Camera dei Deputati - 4-04215 – Interrogazione sulle nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato. RISPOSTA

Camera dei Deputati - 4-04215 – Interrogazione a risposta scritta presentata il 2 dicembre 2019.

Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

a decorrere dal 4 febbraio 2018 è entrata in vigore la legge 11 gennaio 2018, n. 5, «Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2018, che aggiorna il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 «Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali»;

come specificato nel relativo portale, il registro pubblico delle opposizioni, istituito con il decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010 e aggiornato con il n. 149 del 2018, è un servizio gratuito per l'utente che permette di opporsi all'utilizzo per finalità pubblicitarie dei numeri di telefono di cui si è intestatari e dei corrispondenti indirizzi postali associati, presenti negli elenchi pubblici, da parte degli operatori che svolgono attività di marketing tramite il telefono e/o la posta cartacea;

l'articolo 2 della predetta legge 5 del 2018 dispone che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) individua, ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale;

rispetto al suddetto articolo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha successivamente individuato i prefissi specifici previsti, delibera n. 156/18/CIR, con entrata in vigore prevista dal 2019;

da quanto si apprende dal sito web del Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it, sembrerebbe non essere stato ancora adottato il regolamento attuativo della norma –:

se il Governo intenda fornire elementi in merito allo stato di applicazione della legge 11 gennaio 2018, n. 5, e, alla luce di quanto sopra esposto e al fine di garantire una sempre maggiore tutela dei consumatori nel rispetto delle norme vigenti, se intenda adottare le iniziative di competenza per l'emanazione del regolamento attuativo della norma.

(4-04215)

 

Camera dei Deputati

Martedì 25 febbraio 2020

Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sentita la direzione generale competente, si rappresenta quanto segue.

Gli interroganti fanno riferimento al nuovo regolamento di estensione del registro pubblico delle opposizioni alle numerazioni non presenti negli elenchi telefonici pubblici, secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 5, recante «Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato».

Specificamente, l'articolo 1, comma 15, della citata legge n. 5 del 2018 dispone: «Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed è altresì disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge».

Ebbene, il nuovo regolamento in parola è stato approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei ministri in data 17 gennaio 2020. Ora, dunque, il citato deve essere sottoposto ai pareri del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari competenti, per poi essere approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica, per la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In recepimento del parere espresso dal dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, lo schema di regolamento è stato modificato, indicando una data certa per l'attivazione del nuovo servizio e la contestuale abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, che attualmente regolamenta il Registro. Viste le sostanziali modifiche apportate al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, è stato infatti necessario prevedere la sua abrogazione, con un periodo transitorio fino alla concreta realizzazione tecnica del nuovo servizio.

La data di attivazione del nuovo registro pubblico delle opposizioni è stata individuata nel 1° dicembre 2020, al fine di consentire l'espletamento di tutte le fasi della procedura riportate nello schema di decreto, una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Tra le modalità di accesso al registro pubblico delle opposizioni, il nuovo regolamento prevede anche l'accesso tramite Spid, sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana.

Con riferimento all’iter di approvazione del regolamento in parola, occorre rappresentare che, per avviare i lavori, è stato necessario attendere l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 2018, n. 149, entrato in vigore il 3 febbraio 2019, che ha introdotto modifiche al regolamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010 per estendere il registro pubblico delle opposizioni agli indirizzi postali riportati negli elenchi telefonici.

In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 149 del 2018, nel corso del 2018 il Ministero dello sviluppo economico ha istituito un apposito tavolo tecnico, che ha visto la partecipazione del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agcom, della fondazione Ugo Bordoni (gestore del servizio), dell'Istat e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore del telemarketing. Il tavolo tecnico ha affrontato taluni nodi tecnico-giuridici, dirimendo l'ambiguità del tenore letterale di alcune disposizioni della legge n. 5 del 2018, e ha raccolto osservazioni sul funzionamento del Registro esteso ai cellulari.

Come correttamente ricordano gli interroganti, in materia di trasparenza delle chiamate di telemarketing, l'Agcom ha emanato la delibera n. 156/2018/Cir che reca i codici che «identificano in modo univoco rispettivamente le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche e quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale». La citata delibera è emanata, come ricordano gli interroganti, in attuazione del disposto di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 5 del 2018, il quale obbliga gli operatori che svolgono attività di call center ad identificare la linea chiamante in chiaro, con facoltà di scegliere tra l'utilizzo di appositi codici oppure l'impiego di numerazioni geografiche ricontattabili.

Per quanto attiene, invece, all'ubicazione del call center che effettua le chiamate, si rimanda alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha novellato l'articolo 24-bis «Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Il nuovo articolo 24-bis prevede l'obbligo di comunicazione del Paese di origine della chiamata e la possibilità, per il soggetto che la riceve, di essere indirizzato verso un operatore collocato nel territorio nazionale o in un Paese membro dell'Unione europea. Inoltre, l'utilizzo di numeri geografici in chiaro da parte di call center ubicati all'estero rende evidente al consumatore la provenienza della chiamata.

Occorre evidenziare, infine, come sia l'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012 sia la legge n. 5 del 2018 hanno stabilito la responsabilità in solido tra il soggetto che affida la campagna pubblicitaria e il call center che effettua le chiamate, rafforzando ulteriormente l'impianto normativo del settore del telemarketing.

Con l'istituzione del registro pubblico delle opposizioni esteso alle numerazioni non presenti negli elenchi telefonici pubblici, in accordo alla legge n. 5 del 2018, si offrirà ai cittadini una soluzione contro il telemarketing aggressivo, garantendo un maggiore controllo del trattamento dei dati personali per finalità di telemarketing. Gli utenti non saranno obbligati ad esercitare il diritto di opposizione di cui all'articolo 21 del regolamento (Ue) 679/2016 solo presso il titolare del trattamento, ma potranno farlo attraverso l'iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni, anche in modalità selettiva, come previsto dall'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 5 del 2018.

In conclusione, una volta istituito il nuovo registro esteso a tutte le numerazioni telefoniche nazionali, sarà completata la riforma del settore del telemarketing con un forte carattere innovativo a livello europeo, che consentirà ai cittadini di esercitare il diritto di opposizione alle chiamate pubblicitarie e agli operatori di telemarketing di poter agire in un mercato trasparente e regolato da un chiaro quadro normativo.

Il Ministro dello sviluppo economico: Stefano Patuanelli.

 

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