Causa C-260/17: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 ottobre 2018

- Causa C-260/17: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias — Grecia) — Anodiki Services EPE / GNA, O Evangelismos — Ofthalmiatreio Athinon — Polykliniki, Geniko Ogkologiko Nosokomeio Kifisias — (GONK) «Oi Agioi Anargyroi» (Rinvio pregiudiziale — Appalti pubblici — Direttiva 2014/24/UE — Articolo 10, lettera g) — Esclusioni dall’ambito di applicazione — Contratti di lavoro — Nozione — Decisioni di ospedali di diritto pubblico di concludere contratti di lavoro a tempo determinato per le esigenze di ristorazione, fornitura di pasti e pulizia — Direttiva 89/665/CEE — Articolo 1 — Diritto di ricorso)

 

Tale Causa è stata pubblicata sulla GU UE del 7.1.2019. Dispositivo

1)

L’articolo 10, lettera g), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «contratti di lavoro», di cui a tale disposizione, contratti di lavoro come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, ossia contratti di lavoro individuali a tempo determinato stipulati con persone selezionate in base a criteri oggettivi quali la durata della disoccupazione, l’esperienza pregressa e il numero di figli minori a carico.

 

2)

Le disposizioni della direttiva 2014/24, come modificata dal regolamento delegato 2015/2170, gli articoli 49 e 56 TFUE, i principi di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità nonché gli articoli 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non sono applicabili a una decisione di un’autorità pubblica di ricorrere alla conclusione di contratti di lavoro, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, al fine di svolgere determinati compiti riconducibili ai suoi obblighi d’interesse pubblico.

 

3)

L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, deve essere interpretato nel senso che la decisione di un’amministrazione aggiudicatrice di stipulare contratti di lavoro con persone fisiche per la fornitura di determinati servizi senza ricorrere a una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici conformemente alla direttiva 2014/24, come modificata dal regolamento delegato 2015/2170, in quanto, a suo parere, tali contratti non rientrano nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva, può essere oggetto di un ricorso ai sensi della disposizione citata, proposto da un operatore economico che avrebbe interesse a partecipare a un appalto pubblico avente il medesimo oggetto di tali contratti e che ritiene che questi ultimi rientrino nell’ambito di applicazione della direttiva in parola.

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