Camera dei Deputati – 4-07593 – Interrogazione sull’ evoluzione normativa in materia di farmacie dei servizi e sulla necessità di abilitare i farmacisti a inoculare i vaccini antinfluenzali.

Camera dei Deputati – 4-07593 – Interrogazione a risposta scritta presentata il 20 novembre 2020.

Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

l'influenza rappresenta un serio problema di sanità pubblica e una rilevante fonte di costi diretti e indiretti per il Servizio sanitario nazionale contro cui la vaccinazione costituisce la forma più efficace di prevenzione;

in relazione all'attuale situazione, caratterizzata dalla co-circolazione di Sars-CoV-2 e dell'influenza stagionale, il Ministero della salute, ha sottolineato l'importanza della vaccinazione antinfluenzale per semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti di COVID-19, dati i sintomi simili e sovrapponibili a quelli dell'influenza stagionale;

appare evidente, dunque, che una più corposa campagna vaccinale contro l'influenza comporterebbe, oltre alla diminuzione del carico gravante sulle strutture sanitarie pubbliche, anche una maggiore facilità di distinguere i pazienti contagiati dal coronavirus da quelli che contraggono un virus influenzale;

la domanda di vaccinazione nella stagione in corso risulta superiore agli anni passati, a seguito dell'aumento delle richieste provenienti anche dai soggetti non considerati a rischio;

a ciò si aggiunge la preoccupazione che, una volta disponibile un vaccino per il COVID-19, il dispiegamento di forze necessario per la sua distribuzione e somministrazione possa acuire le criticità già riscontrate per la campagna vaccinale in corso, mostrando come il Ssn sia impreparato ad offrire una copertura capillare e tempestiva;

la disposizione di cui all'articolo 102 del regio decreto 1265 del 1934 recante Testo unico delle leggi sanitarie, spesso invocata per escludere la possibilità di effettuare vaccini in farmacia, appare anacronistica soprattutto a fronte dell'evoluzione normativa in materia di farmacie dei servizi, di cui alla legge n. 69 del 2009, che si configurano come strutture dotate di numerosi compiti e funzioni – tra i quali la partecipazione alle campagne di prevenzione per le principali patologie a forte impatto sociale – e, inoltre, consentono la presenza di altri professionisti sanitari quali gli infermieri;

il Consiglio di Stato, con la sentenza 3357/2017, ha precisato che il divieto dell'esercizio dell'attività medica nei locali della farmacia non deve intendersi in senso assoluto e al punto da impedire qualsivoglia attività all'interno della farmacia, ritenendo l'articolo 102 del Testo unico delle leggi sanitarie superato proprio dalla legge n. 69 del 2009;

autorizzare i farmacisti a inoculare i vaccini all'interno delle farmacie, dotate di strutture idonee sotto il profilo igienico-sanitario, sia nel corso delle campagne antinfluenzali, sia nella futura campagna vaccinale contro il COVID-19, consentirebbe di alleggerire la pressione sui medici e sulle strutture sanitarie pubbliche, aumentando i punti di somministrazione, raggiungendo più facilmente la popolazione e riducendo i tempi di attesa per i pazienti;

in 36 Paesi del mondo, di cui 14 europei ci si vaccina in farmacia, con un conseguente aumento del tasso di adesione alle campagne vaccinali e un elevato grado di soddisfazione dei pazienti coinvolti e i farmacisti esercitano già un ruolo attivo nella somministrazione dei vaccini in Paesi come la Francia, Germania, Portogallo, Inghilterra, Austria, ma anche gli Usa e il Canada;

nel corso dell'attuale emergenza sanitaria, sarebbe determinante un'innovazione normativa che consentisse anche in Italia ai farmacisti, opportunamente formati, di poter inoculare il vaccino ai pazienti direttamente presso i propri locali –:

se intenda porre in essere le iniziative urgenti di competenza volte ad adottare un'apposita norma che abiliti espressamente i farmacisti a inoculare i vaccini antinfluenzali direttamente nelle farmacie, intervenendo sull'ormai anacronistico regio decreto n. 1265 del 1934 e demandando ad un successivo decreto ministeriale la definizione di aspetti quali la certificazione necessaria affinché il farmacista possa essere abilitato alla somministrazione dei vaccini, le procedure operative per la somministrazione in farmacia, nonché i requisiti strutturali, tecnologici e igienici dei locali destinati alla somministrazione.
(4-07593)

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