Appalti, la Corte di Giustizia Ue decide.

Giovedì 17 maggio, la Corte di Giustizia Ue ha esaminato la Sentenza C-531/16 «Domanda di pronuncia pregiudiziale – Direttiva 2004/18/CE – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Parità di trattamento – Trasparenza – Concorrenza effettiva tra gli offerenti – Collegamenti tra offerenti che presentino offerte autonome in una medesima procedura – Obbligo di informazione a carico degli offerenti collegati – Obblighi dell’amministrazione aggiudicatrice e del giudice nazionale», che prevede:

1. Quando due o più offerenti tra i quali esistono taluni legami presentano le loro offerte nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici, può sorgere il sospetto che essi agiscano in maniera coordinata (o perfino collusiva), a scapito della trasparenza e di altre regole o principi del diritto dell’Unione che devono disciplinare dette procedure.

2. Tale è il contesto in cui si collocano le questioni pregiudiziali sollevate dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema, Lituania) in considerazione del fatto che due società controllate da una terza miravano, tra l’altro, ad ottenere l’appalto per la raccolta e il trasporto di rifiuti in un comune lituano.

3. Con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede, in definitiva, se i suddetti offerenti siano tenuti, anche in mancanza di una specifica previsione normativa, ad informare l’amministrazione aggiudicatrice circa i rapporti che li uniscono e come debba agire tale amministrazione qualora constati l’esistenza di detti rapporti.

4. La domanda di pronuncia pregiudiziale offre quindi alla Corte la possibilità di completare la sua giurisprudenza sui principi della parità di trattamento e di trasparenza nelle procedure disciplinate dalla direttiva 2004/18/CE quando i partecipanti a tali procedure appartengano al medesimo gruppo di imprese.

Per la Documentazione esaminata, cliccare qui:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202044&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=521647

La Corte (Quarta Sezione) ha dichiarato:

L’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che:

– in assenza di esplicita previsione normativa o di condizione specifica nel bando di gara o nel capitolato d’oneri che disciplina le condizioni di aggiudicazione di un appalto pubblico, offerenti collegati, che presentano offerte separate in una medesima procedura di gara, non sono tenuti a dichiarare, di loro propria iniziativa, i loro collegamenti all’amministrazione aggiudicatrice;

– l’amministrazione aggiudicatrice, quando dispone di elementi che mettono in dubbio l’autonomia e l’indipendenza di offerte presentate da taluni offerenti, è tenuta a verificare, eventualmente richiedendo informazioni supplementari dai suddetti offerenti, se le loro offerte siano effettivamente autonome e indipendenti. Se risulta che le offerte in discussione non sono autonome e indipendenti, l’articolo 2 della direttiva 2004/18 osta all’attribuzione dell’appalto agli offerenti che abbiano presentato offerte di tal genere.

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