Camera dei Deputati -5-02032 -Interrogazione sull' attuazione dell'articolo 1, comma 247, della legge n. 145 del 2018, recante misure per favorire le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. RISPOSTA

Camera dei Deputati -5-02032 -Interrogazione a risposta in commissione presentata il 7 maggio 2019

   — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 1, comma 247, della legge n. 145 del 2018 dispone: «i programmi operativi nazionali e regionali e i programmi operativi complementari possono prevedere, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici contemplati dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età ovvero di soggetti di età pari o superiore alla suddetta soglia, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Tali misure possono consistere anche in un esonero contributivo integrale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro privato (fatti salvi i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), entro il limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative a divieti di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione)»;

la legge di bilancio 2019 ripropone, in termini analoghi, una misura già stabilita per il 2018, dall'articolo 1, commi 893 e 894, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a cui è stata attuazione con il decreto direttoriale dell'Anpal n. 2 del 2018 (come rettificato dal decreto direttoriale n. 81 del 2018);

con decreto n. 178 del 19 aprile 2019, l'Anpal ha istituito la misura predetta (denominata «incentivo occupazione sviluppo Sud») limitandone, secondo gli interroganti inopinatamente, il campo di applicazione alle sole assunzioni effettuate dal 1° maggio al 31 dicembre 2019 e riducendo le risorse previste da 500 a 120 milioni di euro;

confidando nel chiaro disposto legislativo e nella precedente prassi, molti imprenditori meridionali hanno effettuato le normali assunzioni a partire già dal 1° gennaio del 2019 correttamente ritenendole idonee a beneficiare dell'incentivo de quo, in base al dispositivo di cui all'articolo 1 comma 247, della legge n. 145 del 2018;

la limitazione temporale introdotta in via amministrativa fa sì che molte aziende si trovino a dover sopportare un significativo e non previsto aumento del costo del personale regolarmente assunto e nella necessità di ridefinire l'assetto economico dei piani di sviluppo aziendale;

la questione de quo richiama l'attenzione non soltanto su un problema di corretta gerarchia delle fonti, ma anche sul più grave rischio di un drastico calo della fiducia istituzionale nell'universo del sistema delle imprese per via di iniziative che si rivelano non in linea con quanto previsto dalla legge di bilancio;

è infine noto che la riduzione del costo del lavoro, in particolare nel Mezzogiorno, è strumento essenziale per incrementare l'occupazione, tanto da suggerire al Governo in carica di reiterare per l'anno in corso provvedimenti e benefici introdotti dai precedenti Governi –:

se il Ministro interrogato sia al corrente di questa situazione;

se ritenga di adottare iniziative al riguardo e/o promuovere modifiche normative per chiarire la disciplina in materia e per tutelare le aziende che in perfetta buona fede hanno effettuato le assunzioni nella certezza di essere agevolate;

se intenda promuovere iniziative di competenza per assicurare il riconoscimento delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 247, della legge n. 145 del 2018 anche alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019.
(5-02032)

 

Camera dei Deputati

Giovedì 28 novembre 2019

 

Lavoro pubblico e privato (XI)
 

INTERROGAZIONI

  Giovedì 28 novembre 2019. — Presidenza del presidente Davide TRIPIEDI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.

 

  La seduta comincia alle 14:00.

 

5-02032 Viscomi: Attuazione dell'articolo 1, comma 247, della legge n. 145 del 2018, recante misure per favorire le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il Sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Antonio VISCOMI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, rilevando come il tempo trascorso dalla data di presentazione della sua interrogazione abbia visto un'evoluzione del quadro normativo di riferimento coerente con le sue aspettative. Peraltro, dopo aver ricordato che la problematica sottesa all'atto di sindacato ispettivo è sorta a seguito dell'adozione da parte dell'ANPAL di un provvedimento non del tutto coerente con la norma primaria, auspica, per il futuro, un migliore e più stretto coordinamento tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli altri enti coinvolti nelle politiche relative al mercato del lavoro, al fine di evitare situazione di difficoltà per i cittadini e le imprese, analoghe a quelle richiamate nella sua interrogazione.

 

5-02032 Viscomi: Attuazione dell'articolo 1, comma 247, della legge n. 145 del 2018, recante misure per favorire le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo inerente l'attuazione dell'articolo 1, comma 247 della legge di bilancio 2019, recante misure per favorire le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, rappresento quanto segue.
Nel corso degli ultimi anni l'occupazione, soprattutto quella giovanile, è stata incentivata sia attraverso la previsione di sgravi contributivi per le nuove assunzioni.
In particolare, per il Mezzogiorno, la legge di bilancio 2018 ha riconosciuto un esonero contributivo pari al 100 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2018, di giovani entro i 35 anni di età, o con almeno 35 anni, a condizione che non abbiano un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
La legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 247, legge n. 145 del 2018) ha sostanzialmente prorogato il suddetto sgravio, disponendo che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari possono stabilire nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nell'ambito degli obiettivi specifici contemplati dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, nelle medesime regioni, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età ovvero di soggetti di età pari o superiore alla suddetta soglia, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Con il decreto n. 178 del 19 aprile 2019 dell'Anpal è stata data attuazione alla normativa suddetta. È stata, così, disciplinata la predetta misura (denominata «incentivo occupazione sviluppo Sud»), disponendo che l'incentivo possa trovare applicazione, nei limiti delle risorse specificamente stanziate e per un importo massimo di 120 milioni di euro, per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1o maggio 2019 e il 31 dicembre 2019.
Con specifico riferimento al quesito posto dall'Onorevole interrogante, l'articolo 39-ter del decreto-legge n. 34 del 2019 recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», ha previsto che l'incentivo possa trovare applicazione anche per le assunzioni effettuate tra il 1o gennaio 2019 e il 30 aprile 2019.
Pertanto, con decreto direttoriale dell'ANPAL n. 311 del 12 luglio 2019, è stato esteso il cosiddetto «incentivo occupazione sviluppo sud» anche alle assunzioni effettuate dal 1o gennaio al 30 aprile 2019 nei limiti delle risorse specificamente stanziate per un importo pari a 200 milioni di euro.
Alla luce delle suddette previsioni, in data 16 luglio 2019, l'INPS ha emanato la circolare n. 102 con la quale ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, che, pertanto, risulta pienamente operativa.
Infine, concludo sottolineando che il tema oggetto dell'atto parlamentare è all'attenzione del Governo e che nel disegno di legge di bilancio AS 1586 – attualmente all'esame della Commissione Bilancio del Senato – all'articolo 6, comma 2 si confermano gli incentivi all'assunzione per il 2019 e 2020.

La seduta è terminata alle 14:15.

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