Sblocca cantieri subemendamento Patuanelli-Romeo 1.7 (testo 2)161 (testo 2) del 5 Giugno 2019

1.7 (testo 2)/161 (testo 2)

 

PATUANELLI, ROMEO

All'emendamento 1.7 (testo 2), capoverso "Art. 1", apportare le seguenti modifiche:

  1. al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e);

 

  1. sopprimere il comma 3;

 

  1. sopprimere il comma 5;

 

  1. sostituire il comma 8 con il seguente: «8. Per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal codice dei contratti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.”;

 

  1. al comma 9, sostituire le parole: "da 50 milioni a 100 milioni" con le seguenti: "da 50 milioni a 75 milioni" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Per importi inferiori a 75 milioni di euro il parere è espresso dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati interregionali per le opere pubbliche.”;

 

  1. al comma 13, primo periodo, premettere le seguenti parole: "Fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,";

 

  1. al comma 20, capoverso “comma 6-ter" le parole: “, ove richiesti nella lettera di invito” sono sostituite dalle seguenti: “, ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis”;

 

  1. sopprimere il comma 18;

 

  1. sopprimere il comma 21;

l) sopprimere il comma 22;

m) sopprimere il comma 23;

n) dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente, è altresì sospesa l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.»;

o) al comma 24, capoverso comma "3", apportare le seguenti modifiche:

  1. al terzo periodo, sostituire le parole da: "per quanto riguarda" fino alla fine del periodo con le seguenti: "per quanto riguarda le quantità di rifiuti ammissibili nell'impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero";
  2. sostituire le parole da: "Ai soli fini della concessione" fino alla fine del comma con le seguenti: "Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per l'uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell’impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute umana. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, i titolari delle autorizzazioni rilasciate successivamente della presente disposizione presentano alle autorità competenti apposita istanza di aggiornamento ai criteri generali definiti dalle Linee guida.";..................................................continua
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