Differenza di trattamento fra un lavoratore permanente e un lavoratore non permanente a tempo determinato o indeterminato.

Causa C-96/17: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo social n. 2 de Terrassa — Spagna) — Gardenia Vernaza Ayovi / Consorci Sanitari de Terrassa (Rinvio pregiudiziale — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Conseguenze di un licenziamento disciplinare considerato «illegittimo» — Nozione di «condizioni di impiego» — Lavoratore a tempo indeterminato non permanente — Differenza di trattamento fra un lavoratore permanente e un lavoratore non permanente a tempo determinato o indeterminato — Reintegrazione del lavoratore o corresponsione di un’indennità) – pubblicata sulla GU UE del 17.9.2018. Dispositivo

La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, ai sensi della quale, qualora il licenziamento disciplinare di un lavoratore permanente al servizio della pubblica amministrazione sia dichiarato illegittimo, il lavoratore interessato è obbligatoriamente reintegrato, mentre, nella medesima ipotesi, un lavoratore a tempo determinato o un lavoratore a tempo indeterminato non permanente che svolga le stesse funzioni del suddetto lavoratore permanente può non essere reintegrato e ricevere in contropartita un’indennità.


 

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