Camera dei Deputati - 4-08346 – Interrogazione sul settore alberghiero e la ridefinizione del sistema delle segnalazioni relative alla disciplina antiriciclaggio

Camera dei Deputati - 4-08346 – Interrogazione a risposta scritta presentata il 23 Febbraio 2021.

Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

nel 2015, a seguito di una indagine della procura della Repubblica di Firenze a carico dell'imprenditore del settore alberghiero Andrea Bulgarella, uno dei più floridi e attivi nel settore alberghiero e in quello delle costruzioni (leader nel recupero di edifici di particolare pregio storico ed architettonico) con strutture presenti su tutto il territorio nazionale, sulla scorta presumibilmente di una segnalazione della stessa procura alla Uif, l'Unità di informazione antiriciclaggio della Banca d'Italia, al predetto, in via cautelativa, vengono prima congelati e poi revocati, ex abrupto, tutti i rapporti bancari, compresi gli strumenti per i pagamenti elettronici (POS, carte di credito, e altro) sino ad allora correnti con le seguenti banche: Unicredit Spa, Intesa San Paolo Spa, Banca Nazionale del Lavoro Spa, Banco BPM Spa, Cassa di Risparmio di Volterra. La direzione distrettuale antimafia di Firenze ha ipotizzato che l'attività di Bulgarella fosse coinvolta e si finanziasse anche con il riciclaggio di denaro frutto di attività mafiose;

nel 2018, a seguito di lunghe e complesse indagini attraverso le quali è stata passata al setaccio tutta l'attività del gruppo Bulgarella, dalla nascita sino ad oggi, il Gip di Firenze Alessandro Moneti, accogliendo la richiesta della stessa procura, verificata la totale infondatezza delle ipotesi di reato, ha disposto l'archiviazione dell'inchiesta. Il Gip nel provvedimento sottolinea in maniera inequivocabile come «non ci sono prove che attestino flussi di denaro o altre utilità di provenienza illecita reimmesse in attività economiche del Bulgarella»;

nel 2019, un ulteriore filone d'indagine che riguardava invece i rapporti con il gruppo bancario Unicredit, e per i quali erano stati ipotizzati i reati di appropriazione indebita e concorso in tentata truffa, viene anch'esso archiviato per la totale insussistenza dell'ipotesi di reato (l'indagine, tra l'altro, ha rivelato come, in realtà, Bulgarella nel rapporto con Unicredit fosse parte lesa, e per questo aveva avviato una serie di azioni legali per far valere le proprie giuste pretese);

nonostante l'archiviazione di tutte le indagini, alla data odierna le banche sopra elencate con le o quali il gruppo Bulgarella prima del 2015 operava regolarmente, a quanto consta all'interrogante negano a tutt'oggi l'attivazione di rapporti bancari;

il mancato accesso ai rapporti bancari dovrebbe derivare dal pregiudizio, ancora in essere, derivante dalla segnalazione, nel 2015, della procura di Firenze alla Unità di informazione antiriciclaggio della Banca d'Italia, e dal fatto che questo pregiudizio abbia indotto, nei sistemi informatici delle banche, una cattiva «memoria reputazionale», condizione, questa, che rappresenta un impedimento per l'attivazione dei rapporti bancari;

la mancata attivazione dei rapporti bancari rischia concretamente di procurare la cessazione, a breve, di tutte le attività imprenditoriali del gruppo Bulgarella, e la conseguente perdita di centinaia di posti di lavoro in tutta Italia;

la vicenda descritta evidenzia l'esigenza di prevedere forme di tutela dell'imprenditore – ove, come nel caso di specie, sia riconosciuta l'assenza di ogni profilo rilevante a suo carico in rapporto alla disciplina antiriciclaggio – in modo da evitare situazioni di persistente pregiudizio per il medesimo, anche in assenza di concreti e attuali rischi e in considerazione della sua posizione di interlocutore inevitabilmente «debole» nei rapporti bancari e creditizi –:

se il Ministro interrogato non intenda adottare iniziative normative per una ridefinizione del sistema delle segnalazioni relative alla disciplina antiriciclaggio, al fine di tutelare maggiormente il soggetto terzo nei confronti del quale siano intervenute pronunce dell'autorità giudiziaria che escludono responsabilità del medesimo, evitando situazioni di ingiustificato e persistente nocumento come quelle richiamate in premessa.
(4-08346)

 

 

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