copertura della quota d'obbligo di cui all'articolo 3 e all'articolo 18 della legge n. 68 del 1999.
L'Ispettorato nazionale del lavoro, provvede al monitoraggio degli importi effettivamente introitati relativi alle sanzioni irrogate per le violazioni delle citate disposizioni della legge n. 68 del 1999, attraverso una rilevazione effettuata sulla base delle ricevute di pagamento fornite dai trasgressori. L'INL ha segnalato, inoltre, che – a causa delle differenti modalità di monitoraggio che contraddistinguono il sistema («ASIL») di rilevazione statistica in uso presso gli uffici dell'INL rispetto a quello («SISLAV») utilizzato dai Carabinieri dei Gruppi e dei Nuclei Ispettorato del Lavoro in servizio presso le strutture territoriali di questa Agenzia – i dati relativi agli importi effettivamente introitati a seguito dell'irrogazione delle richiamate sanzioni non comprendono le somme connesse agli accertamenti del personale dell'Arma dei Carabinieri.
Per quanto riguarda le modalità di utilizzo delle somme versate a titolo di sanzione, si evidenzia che, a norma dell'articolo 14 della legge n. 68 del 1999, gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 sono destinati al «Fondo regionale per l'occupazione dei disabili». Detto fondo è destinato ai finanziamenti dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi e, in particolare, lo stesso eroga:
a) contributi agli enti che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili;
b) contributi per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli in favore dei lavoratori con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilità; una quota, inoltre, è destinata a coprire le spese relative all'istituzione del responsabile dell'inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro;
c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Al riguardo, appare il caso di evidenziare che le modalità di funzionamento del Fondo regionale sono disciplinate con legge regionale e che, pertanto, sono le regioni che possono impiegare le risorse derivanti dalle sanzioni della legge n. 68 del 1999, confluite nei Fondi regionali, nel rispetto delle finalità stabilite dall'articolo 14 della legge n. 68 del 1999.
Ciò premesso, fornisco nella tabella n. 3 che metto a disposizione della Commissione i dati comunicati dall'Ispettorato del lavoro concernenti il numero delle posizioni non coperte e gli importi effettivamente introitati a seguito dell'irrogazione delle sanzioni relativi al triennio 2016-2018, precisando che i dati relativi all'attività di vigilanza svolta nel corso dell'anno 2019 sono ancora in fase di acquisizione ed elaborazione.

Tabella n. 3

Anno Numero posizioni non coperte Importi Introitati
2018 972 € 1.071.599
2017 674 €   941.126
2016 484 €   395.489

 * I dati forniti non comprendono quelli legati all'attività svolta nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, trattandosi di Uffici aventi competenza autonoma in materia ispettiva e non rientranti nell'articolazione territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL).

Relativamente al collocamento obbligatorio presso le amministrazioni pubbliche, significative novità sono state introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. In particolare, l'articolo 10 del richiamato d.lgs. 75/2017, nel recare modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha inserito una serie di previsioni normative tra cui l'articolo 39-quater in materia di «Monitoraggio sull'applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68». In attuazione del comma 2 del predetto articolo, è stata predisposta la comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della quota di riserva da trasmettersi in via telematica. Si rappresenta, inoltre, che il 24 giugno 2019 è stata adottata la direttiva 1/2019 del Ministro per la pubblica amministrazione con cui sono stati forniti «Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Legge 12 marzo 1999, n. 68 – Legge 23 novembre 1998, n. 407 – Legge 11 marzo 2011, n. 25». La direttiva, condivisa con le amministrazioni competenti e preventivamente inviata alla Consulta nazionale per l'integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità ed alle principali associazioni di categoria, è stata adottata con la finalità di rendere più efficaci gli strumenti approntati dalla legge per i beneficiari del collocamento obbligatorio, a garanzia, tra l'altro, dei principi costituzionali di eguaglianza e di diritto al lavoro di tutti i cittadini.
Inoltre, ampio spazio è stato dedicato ai tavoli tecnici con i rappresentanti degli uffici del Ministro per la pubblica amministrazione finalizzati all'adozione del decreto interministeriale, previsto dall'articolo 9, comma 6, della citata legge n. 68 del 1999, per la definizione del modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché per la definizione della periodicità e delle modalità di trasferimento dei dati.
Infine, per quanto riguarda il quesito sulle politiche attive, faccio presente che l'azione di questo Ministero è fortemente incentrata sul tema del collocamento al lavoro delle persone disabili. Per questi lavoratori, bisogna investire anche in formazione e aiutarli nell'inserimento lavorativo in modo che possano avere una vita indipendente.
A ciò va aggiunto che il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili rappresenta poi uno strumento di incentivazione a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori con disabilità in particolari condizioni di gravità. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili è risultata insufficiente a fronte del notevole ricorso alla misura da parte dei datori di lavoro. In virtù di questo, nella legge di bilancio 2020 sono stati previsti strumenti idonei a garantire l'erogazione dell'incentivo a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori con disabilità in particolari condizioni di gravità. Il Governo ha, infatti, previsto uno stanziamento pari ad euro 71.915.742 per l'anno 2020, euro 71.915.742 per l'anno 2021 ed euro 76.915.742 per l'anno 2022 a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

 

La seduta termina alle 14.20.

 

 

Contenuto pubblico